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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00889/2024

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23373/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – e da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23373/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 138/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 9 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] GMBH Co KG, ACE [OSCURATO:PERSONA] (in corso di causa divenuta [OSCURATO:PERSONA]), ACE [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia (in corso di causa divenuta [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia), [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] PLC, [OSCURATO:PERSONA] (così nell’intestata sentenza di appello) o AG, AIG [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’affondamento della imbarcazione Jeanneau MY Prestige 42S, oggetto del contratto di coassicurazione denominato «[OSCURATO:PERSONA]» stipulato con Pantae n ius GMBH, con rischio assunto in differenti quote dalle varie assicuratrici; all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GMBH (poiché mero broker assicurativo, privo di assunzione di rischio) e di ACE [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia (per carenza di legittimazione passiva, in quanto non stabilimento di ACE [OSCURATO:PERSONA] per le polizze stipulate in regime di libera r.g. n. 23373/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prestazione di servizi), compensando le spese tra queste due parti e l’attore; condannò le altre compagnie assicuratrici al pagamento, nelle rispettive quote di coassicurazione, della complessiva somma di euro 385.313,91 in favore dell’attore, per la causale dedotta; l’appello interposto uno actu da tutti gli originari convenuti, rigettato circail merito della controversia, è stato parzialmente accolto, quanto alla statuizione di compensazione delle spese di lite, dalla decisione in epigrafe indicata la quale ha, sul punto, disposto la compensazione, nei limiti di un quinto, delle spese del giudizio di primo grado e di appello e condannato AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC alla refusione dei residui quattro quinti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; ricorrono per cassazione, con unitario atto, [OSCURATO:PERSONA] SE (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] SE - Rappresentanza Generale per l’Italia (già [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia), articolando la prima quattro motivi e la seconda un motivo di impugnazione di legittimità; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso per cassazione non risulta notificato a AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] AG , [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC, litisconsorti nel giudizio di r.g. n. 23373/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello, ed interessati all’esito della lite, siccome titolari di situazioni giuridiche potenzialmente incise dalla decisione della presente controversia in sede di legittimità; occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di detti soggetti, a cura e onere della parte più diligente, nei termini indicati in dispositivo; p. q. m. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC, a cura e onere della parte più diligente, assegnando per l’incombente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23373/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – e da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23373/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 138/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 9 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] GMBH Co KG, ACE [OSCURATO:PERSONA] (in corso di causa divenuta [OSCURATO:PERSONA]), ACE [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia (in corso di causa divenuta [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia), [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] PLC, [OSCURATO:PERSONA] (così nell’intestata sentenza di appello) o AG, AIG [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’affondamento della imbarcazione Jeanneau MY Prestige 42S, oggetto del contratto di coassicurazione denominato «[OSCURATO:PERSONA]» stipulato con Pantae n ius GMBH, con rischio assunto in differenti quote dalle varie assicuratrici; all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GMBH (poiché mero broker assicurativo, privo di assunzione di rischio) e di ACE [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia (per carenza di legittimazione passiva, in quanto non stabilimento di ACE [OSCURATO:PERSONA] per le polizze stipulate in regime di libera r.g. n. 23373/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prestazione di servizi), compensando le spese tra queste due parti e l’attore; condannò le altre compagnie assicuratrici al pagamento, nelle rispettive quote di coassicurazione, della complessiva somma di euro 385.313,91 in favore dell’attore, per la causale dedotta; l’appello interposto uno actu da tutti gli originari convenuti, rigettato circail merito della controversia, è stato parzialmente accolto, quanto alla statuizione di compensazione delle spese di lite, dalla decisione in epigrafe indicata la quale ha, sul punto, disposto la compensazione, nei limiti di un quinto, delle spese del giudizio di primo grado e di appello e condannato AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC alla refusione dei residui quattro quinti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; ricorrono per cassazione, con unitario atto, [OSCURATO:PERSONA] SE (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] SE - Rappresentanza Generale per l’Italia (già [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale per l’Italia), articolando la prima quattro motivi e la seconda un motivo di impugnazione di legittimità; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso per cassazione non risulta notificato a AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] AG , [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC, litisconsorti nel giudizio di r.g. n. 23373/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello, ed interessati all’esito della lite, siccome titolari di situazioni giuridiche potenzialmente incise dalla decisione della presente controversia in sede di legittimità; occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di detti soggetti, a cura e onere della parte più diligente, nei termini indicati in dispositivo; p. q. m. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di AIG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], KRAVAG – [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GMBH e [OSCURATO:PERSONA] PLC, a cura e onere della parte più diligente, assegnando per l’incombente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deci