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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18369/2026

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ntroAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. diSalerno n. 2255/2022 depositata il 03/03/2022.Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad ESPOSITOImmacolata l’intimazione di pagamento n. 10020189012056166000,relativa ad una serie di cartelle.2.

La contribuente proponeva impugnazione deducendo la mancatanotificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e l’annullamentoautomatico dei carichi ai sensi dell’art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012.2.1.

Il giudice di prossimità, nella resistenza dell’Agenzia delle entrate,in difetto di costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, consentenza n. 1543 del 2019, accoglieva il ricorso in ragione della mancataprova della notificazione delle cartelle.3.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello deducendo chel’intimazione era stata preceduta da regolare notifica delle cartelle n.10020110044076005, n. 10020020021628818, n. 10020120017716245 en. 10020120047326435, avvenuta rispettivamente in data 31.8.2011,7.6.2012, 8.3.2012 e 19.4.2013, come risultava dagli avvisi di ricevimentodelle relative raccomandate, contestualmente prodotti (scrive al riguardola CTR: “L'atto impugnato, sempre a dire dell'appellante sarebbe statopreceduto da regolare notifica delle cartelle esattoriali in esso indicateavvenuta rispettivamente in data 31.8.2011, 7.6.2012, 8.3.2012 e19.4.2013, come risultante dagli avvisi di ricevimento delle relativeraccomandate prodotte in giudizio.

In considerazione di tanto riteneva chel'attività dell'Agenzia della Riscossione non fosse da ritenersi prescrittaessendo soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizioneprevisto dall'art. 2946 c.c.”).Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/20263.1.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate-Riscossione “sostenendo” –come da sentenza in epigrafe – “le medesime difese dell’Agenzia delleentrate (e) concludendo per l'accoglimento dell'appello come proposto”.3.2.

Altresì “si costituiva la contribuente evidenziando” – parimenticome da sentenza in epigrafe – “che sulla base dell'applicazione dell'art. 1comma 540 legge 228 del 2012 e della sua richiesta in autotutela aprocedere alla sospensione delle cartelle delle quali non era venuta aconoscenza, se non sulla base dell'estratto di ruolo, non avrebbe dovutoricevere alcun atto dall'Agenzia della riscossione essendo trascorsi oltre220 giorni dalla sua richiesta.

Per tale ragione concludeva per il rigettodell'appello come proposto”.3.3.

La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, a termini didispositivo, così decideva: “Accoglie l’appello”.3.3.1.

In motivazione – premessa l’impugnabilità dell’intimazione dipagamento – osservava:«Il mero richiamo da parte della contribuente all'istanza formulata in via diautotutela non appare sufficiente a far scattare gli effetti invocatidell'annullamento del debito in quanto la Esposito avrebbe dovutoinvocare e provare uno dei cinque motivi indicati al comma 537 dell'art. 1della medesima legge.Invero, tale istanza era presentata successivamente alla ricevuta notificadelle cartelle di pagamento censurate e, al contrario di quanto è statosuccessivamente provato in giudizio con il deposito dei relativi avvisi diricevimento, la Esposito aveva sostenuto di aver pagato tutte le cartellericevute e di aver conosciuto soltanto all'esito della visualizzazione delruolo l'esistenza delle altre cartelle.Pertanto, la Esposito non ha provato l'esistenza dei presupposti idoneiall'operatività della norma in questione.Pertanto, facendo buon governo dei principi appena richiamati non puòche accogliersi l'appello e riforma(re) la sentenza di prime cure».Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/20264.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate concontroricorso, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione restava intimata.Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata aisensi dell’art. 380-bisc.p.c. e la contribuente instava per la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia violazione, inosservanza e/o falsaapplicazione degli artt. 2934 e 2943 cod. civ., dell’art. 26 DPR n. 602 del1973 e della legge n. 890 del 1982 “per omessa valutazione dellaprescrizione delle cartelle di pagamento presupposte per le quali nonrisulta la regolare notificazione – Mancanza totale, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione”.1.1.

