CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20982/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Stella CORDELLA deduce cumulativamente tutti i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ad eccezione di quello di cui alla lett. a) dello stesso comma, prospetta poi in maniera del tutto assertiva e sulla scorta di soli profili di fatto l'erroneità della valutazione delle prove da parte della decisione impugnata, senza addurne in alcun modo il travisamento; - il secondo motivo si limita ad enunciare la mancanza la manifesta e logicità della motivazione nonché l'erronea applicazione delle norme penali e la mancanza di una prova decisiva senza alcuna argomentazione; - il terzo motivo, allo stesso modo, si duole della mancata applicazione dei benefici di legge in maniera del tutto generica, enunciando l'erroneità e l'abnormità della sentenza senza alcuna argomentazione e richiamando asseriti dubbi sulla responsabilità dell'imputato assumendo che essi avrebbero dovuto determinare l'irrogazione della pena minima con il riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, così confondendo il profilo della responsabilità con quelli relativi al trattamento sanzionatorio; - il quarto motivo non muove alcuna censura limitandosi a chiedere, in maniera del tutto irrituale a questa Corte di legittimità, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e sempre assumendo che gli elementi emersi in atti non sarebbero stati sufficienti al fine della condanna; - con il quinto motivo è stata genericamente dedotta la prescrizione del reato facendo riferimento al termine di sei anni dal tempo della sua commissione (15 marzo 2015), senza peraltro, considerare in alcun modo gli atti interruttivi; tale termine non può dirsi decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata e, dunque, a fronte della rilevata inammissibilità manifesta del ricorso non può qui avere alcun rilievo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere esten