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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 15106/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14924/2021R.G. proposto RE.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: R.G.N. 14924/2021 Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Sez.

S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 2 di 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 735/2021 depositata il 22/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − RE.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia n. 735/2021 depositata il 22/03/2021; − [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − [OSCURATO:PERSONA] è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Sez.

S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 3 di 4 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrentihanno rinunciato al ricorso; − la rinuncia è stata accettata dalla controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità è stato accettato d alla controricorrente; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra Sez.

S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 4 di 4 in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14924/2021R.G. proposto RE.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: R.G.N. 14924/2021 Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Sez. S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 2 di 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 735/2021 depositata il 22/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − RE.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia n. 735/2021 depositata il 22/03/2021; − [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − [OSCURATO:PERSONA] è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Sez. S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 3 di 4 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrentihanno rinunciato al ricorso; − la rinuncia è stata accettata dalla controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità è stato accettato d alla controricorrente; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra Sez. S1 - R.G. 14924/2021 – CC 29/05/2025 - Pagina nr. 4 di 4 in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
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