Vi si deduce che “Ade e AdeR hanno depositato – solo in appello –le ricevute di ritorno A/R delle sole raccomandate relative alle cartelle dipagamento nn. 10020110044076005000, 10020120021628818000,10020120017716245000, 10020120047326435000.

Tuttavia, le appellantiomettono completamente di riferire rilevanti elementi di specie: 1)Innanzitutto, esse nulla riferiscono in ordine alle ricevute di ritorno A/Rdelle ulteriori cartelle di pagamento (…); 2) Inoltre, le appellanti nullariferiscono in ordine al contenuto delle sottoscrizioni portate dagli attidepositati (…); 3) Per l'effetto – in relazione alle cartelle nn.10020110044076005000, 10020120021628818000,10020120017716245000, 10020120047326435000 – le stesse appellantinulla riferiscono né allegano in ordine agli ulteriori adempimenti previstidalla Legge in caso di notifiche a persone diverse dal destinatario ex art.60 lett.

B-bis DPR 600/73”.1.2.

Il motivo è inammissibile.1.3.

Preliminarmente, come già rilevato dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellaproposta di definizione anticipata, deve rilevarsi che, a fronte dellaNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026sentenza di primo grado integralmente favorevole alla contribuente, laCTR, nell’interpretare l’appello dell’Agenzia delle entrate, individuandone laportata oggettiva, ha ritenuto che l’atto di appello spiegato dallamedesima, cui ha aderito l’agente della riscossione “concludendo”(secondo quanto incontestatamente riporta la CTR) “per l'accoglimentodell'appello come proposto”, avesse riguardo unicamente alle cartelle perbrevità definibili erariali, contrassegnate dai nn. 10020110044076005,10020020021628818, 10020120017716245 e 10020120047326435, conconseguente esclusione delle altre: rispetto alle quali ultime, pertanto, nonessendo stata impugnata dalle parti pubbliche la decisione di primo grado,e non essendosi per l’effetto radicata alcuna devoluzione in capo alla CTR,s’è formato il giudicato, come detto, in favore della contribuente.1.3.1.

Alla luce di quanto precede, anche il “thema decidendum”innanzi a questa S.C. resta circoscritto alle sole cartelle erariali.1.4.

Fermo quanto precede, il motivo è formulato in manieracumulativa, affastellando censure eterogenee e così presupponendo unnon consentito intervento suppletivo di questa S.C. nell’individuazione diciascuna, da oltretutto raccordarsi ai corrispondenti diversi paradigmi, essipure non enunciati.1.4.1.

Altra ragione d’inammissibilità risiede in ciò che il motivo, nelrimproverare alla CTR di aver omesso di valutare la relativadocumentazione, ne contesta bensì gli esiti, senza tuttavia individuare, “amonte”, i tributi afferenti alle cartelle ed ai procedimenti notificatori seguitiper ciascuna e senza trascrivere, o quantomeno riassumere, “a valle”, ilcontenuto degli atti corrispondenti.In tal guisa, esso materialmente preclude a questa S.C. di acquisirecontezza dell’effettiva consistenza delle argomentazioni difensive,impedendone “a fortiori” il vaglio di eventuale fondatezza: ciò inriferimento sia a quelle impingenti sulla dedotta irregolarità delle notifiche,di cui nessun elemento fattuale è in alcun modo rappresentato, sia aNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026quelle impingenti sulla dedotta maturazione della prescrizione, meramenteallegata e non affatto argomentata mediante richiamo a dati concreti.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione, inosservanza e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 540. l. n. 228 del 2012, e “mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.2.1.

Vi si deduce che “le ricevute delle raccomandate” “riferiscono” “‘instampatello’ di nominativi di persone comunque non conviventi con laricorrente (…,) mancando pertanto la prova dell'effettiva ricezione di dettinotifica della successiva raccomandata prevista dall'art. 60 DPR 600/73.Dopo la ricezione dell'atto di pignoramento la ricorrente richiedevaestratto di ruolo.

Solo dopo la visione di detti estratti di ruolo, la ricorrentepresentava istanza ex art. 1 comma 540 legge 228 del 2012”.

“Lasentenza impugnata è erronea, contraddittoria, illogica e carente dimotivazione sul punto.

Infatti, è assolutamente erroneo che l'istanza fossestata presentata ‘successivamente alla ricevuta notifica delle cartelle dipagamento censurate’”.

“La stessa sentenza riferisce che ‘la Espositoaveva sostenuto di aver pagato tutte le cartelle ricevute e di averconosciuto soltanto all'esito della visualizzazione del ruolo l'esistenza dellealtre cartelle’.

Tanto può essere dimostrato anche solo per presunzionisemplici, atteso il pagamento delle altre precedenti cartelle”.“Effettivamente il termine per presentare l'istanza ex art. 1 comma 540legge 228 del 2012 decorre dalla ricezione degli estratti di ruolo.

In ognicaso, l'Ufficio non ha risposto entro il termine di 220 giorni fissato dallanorma, per cui l'inadempimento dell'Ufficio non può essere addebitato allacontribuente di buona fede”.2.2.

Anche questo motivo è inammissibile, per ragioni analoghe alprecedente.È cumulativo; non rende minimamente conto dell’istanza ex art. 1,comma 540, l. n. 228 del 2012, non ricostruita, né quanto a contenuti néNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026quanto a data di presentazione, e men che meno contestualizzata,segnatamente in termini temporali, rispetto ad una generica “ricezionedegli estratti di ruolo”.Ancora, il motivo non si confronta con la perentoria affermazione dellasentenza impugnata secondo cui “la Esposito avrebbe dovuto invocare eprovare uno dei cinque motivi indicati al comma 537 dell'art. 1 dellamedesima legge”, mentre nulla ha provato in ordine all’“esistenza deipresupposti idonei all'operatività della norma in questione”.di doverosamente ricostruire le vicende sottese alla presentazionedell’istanza di cui si tratta – non offre prova della ricorrenza, in concreto,di alcuno dei presupposti indispensabili per legge a sorreggerla.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione, inosservanza e/o falsaapplicazione degli artt. 167, 115, 186-bis, 416 cod. proc. civ., nonchédegli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc.civ., “per avere riformato la sentenza di primo grado con motivazionecarente, erronea, contraddittoria ed illogica anche sotto il profilo dellamancata adesione del giudizio ai motivi di ricorso ed ai contenuti dellacomparsa di Ade - Inosservanza del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato con riferimento alle cartelle di pagamento presupposte percui non risulta la regolare notificazione – Mancanza totale,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti”.3.1.

Vi si deduce che “AdER non si è costituita tempestivamente inprimo grado, per cui è decaduta da qualsiasi eccezione o domanda nonrilevabile d'ufficio.

A nulla pertanto valgono le eccezioni e domande, nonrilevabili d'ufficio, presentate con atto di comparsa nel grado di appello”;“Ade (…) in primo grado prende tempestivamente posizioneesclusivamente sulla prescrizione”; la medesima “non ha espressamenteNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026contestato alcunché sui punti essenziali della vicenda contestati dairicorrenti.

Tali circostanze, pertanto, ‘possono essere poste a fondamentodella decisione’”; “la sentenza di fatto viola altresì l'immanente principioex art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato implicitonello stesso principio di non contestazione”.3.2.

Il motivo è, come i precedenti, inammissibile.3.3.

Preliminarmente, quanto all’“inosservanza del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alle cartelle dipagamento presupposte per cui non risulta la regolare notificazione”, amisura che la censura involga le ulteriori cartelle diverse da quelle erariali,valgono le considerazioni già espresse a proposito del primo motivo.3.4.

Fermo quanto precede, il motivo che ne occupa è palesementecumulativo, affastellando numerose ed eterogenee ragioni di censura.Ed è altrettanto palesemente privo di precisione ed autosufficienza, inspecie laddove deduce che “AdE (…) non ha espressamente contestatoalcunché sui punti essenziali della vicenda contestati dai ricorrenti”: nonidentifica i pretesi “punti essenziali della vicenda”; neppure rende contodonde mai emerga la non contestazione dell’Agenzia delle entrate.Ciò detto, pare il caso solo di aggiungere che – come già rilevato nellaproposta di definizione anticipata – l’Agenzia delle entrate pacificamente inprimo grado ha resistito all’impugnazione della contribuente, di per sécontestandone il fondamento.

È per vero lo stesso motivo a riferire (p. 17ric.) che, secondo la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate“contesta l'eccezione di mancata notifica delle cartelle e di prescrizione,ritenendo che l'Agente per la riscossione, che è stato chiamato in giudizio,sia in grado di dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti e deglieventuali atti interruttivi della prescrizione”.

“Ergo” la contestazionedell’Agenzia delle entrate in primo grado non è affatto limitata allaprescrizione, ma investe, “expressis verbis”, altresì l’affermata, dallacontribuente, e negata, dall’Agenzia medesima “mancata notifica delleNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026cartelle”: ciò sulla base di documentazione in possesso dell’Agenzia delleentrate-Riscossione.impugnata - pur non rilevando la mancata contestazione da parte di AdEsul profilo della colpevolezza diretta della ricorrente per il fatto contestato- si palesa oltre modo erronea” – si palesa di per sé irrilevante: invero,nessun rilievo può mai possedere il riferimento alla “colpevolezza direttadella ricorrente”, venendo in conto esclusivamente il dato di fatto, del tuttoscevro da connotazioni soggettive, della conoscenza, in capo allacontribuente, delle cartelle; e nessun rilievo parimenti può mai possedereil riferimento al “presunto riconoscimento dei fatti di merito da parte delcontribuente”, venendo in conto esclusivamente il fatto che la medesimanon consta aver allegato e comprovato il contrario, rispettoall’accertamento del giudice d’appello in ordine alle suddette regolarinotifiche.4.

In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 5.400 (di cui euro 2.700 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.700 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate, complessivamente, in euro 5.400, oltre spese prenotate adebito.Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 3.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. diSalerno n. 2255/2022 depositata il 03/03/2022.Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad ESPOSITOImmacolata l’intimazione di pagamento n. 10020189012056166000,relativa ad una serie di cartelle.2. La contribuente proponeva impugnazione deducendo la mancatanotificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e l’annullamentoautomatico dei carichi ai sensi dell’art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012.2.1. Il giudice di prossimità, nella resistenza dell’Agenzia delle entrate,in difetto di costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, consentenza n. 1543 del 2019, accoglieva il ricorso in ragione della mancataprova della notificazione delle cartelle.3. L’Agenzia delle entrate proponeva appello deducendo chel’intimazione era stata preceduta da regolare notifica delle cartelle n.10020110044076005, n. 10020020021628818, n. 10020120017716245 en. 10020120047326435, avvenuta rispettivamente in data 31.8.2011,7.6.2012, 8.3.2012 e 19.4.2013, come risultava dagli avvisi di ricevimentodelle relative raccomandate, contestualmente prodotti (scrive al riguardola CTR: “L'atto impugnato, sempre a dire dell'appellante sarebbe statopreceduto da regolare notifica delle cartelle esattoriali in esso indicateavvenuta rispettivamente in data 31.8.2011, 7.6.2012, 8.3.2012 e19.4.2013, come risultante dagli avvisi di ricevimento delle relativeraccomandate prodotte in giudizio. In considerazione di tanto riteneva chel'attività dell'Agenzia della Riscossione non fosse da ritenersi prescrittaessendo soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizioneprevisto dall'art. 2946 c.c.”).Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/20263.1. Si costituiva l’Agenzia delle entrate-Riscossione “sostenendo” –come da sentenza in epigrafe – “le medesime difese dell’Agenzia delleentrate (e) concludendo per l'accoglimento dell'appello come proposto”.3.2. Altresì “si costituiva la contribuente evidenziando” – parimenticome da sentenza in epigrafe – “che sulla base dell'applicazione dell'art. 1comma 540 legge 228 del 2012 e della sua richiesta in autotutela aprocedere alla sospensione delle cartelle delle quali non era venuta aconoscenza, se non sulla base dell'estratto di ruolo, non avrebbe dovutoricevere alcun atto dall'Agenzia della riscossione essendo trascorsi oltre220 giorni dalla sua richiesta. Per tale ragione concludeva per il rigettodell'appello come proposto”.3.3. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, a termini didispositivo, così decideva: “Accoglie l’appello”.3.3.1. In motivazione – premessa l’impugnabilità dell’intimazione dipagamento – osservava:«Il mero richiamo da parte della contribuente all'istanza formulata in via diautotutela non appare sufficiente a far scattare gli effetti invocatidell'annullamento del debito in quanto la Esposito avrebbe dovutoinvocare e provare uno dei cinque motivi indicati al comma 537 dell'art. 1della medesima legge.Invero, tale istanza era presentata successivamente alla ricevuta notificadelle cartelle di pagamento censurate e, al contrario di quanto è statosuccessivamente provato in giudizio con il deposito dei relativi avvisi diricevimento, la Esposito aveva sostenuto di aver pagato tutte le cartellericevute e di aver conosciuto soltanto all'esito della visualizzazione delruolo l'esistenza delle altre cartelle.Pertanto, la Esposito non ha provato l'esistenza dei presupposti idoneiall'operatività della norma in questione.Pertanto, facendo buon governo dei principi appena richiamati non puòche accogliersi l'appello e riforma(re) la sentenza di prime cure».Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/20264. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate concontroricorso, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione restava intimata.Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata aisensi dell’art. 380-bisc.p.c. e la contribuente instava per la decisione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia violazione, inosservanza e/o falsaapplicazione degli artt. 2934 e 2943 cod. civ., dell’art. 26 DPR n. 602 del1973 e della legge n. 890 del 1982 “per omessa valutazione dellaprescrizione delle cartelle di pagamento presupposte per le quali nonrisulta la regolare notificazione – Mancanza totale, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione”.1.1. Vi si deduce che “Ade e AdeR hanno depositato – solo in appello –le ricevute di ritorno A/R delle sole raccomandate relative alle cartelle dipagamento nn. 10020110044076005000, 10020120021628818000,10020120017716245000, 10020120047326435000. Tuttavia, le appellantiomettono completamente di riferire rilevanti elementi di specie: 1)Innanzitutto, esse nulla riferiscono in ordine alle ricevute di ritorno A/Rdelle ulteriori cartelle di pagamento (…); 2) Inoltre, le appellanti nullariferiscono in ordine al contenuto delle sottoscrizioni portate dagli attidepositati (…); 3) Per l'effetto – in relazione alle cartelle nn.10020110044076005000, 10020120021628818000,10020120017716245000, 10020120047326435000 – le stesse appellantinulla riferiscono né allegano in ordine agli ulteriori adempimenti previstidalla Legge in caso di notifiche a persone diverse dal destinatario ex art.60 lett. B-bis DPR 600/73”.1.2. Il motivo è inammissibile.1.3. Preliminarmente, come già rilevato dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellaproposta di definizione anticipata, deve rilevarsi che, a fronte dellaNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026sentenza di primo grado integralmente favorevole alla contribuente, laCTR, nell’interpretare l’appello dell’Agenzia delle entrate, individuandone laportata oggettiva, ha ritenuto che l’atto di appello spiegato dallamedesima, cui ha aderito l’agente della riscossione “concludendo”(secondo quanto incontestatamente riporta la CTR) “per l'accoglimentodell'appello come proposto”, avesse riguardo unicamente alle cartelle perbrevità definibili erariali, contrassegnate dai nn. 10020110044076005,10020020021628818, 10020120017716245 e 10020120047326435, conconseguente esclusione delle altre: rispetto alle quali ultime, pertanto, nonessendo stata impugnata dalle parti pubbliche la decisione di primo grado,e non essendosi per l’effetto radicata alcuna devoluzione in capo alla CTR,s’è formato il giudicato, come detto, in favore della contribuente.1.3.1. Alla luce di quanto precede, anche il “thema decidendum”innanzi a questa S.C. resta circoscritto alle sole cartelle erariali.1.4. Fermo quanto precede, il motivo è formulato in manieracumulativa, affastellando censure eterogenee e così presupponendo unnon consentito intervento suppletivo di questa S.C. nell’individuazione diciascuna, da oltretutto raccordarsi ai corrispondenti diversi paradigmi, essipure non enunciati.1.4.1. Altra ragione d’inammissibilità risiede in ciò che il motivo, nelrimproverare alla CTR di aver omesso di valutare la relativadocumentazione, ne contesta bensì gli esiti, senza tuttavia individuare, “amonte”, i tributi afferenti alle cartelle ed ai procedimenti notificatori seguitiper ciascuna e senza trascrivere, o quantomeno riassumere, “a valle”, ilcontenuto degli atti corrispondenti.In tal guisa, esso materialmente preclude a questa S.C. di acquisirecontezza dell’effettiva consistenza delle argomentazioni difensive,impedendone “a fortiori” il vaglio di eventuale fondatezza: ciò inriferimento sia a quelle impingenti sulla dedotta irregolarità delle notifiche,di cui nessun elemento fattuale è in alcun modo rappresentato, sia aNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026quelle impingenti sulla dedotta maturazione della prescrizione, meramenteallegata e non affatto argomentata mediante richiamo a dati concreti.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione, inosservanza e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 540. l. n. 228 del 2012, e “mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.2.1. Vi si deduce che “le ricevute delle raccomandate” “riferiscono” “‘instampatello’ di nominativi di persone comunque non conviventi con laricorrente (…,) mancando pertanto la prova dell'effettiva ricezione di dettinotifica della successiva raccomandata prevista dall'art. 60 DPR 600/73.Dopo la ricezione dell'atto di pignoramento la ricorrente richiedevaestratto di ruolo. Solo dopo la visione di detti estratti di ruolo, la ricorrentepresentava istanza ex art. 1 comma 540 legge 228 del 2012”. “Lasentenza impugnata è erronea, contraddittoria, illogica e carente dimotivazione sul punto. Infatti, è assolutamente erroneo che l'istanza fossestata presentata ‘successivamente alla ricevuta notifica delle cartelle dipagamento censurate’”. “La stessa sentenza riferisce che ‘la Espositoaveva sostenuto di aver pagato tutte le cartelle ricevute e di averconosciuto soltanto all'esito della visualizzazione del ruolo l'esistenza dellealtre cartelle’. Tanto può essere dimostrato anche solo per presunzionisemplici, atteso il pagamento delle altre precedenti cartelle”.“Effettivamente il termine per presentare l'istanza ex art. 1 comma 540legge 228 del 2012 decorre dalla ricezione degli estratti di ruolo. In ognicaso, l'Ufficio non ha risposto entro il termine di 220 giorni fissato dallanorma, per cui l'inadempimento dell'Ufficio non può essere addebitato allacontribuente di buona fede”.2.2. Anche questo motivo è inammissibile, per ragioni analoghe alprecedente.È cumulativo; non rende minimamente conto dell’istanza ex art. 1,comma 540, l. n. 228 del 2012, non ricostruita, né quanto a contenuti néNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026quanto a data di presentazione, e men che meno contestualizzata,segnatamente in termini temporali, rispetto ad una generica “ricezionedegli estratti di ruolo”.Ancora, il motivo non si confronta con la perentoria affermazione dellasentenza impugnata secondo cui “la Esposito avrebbe dovuto invocare eprovare uno dei cinque motivi indicati al comma 537 dell'art. 1 dellamedesima legge”, mentre nulla ha provato in ordine all’“esistenza deipresupposti idonei all'operatività della norma in questione”.di doverosamente ricostruire le vicende sottese alla presentazionedell’istanza di cui si tratta – non offre prova della ricorrenza, in concreto,di alcuno dei presupposti indispensabili per legge a sorreggerla.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione, inosservanza e/o falsaapplicazione degli artt. 167, 115, 186-bis, 416 cod. proc. civ., nonchédegli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc.civ., “per avere riformato la sentenza di primo grado con motivazionecarente, erronea, contraddittoria ed illogica anche sotto il profilo dellamancata adesione del giudizio ai motivi di ricorso ed ai contenuti dellacomparsa di Ade - Inosservanza del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato con riferimento alle cartelle di pagamento presupposte percui non risulta la regolare notificazione – Mancanza totale,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti”.3.1. Vi si deduce che “AdER non si è costituita tempestivamente inprimo grado, per cui è decaduta da qualsiasi eccezione o domanda nonrilevabile d'ufficio. A nulla pertanto valgono le eccezioni e domande, nonrilevabili d'ufficio, presentate con atto di comparsa nel grado di appello”;“Ade (…) in primo grado prende tempestivamente posizioneesclusivamente sulla prescrizione”; la medesima “non ha espressamenteNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026contestato alcunché sui punti essenziali della vicenda contestati dairicorrenti. Tali circostanze, pertanto, ‘possono essere poste a fondamentodella decisione’”; “la sentenza di fatto viola altresì l'immanente principioex art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato implicitonello stesso principio di non contestazione”.3.2. Il motivo è, come i precedenti, inammissibile.3.3. Preliminarmente, quanto all’“inosservanza del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alle cartelle dipagamento presupposte per cui non risulta la regolare notificazione”, amisura che la censura involga le ulteriori cartelle diverse da quelle erariali,valgono le considerazioni già espresse a proposito del primo motivo.3.4. Fermo quanto precede, il motivo che ne occupa è palesementecumulativo, affastellando numerose ed eterogenee ragioni di censura.Ed è altrettanto palesemente privo di precisione ed autosufficienza, inspecie laddove deduce che “AdE (…) non ha espressamente contestatoalcunché sui punti essenziali della vicenda contestati dai ricorrenti”: nonidentifica i pretesi “punti essenziali della vicenda”; neppure rende contodonde mai emerga la non contestazione dell’Agenzia delle entrate.Ciò detto, pare il caso solo di aggiungere che – come già rilevato nellaproposta di definizione anticipata – l’Agenzia delle entrate pacificamente inprimo grado ha resistito all’impugnazione della contribuente, di per sécontestandone il fondamento. È per vero lo stesso motivo a riferire (p. 17ric.) che, secondo la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate“contesta l'eccezione di mancata notifica delle cartelle e di prescrizione,ritenendo che l'Agente per la riscossione, che è stato chiamato in giudizio,sia in grado di dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti e deglieventuali atti interruttivi della prescrizione”. “Ergo” la contestazionedell’Agenzia delle entrate in primo grado non è affatto limitata allaprescrizione, ma investe, “expressis verbis”, altresì l’affermata, dallacontribuente, e negata, dall’Agenzia medesima “mancata notifica delleNumero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026cartelle”: ciò sulla base di documentazione in possesso dell’Agenzia delleentrate-Riscossione.impugnata - pur non rilevando la mancata contestazione da parte di AdEsul profilo della colpevolezza diretta della ricorrente per il fatto contestato- si palesa oltre modo erronea” – si palesa di per sé irrilevante: invero,nessun rilievo può mai possedere il riferimento alla “colpevolezza direttadella ricorrente”, venendo in conto esclusivamente il dato di fatto, del tuttoscevro da connotazioni soggettive, della conoscenza, in capo allacontribuente, delle cartelle; e nessun rilievo parimenti può mai possedereil riferimento al “presunto riconoscimento dei fatti di merito da parte delcontribuente”, venendo in conto esclusivamente il fatto che la medesimanon consta aver allegato e comprovato il contrario, rispettoall’accertamento del giudice d’appello in ordine alle suddette regolarinotifiche.4. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 5.400 (di cui euro 2.700 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.700 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate, complessivamente, in euro 5.400, oltre spese prenotate adebito.Numero registro generale 24479/2022Numero sezionale 4381/2026Numero di raccolta generale 18369/2026Data pubblicazione 07/06/2026Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 3.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 18369/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris