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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 12789/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4592/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VARDE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51199/2020 depositatoi l 20/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'equa riparazione a norma dell'art. 2 comma 1 della L. n. 89/2001 nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze per l'eccessiva durata del procedimento da loro promosso il 5.12.2008 davanti al TAR del Lazio (proc. n. 11386/2008 RG), ed ancora pendente all'epoca davanti al Consiglio di Stato, relativo alla richiesta di corresponsione dell'indennità prevista dalla L. 86/2001 sia per il loro trasferimento in Albania, che per il loro successivo ritrasferimento in Italia.

Con decreto del 30.4.2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 1.500,00 (€ 300,00 per ogni anno di durata irragionevole), calcolando l'irragionevole durata del giudizio amministrativo ancora pendente in secondo grado davanti al Consiglio di Stato dopo la sentenza di rigetto emessa dal TAR del Lazio in primo grado in data 13.2.2012, fino alla data del ricorso col quale era stato chiesto per la prima volta l'indennizzo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Con successivo ricorso depositato il 7.2.2020 i ricorrenti, poiché il giudizio amministrativo si era irragionevolmente protratto fino alla definizione con la sentenza di rigetto del Consiglio di Stato n.7879/19 del 18.11.2019 per poco meno di otto mesi, chiedevano, sempre nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze, un secondo indennizzo per la sua irragionevole durata nella misura di €500,00 ciascuno.

Con decreto n. 50291 del 9.6.2020 la richiesta di secondo indennizzo veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma in considerazione del limitato periodo di tempo ulteriormente trascorso (circa otto mesi) e dell'irrisorietà della pretesa ex art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L. n. 89/2001, tenuto conto del moltiplicatore annuo già applicato di € 300,00 annui.

Contro tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di Roma rilevando che erroneamente il giudice monocratico aveva escluso ogni danno non patrimoniale per l'ulteriore periodo di durata del giudizio amministrativo dal 4.3.2019 al 18.11.2019.

Rimasto ancora una volta contumace il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Finanze, la Corte d'Appello di Roma, col decreto n. 1242/2021 del 20.8.2021, nulla disponendo per le spese, rigettava l'opposizione dei ricorrenti, sia in quanto i ricorrenti avrebbero potuto integrare la domanda di indennizzo del 4.3.2019 introduttiva del precedente giudizio di equa riparazione per l'ulteriore breve durata irragionevole del giudizio amministrativo lamentata (in tal senso richiamando Cass. n.22300/2019), anziché introdurre un autonomo nuovo giudizio volto ad ottenere un'integrazione dell'indennizzo per la medesima violazione con frazionamento del credito contrario al principio di lealtà processuale dell'art. 88 c.p.c. ed al principio del giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 della Costituzione, sia in quanto i ricorrenti non avevano consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, sia in quanto al momento della richiesta del secondo indennizzo (7.2.2020) i ricorrenti erano già a conoscenza dell'oggettiva impossibilità di un esito favorevole del giudizio presupposto, perché, come rilevato dal giudice di primo grado e confermato dal Consiglio di Stato, nel loro caso difettava il requisito del trasferimento d'autorità necessario per il conseguimento dell'indennità richiesta, che presupponeva una modificazione definitiva della sede in cui venivano ordinariamente svolte le loro mansioni, mentre essi erano stati coinvolti in operazioni di cooperazione e difesa nell'ambito di un'organizzazione internazionale, che per loro natura avevano carattere temporaneo e provvisorio e concretizzavano quindi un invio in missione e non un trasferimento all'estero, seguito da un ordine di rientro in Italia con cessazionedell'obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso da quello della loro sede di servizio, come peraltro già riconosciuto in fattispecie analoga dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2265 del 14.4.2009.

I ricorrenti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 1242/2021 del 20.8.2021 con un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per avere negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per la durata irragionevole del giudizio amministrativo sopra precisato, protrattosi anche dopo la liquidazione del primo indennizzo.

Deducono i ricorrenti che la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001, se proposta quando il giudizio al quale si riferisce la durata irragionevole lamentata non si é ancora concluso, impone al giudice dell'equa riparazione di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di quel giudizio, il solo periodo intercorrente tra la sua introduzione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo compiere una valutazione prognostica sui successivi sviluppi del giudizio (Cass. n. 19352/2005) in quanto l'art. 2 della L. n. 89/2001 si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e quindi certo, mentre l'art. 4 della stessa legge, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto anticipandone la liquidazione per ogni violazione già verificatasi, fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda di indennizzo in caso di eventuale ulteriore ritardo (vedi Cass. n. 8547/2011) per richiedere successivamente l'ulteriore indennizzo per il periodo residuo di durata non ragionevole del processo presupposto (Cass. n. 7143/2006); che la proposizione di una seconda domanda di indennizzo per la ulteriore durata irragionevole di un processo non ancora indennizzata, costituendo l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge ed essendo anzi funzionale al perseguimento della finalità della legge stessa, che postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 18720/2007; Cass. n. 8717/2006), non costituisce quindi abuso del processo, o esercizio del diritto in forme eccedenti, o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 3207/2012), come invece affermato dalla Corte d'Appello di Roma; che per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'Appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009); che la Corte d'Appello ha erroneamente affermato che i ricorrenti non hanno consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, in quanto la Suprema Corte con orientamento consolidato (Cass. n. 1341/2004; Cass. n. 1340/2004; Cass. n. 1339/2004; Cass. sez. un. n. 1338/2004), aderendo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, sostiene che una volta provata la violazione dell'art. 6 della CEDU, il danno non patrimoniale viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, in quanto la sofferenza per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, si verifica nella normalità dei casi sia pure in via soltanto presuntiva, e ciò a differenza del danno patrimoniale, derivante da circostanze esteriori e sensibili, del quale va fornita prova specifica; che peraltro la Corte Europea é ferma nel ritenere che il criterio della posta in gioco non possa rilevare per giustificare un'esclusione del diritto all'equa riparazione, che può discendere solo da un abuso del ricorso alla tutela giurisdizionale.

Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto in via principale di cassare l'impugnato decreto e di decidere la causa nel merito con riconoscimento in loro favore dell'indennizzo dovuto per l'ulteriore irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro promosso, ed in subordine di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione con enunciazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze resiste con controricorso notificato il 7.3.2022.

La causa é stata decisa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Va anzitutto osservato che il decreto della Corte d'Appello di Roma impugnato non ha messo in dubbio il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26.4.2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e neppure ha messo in dubbio il fatto che ove un soggetto abbia già ottenuto un decreto di liquidazione d'indennità per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, possa richiedere alla Corte d'Appello con un autonomo giudizio una seconda liquidazione d'indennità per la prosecuzione dell'irragionevole durata di quel processo successiva al periodo già considerato, da intendersi in ragione del giudicato formatosi come integralmente eccedente la ragionevole durata già accertata (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935; Cass. n. 7143/2006), in quanto il diritto di ottenere una decisione in tempo ragionevole del giudizio presupposto consacrato dall'art. 6 della Cedu va riconosciuto in relazione all'intera durata dello stesso.

Il ricorso va dichiarato inammissibilein quanto la Corte d'Appello di Roma a sostegno del rigetto della domanda di supplemento indennizzo presentata dai ricorrenti il 7.2.2020 per l'irragionevole protrarsi della durata del giudizio amministrativo presupposto per quasi otto mesi successivi al periodo di durata irragionevole considerato nel decreto di liquidazione dell'indennizzo dalla stessa emesso il 30.4.2019, oltre a fare riferimento all'illegittimo frazionamento del credito ed alla mancata allegazione di un patema d'animo ulteriore rispetto a quello già indennizzato ha addotto un'ulteriore ratio decidendi, non censuratase non in modo generico senza argomenti di confutazione specifici, quella che i ricorrenti alla data di presentazione di tale ricorso erano già a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio amministrativo da loro promosso.

Nel provvedimento impugnato, infatti, si desume tale conoscenza da parte dei ricorrenti, alla data della richiesta del secondo indennizzo del 7.2.2020, dal fatto che il giudice di primo grado del giudizio presupposto, già confermato dal Consiglio di Stato in secondo grado, aveva riconosciuto l'insussistenza del requisito del trasferimento d'autorità necessario per il conseguimento dell'indennità in esso domandata, che avrebbe richiesto una modificazione definitiva della sede in cui venivano ordinariamente svolte le loro mansioni, mentre essi erano stati coinvolti in operazioni di cooperazione e difesa nell'ambito di un'organizzazione internazionale, che per loro natura avevano carattere temporaneo e provvisorio e concretizzavano quindi un invio in missione e non un trasferimento all'estero, seguito da un ordine di rientro in Italia con cessazione dell'obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso da quello della loro sede di servizio, con orientamento interpretativo peraltro già emergente su fattispecie analoga dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2265 del 14.4.2009.

Stabilisce, infatti, l'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della L. 24.3.2001 n. 89, che non é riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dei casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, e di questa disposizione la Corte d'Appello di Roma ha fatto, sia pure implicitamente, applicazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte, del resto, già prima dell'introduzione della richiamata disposizione da parte della L. n. 208/2015, ha riconosciuto con orientamento consolidato che il patema d'animo derivante dalla situazione di insicurezza per l'esito della causa é da escludere non solo ogni qual volta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva d'incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (vedi in tal senso Cass. 23.9.2015 n.18834; Cass. 10.4.2015 n. 7326; Cass.23.12.2011 n. 28592; Cass. 26.4.2010 n. 9938), ed a tale ipotesi la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto implicitamente equiparabile il caso in esame, in cui avendo i ricorrenti già ottenuto la liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto, col decreto della Corte d'Appello di Roma del 30.4.2019, con calcolo del ritardo fino al 4.3.2019, hanno richiesto il 7.2.2020 un ulteriore indennizzo per poco meno di otto mesi, essendo ormai consapevoli che la domanda da loro proposta nel suddetto giudizio era stata respinta dal Consiglio di Stato in conformità con un orientamento consolidato della giurisprudenza dei giudici amministrativi.

La consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, può, del resto, essere apprezzata nel giudizio relativo all'indennizzo per l'irragionevole durata dello stesso, anche quando in esso non sia stata pronunciata condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. a carico del soggetto richiedente l'indennizzo (vedi in tal senso Cass. ord. 1.12.2022 n. 35371; Cass. ord.8.11.2021 n. 32521; Cass. n. 24190/2017; Cass. n. 595/2017; Cass. n. 9100/2016; Cass. n. 21131/2015).

In presenza di un'autonoma ragione di rigetto della domanda di indennizzo per equa riparazione non attinta da censura, l'esame delle doglianze relative all'illegittimo frazionamento del credito ed alla mancata allegazione di un patema d'animo ulteriore rispetto a quello già indennizzato risulta superfluo.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in base al valore della causa ed alle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 in € 550,00 per compensi, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4592/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VARDE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51199/2020 depositatoi l 20/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'equa riparazione a norma dell'art. 2 comma 1 della L. n. 89/2001 nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze per l'eccessiva durata del procedimento da loro promosso il 5.12.2008 davanti al TAR del Lazio (proc. n. 11386/2008 RG), ed ancora pendente all'epoca davanti al Consiglio di Stato, relativo alla richiesta di corresponsione dell'indennità prevista dalla L. 86/2001 sia per il loro trasferimento in Albania, che per il loro successivo ritrasferimento in Italia. Con decreto del 30.4.2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 1.500,00 (€ 300,00 per ogni anno di durata irragionevole), calcolando l'irragionevole durata del giudizio amministrativo ancora pendente in secondo grado davanti al Consiglio di Stato dopo la sentenza di rigetto emessa dal TAR del Lazio in primo grado in data 13.2.2012, fino alla data del ricorso col quale era stato chiesto per la prima volta l'indennizzo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Con successivo ricorso depositato il 7.2.2020 i ricorrenti, poiché il giudizio amministrativo si era irragionevolmente protratto fino alla definizione con la sentenza di rigetto del Consiglio di Stato n.7879/19 del 18.11.2019 per poco meno di otto mesi, chiedevano, sempre nei confronti del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze, un secondo indennizzo per la sua irragionevole durata nella misura di €500,00 ciascuno. Con decreto n. 50291 del 9.6.2020 la richiesta di secondo indennizzo veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma in considerazione del limitato periodo di tempo ulteriormente trascorso (circa otto mesi) e dell'irrisorietà della pretesa ex art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L. n. 89/2001, tenuto conto del moltiplicatore annuo già applicato di € 300,00 annui. Contro tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di Roma rilevando che erroneamente il giudice monocratico aveva escluso ogni danno non patrimoniale per l'ulteriore periodo di durata del giudizio amministrativo dal 4.3.2019 al 18.11.2019. Rimasto ancora una volta contumace il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Finanze, la Corte d'Appello di Roma, col decreto n. 1242/2021 del 20.8.2021, nulla disponendo per le spese, rigettava l'opposizione dei ricorrenti, sia in quanto i ricorrenti avrebbero potuto integrare la domanda di indennizzo del 4.3.2019 introduttiva del precedente giudizio di equa riparazione per l'ulteriore breve durata irragionevole del giudizio amministrativo lamentata (in tal senso richiamando Cass. n.22300/2019), anziché introdurre un autonomo nuovo giudizio volto ad ottenere un'integrazione dell'indennizzo per la medesima violazione con frazionamento del credito contrario al principio di lealtà processuale dell'art. 88 c.p.c. ed al principio del giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 della Costituzione, sia in quanto i ricorrenti non avevano consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, sia in quanto al momento della richiesta del secondo indennizzo (7.2.2020) i ricorrenti erano già a conoscenza dell'oggettiva impossibilità di un esito favorevole del giudizio presupposto, perché, come rilevato dal giudice di primo grado e confermato dal Consiglio di Stato, nel loro caso difettava il requisito del trasferimento d'autorità necessario per il conseguimento dell'indennità richiesta, che presupponeva una modificazione definitiva della sede in cui venivano ordinariamente svolte le loro mansioni, mentre essi erano stati coinvolti in operazioni di cooperazione e difesa nell'ambito di un'organizzazione internazionale, che per loro natura avevano carattere temporaneo e provvisorio e concretizzavano quindi un invio in missione e non un trasferimento all'estero, seguito da un ordine di rientro in Italia con cessazionedell'obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso da quello della loro sede di servizio, come peraltro già riconosciuto in fattispecie analoga dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2265 del 14.4.2009. I ricorrenti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo al Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 1242/2021 del 20.8.2021 con un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per avere negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per la durata irragionevole del giudizio amministrativo sopra precisato, protrattosi anche dopo la liquidazione del primo indennizzo. Deducono i ricorrenti che la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001, se proposta quando il giudizio al quale si riferisce la durata irragionevole lamentata non si é ancora concluso, impone al giudice dell'equa riparazione di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di quel giudizio, il solo periodo intercorrente tra la sua introduzione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo compiere una valutazione prognostica sui successivi sviluppi del giudizio (Cass. n. 19352/2005) in quanto l'art. 2 della L. n. 89/2001 si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e quindi certo, mentre l'art. 4 della stessa legge, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto anticipandone la liquidazione per ogni violazione già verificatasi, fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda di indennizzo in caso di eventuale ulteriore ritardo (vedi Cass. n. 8547/2011) per richiedere successivamente l'ulteriore indennizzo per il periodo residuo di durata non ragionevole del processo presupposto (Cass. n. 7143/2006); che la proposizione di una seconda domanda di indennizzo per la ulteriore durata irragionevole di un processo non ancora indennizzata, costituendo l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge ed essendo anzi funzionale al perseguimento della finalità della legge stessa, che postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 18720/2007; Cass. n. 8717/2006), non costituisce quindi abuso del processo, o esercizio del diritto in forme eccedenti, o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 3207/2012), come invece affermato dalla Corte d'Appello di Roma; che per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'Appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009); che la Corte d'Appello ha erroneamente affermato che i ricorrenti non hanno consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi del giudizio amministrativo, in quanto la Suprema Corte con orientamento consolidato (Cass. n. 1341/2004; Cass. n. 1340/2004; Cass. n. 1339/2004; Cass. sez. un. n. 1338/2004), aderendo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, sostiene che una volta provata la violazione dell'art. 6 della CEDU, il danno non patrimoniale viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, in quanto la sofferenza per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, si verifica nella normalità dei casi sia pure in via soltanto presuntiva, e ciò a differenza del danno patrimoniale, derivante da circostanze esteriori e sensibili, del quale va fornita prova specifica; che peraltro la Corte Europea é ferma nel ritenere che il criterio della posta in gioco non possa rilevare per giustificare un'esclusione del diritto all'equa riparazione, che può discendere solo da un abuso del ricorso alla tutela giurisdizionale. Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto in via principale di cassare l'impugnato decreto e di decidere la causa nel merito con riconoscimento in loro favore dell'indennizzo dovuto per l'ulteriore irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro promosso, ed in subordine di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione con enunciazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze resiste con controricorso notificato il 7.3.2022. La causa é stata decisa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va anzitutto osservato che il decreto della Corte d'Appello di Roma impugnato non ha messo in dubbio il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26.4.2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e neppure ha messo in dubbio il fatto che ove un soggetto abbia già ottenuto un decreto di liquidazione d'indennità per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, possa richiedere alla Corte d'Appello con un autonomo giudizio una seconda liquidazione d'indennità per la prosecuzione dell'irragionevole durata di quel processo successiva al periodo già considerato, da intendersi in ragione del giudicato formatosi come integralmente eccedente la ragionevole durata già accertata (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935; Cass. n. 7143/2006), in quanto il diritto di ottenere una decisione in tempo ragionevole del giudizio presupposto consacrato dall'art. 6 della Cedu va riconosciuto in relazione all'intera durata dello stesso. Il ricorso va dichiarato inammissibilein quanto la Corte d'Appello di Roma a sostegno del rigetto della domanda di supplemento indennizzo presentata dai ricorrenti il 7.2.2020 per l'irragionevole protrarsi della durata del giudizio amministrativo presupposto per quasi otto mesi successivi al periodo di durata irragionevole considerato nel decreto di liquidazione dell'indennizzo dalla stessa emesso il 30.4.2019, oltre a fare riferimento all'illegittimo frazionamento del credito ed alla mancata allegazione di un patema d'animo ulteriore rispetto a quello già indennizzato ha addotto un'ulteriore ratio decidendi, non censuratase non in modo generico senza argomenti di confutazione specifici, quella che i ricorrenti alla data di presentazione di tale ricorso erano già a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio amministrativo da loro promosso. Nel provvedimento impugnato, infatti, si desume tale conoscenza da parte dei ricorrenti, alla data della richiesta del secondo indennizzo del 7.2.2020, dal fatto che il giudice di primo grado del giudizio presupposto, già confermato dal Consiglio di Stato in secondo grado, aveva riconosciuto l'insussistenza del requisito del trasferimento d'autorità necessario per il conseguimento dell'indennità in esso domandata, che avrebbe richiesto una modificazione definitiva della sede in cui venivano ordinariamente svolte le loro mansioni, mentre essi erano stati coinvolti in operazioni di cooperazione e difesa nell'ambito di un'organizzazione internazionale, che per loro natura avevano carattere temporaneo e provvisorio e concretizzavano quindi un invio in missione e non un trasferimento all'estero, seguito da un ordine di rientro in Italia con cessazione dell'obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso da quello della loro sede di servizio, con orientamento interpretativo peraltro già emergente su fattispecie analoga dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2265 del 14.4.2009. Stabilisce, infatti, l'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della L. 24.3.2001 n. 89, che non é riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dei casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, e di questa disposizione la Corte d'Appello di Roma ha fatto, sia pure implicitamente, applicazione. La giurisprudenza della Suprema Corte, del resto, già prima dell'introduzione della richiamata disposizione da parte della L. n. 208/2015, ha riconosciuto con orientamento consolidato che il patema d'animo derivante dalla situazione di insicurezza per l'esito della causa é da escludere non solo ogni qual volta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva d'incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (vedi in tal senso Cass. 23.9.2015 n.18834; Cass. 10.4.2015 n. 7326; Cass.23.12.2011 n. 28592; Cass. 26.4.2010 n. 9938), ed a tale ipotesi la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto implicitamente equiparabile il caso in esame, in cui avendo i ricorrenti già ottenuto la liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto, col decreto della Corte d'Appello di Roma del 30.4.2019, con calcolo del ritardo fino al 4.3.2019, hanno richiesto il 7.2.2020 un ulteriore indennizzo per poco meno di otto mesi, essendo ormai consapevoli che la domanda da loro proposta nel suddetto giudizio era stata respinta dal Consiglio di Stato in conformità con un orientamento consolidato della giurisprudenza dei giudici amministrativi. La consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, può, del resto, essere apprezzata nel giudizio relativo all'indennizzo per l'irragionevole durata dello stesso, anche quando in esso non sia stata pronunciata condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. a carico del soggetto richiedente l'indennizzo (vedi in tal senso Cass. ord. 1.12.2022 n. 35371; Cass. ord.8.11.2021 n. 32521; Cass. n. 24190/2017; Cass. n. 595/2017; Cass. n. 9100/2016; Cass. n. 21131/2015). In presenza di un'autonoma ragione di rigetto della domanda di indennizzo per equa riparazione non attinta da censura, l'esame delle doglianze relative all'illegittimo frazionamento del credito ed alla mancata allegazione di un patema d'animo ulteriore rispetto a quello già indennizzato risulta superfluo. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in base al valore della causa ed alle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 in € 550,00 per compensi, oltre spese prenotate e prenotande a debito. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piri
Decreto Cassazione n. 12789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris