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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 1979

Cassazione n. 28149/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1979 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di credito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché: - contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, però, sono state concesse; - si duole, con estrema genericità, della commisurazione della pena, che, determinata in prossimità del minimo edittale, risulta giustificata in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1979 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di credito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché: - contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, però, sono state concesse; - si duole, con estrema genericità, della commisurazione della pena, che, determinata in prossimità del minimo edittale, risulta giustificata in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris