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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34220/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 27 / 10/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11834 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11834del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37T64 L793Z) FIORESE Elisabetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A47 A703K) FIORESE Alessandra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R45 A703N) rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P21 A703H) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].

Antonio C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S63 A703I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 355/2022, pubblicatain data 17 febbraio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]., ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo per il pagamento della somma di € 29.000,00 nei confronti del con- dominio del fabbricato sito in Bassano del Grappa, vicolo Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 20 Bastion n. 3, denominato “Caravaggio”,quale residuo non pa- gato del corrispettivo dovuto per un contratto di appalto, ha intimato tre distinti precetti di pagamento alle condòmine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un complessivo importo di € 26.753,94, pari a quello della loro morosità comunicata dall’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c..

L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Vi- cenza, il quale ha dichiarato inefficaci gli atti di precetto opposti per la parte eccedente la rispettiva quota di partecipazione al condominio delle tre intimatein relazione all’importo di cui al titolo esecutivo, condannando la società intimante a restituire la differenza frattanto incassata, per € 7.897,29 in favore della Zainettie per € 12.134,02 ciascuna in favore delle Fiorese.

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato integralmente l’opposizione.

Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rese e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferimento agli artt. 752, 1295 c.c. e 63 disp. att. c.c.: la Corte d’Appello ha violato i principi di diritto in materia di natura par- ziaria dell’obbligazione contrattuale dei condomini per le spese sulle parti comuni del condominio».

Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 20 Secondo le ricorrenti,la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato l’importoper il quale la società intimante aveva di- ritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, de- terminandolosulla base della proporzione tra la loro quota di partecipazione al condominioin millesimi e l’intero corrispettivo dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. per i lavori eseguiti (pari ad € 178.609,04).

In contrario, sostengono una tesi così riassumibile: -il credito posto a base degli atti di precetto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , di cui al titolo esecutivo formatosi contro il condominio, am- montava ad € 26.753,94; -esse erano titolari, complessivamente, di soli 266 ,548 mille- simi; -pertanto , le rispettive obbligazioni non avrebbero potuto ec- cedere l’importo complessivo di € 7.141,90 (= € 2

6. 753 , 94 / 1.000 *266,948).

Aggiungonoche la delibera condominiale con la quale era stato approvato il riparto dellaspesa e sulla base della quale l’ammi- nistratore aveva comunicato alla società creditrice i dati relativi alle morosità nei pagamenti dei singoli condòmini, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., era stata impugnata ed annullata in sede giudiziaria, onde di essa non poteva tenersi conto.

In subordine, sostengono che, anche ad ammettere che la quota di debito su di loro gravante si dovesse calcolare assu- mendo come basel’intero corrispettivo dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non la sola quota insoluta di esso, in ogni caso la corte d’appello aveva erroneamente determinato il residuo ancora da loro esi- gibile, avendo esse già versato un acconto di € 27.198,00 all’amministratoree dovendo, di conseguenza, ancora versare al massimo € 20.481,33. 1.2.1 L’esame del primo motivo di ricorso impone a questa Corte di affrontare leseguenti question i di diritto: a) in quale misura il singolo condòmino è assoggettato all’azione esecutiva Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 20 del creditore che abbia ottenuto, nei confronti dell’ente di ge- stione,un titolo di condanna per il saldo di un debito condomi- niale; b)quali eccezioni egli può opporre al creditore , in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in particolare con riguardo alla indi- viduazione della esatta quotadell’obbligazione condominiale su di lui gravante. 1.2.2I primi due commi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. dispongono quanto segue: « Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministra- tore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nono- stante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini mo- rosi» (comma 1); «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escus- sione degli altri condomini»(comma 2). 1.2.3 Tale norma è già stata interpretata da questa Corte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023, Rv. 667152 –01) nel senso che , ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali: a)i condòmini “in regola coi pagamenti” possono essere aggre- diti esecutivamente,in caso di insolvenza dei condòmini “mo- rosi”, anche per la quota dell’obbligazione condominiale gra- vante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbliga- zione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni deisecondi, mo- dellata come una sorta di fideiussioneex lege; b)i condòmini in regola coi pagamenti vantano, però, nei con- fronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi. 1.2.4 L’applicazione di questi princìpi al caso , come quello di specie, in cui il creditore del condomini o sia stato soddisfatto solo parzialmente del proprio credito, comporta – ad avviso di questa Corte –i seguenti corollari: Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 20 a) se il singolo condòmino adempie direttamente nei con- fronti del creditore del condominio, l’obbligazione (parziaria) di quel condòmino nei confronti di quest’ultimo sarà ovviamente estinta;dunque, il creditore non potrà affatto procedere ulte- riormente nei suoi confronti; b) se uno o più singoli condòmin i versa no il relativo im- porto all’amministratore, ma non altrettanto facciano tutti gli altri condòmini,fermo restando che le obbligazioni dei prim i nei confronti del creditorepotranno dirsi estinte solo a seguito del versamento della provvista in favore di quest’ultimo da parte dell’amministratore,sorge l’esigenza di non pregiudicare i con- dòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i con- tributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (ren- dendosi, così,“morosi” sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio).

È opportuno precisare che tali conclusionipotrebbero apparire in contrasto con quanto affermato in un (non recente) prece- dente di questa Corte in ordine al difetto di efficacia estintiva dei pagamenti effettuati dal singolo condòmino direttamente nelle mani del creditore del condominio non munito di uno spe- cifico titolo esecutivo nei confronti dello stesso singolocondò- mino (Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014 , Rv. 629424 –01).

In proposito,tuttavia, va sottolineato che la suddetta afferma- zione costituisceun mero obiter dictum , nell’ambito di una de- cisione relativa a una fattispecie concreta del tutto diversa dalla presente, in cui alcuni condòmini avevano agito contro altri con- dòmini per ottenere il rimborso di quanto pagato al creditore comune; d ’altra parte , in quella ipotesi la questione della pos- sibilità per il singolo condòmino di pagare la propria quota par- ziaria dell’obbligazione condominiale direttamente nelle mani del creditore dell’ente di gestione non era specificamente og- getto del ricorso, avendo le parti fondato le proprie difese sul Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 20 precedente (e ormai superato) indirizzo interpretativo secondo il quale per le obbligazioni condominiali sussisterebbe respon- sabilità solidale di tutti i condòmini.

In ogni caso, la Corte ritiene che, in base agli attuali indirizzi interpretativi in ordine alla natura parziaria della responsabilità dei singoli condòmini per le obbligazioni condominiali, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli condò- mini, deve necessariamente ammettersi che ciascuno di questi, così come è soggetto all’azione di cognizione del creditore, non- ché all’azione esecutiva dello stesso, anche sulla base di un ti- tolo esecutivo formatosi nei confronti del solo ente di gestione, per il recupero della quota dell’obbligazione condominiale che grava su di lui, è del pari legittimato ad estinguere tale sua obbligazione (parziaria) direttamente nei confronti del credi- tore, anche al fine di evitare di essere assoggettato a tali azioni (e ai relativi maggiori costi).

Va,altresì, precisato che non viene direttamente in rilievo, nella presente fattispecie, la problematica relativa ai rapporti tra il pagamento diretto della propria quota dell’obbligazione condo- miniale, eseguito dal singolo condòmino a mani del creditore del condominio,e l’obbligazione dello stesso avente ad oggetto i contributi da versare all’amministratore ai sensi dell’art. 1123 c.c.ai fini del pagamento della medesima obbligazione condo- miniale (l’autonomia dei due rapporti obbligatori è espressa- mente affermata da Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 10371 del 20/04/2021, Rv. 661618 –02).

Èperaltro evidente che, nella ricostruzione sin qui esposta, sia per coerenza logica che sulla base della piana applicazione dei principi di diritto che regolano le modalità di estinzione delle obbligazioni parziarie , dovrebbe escludersi che il singolo con- dòmino che abbia già estinto la propria obbligazione parziaria , pagando direttamente al creditore del condominio quanto do- vuto, possa poi essere tenuto a versare nuovamente Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 20 all’amministratore quello stesso importo : tale ultimo versa- mento è, infatti,da ritenersi comunque finalizzato alla forma- zione della provvista necessariaall’estinzione della complessiva obbligazionecondominiale da parte dell’amministratore , quale rappresentate dei condòmini e nell’interesse di questi ultimi; onde, se quell’obbligazioneè stata già estinta nella parte gra- vantesul singolo condòmino, e fermo restando l’obbligo di ga- ranziadovuto da quest’ultimo per le quote dei condòmini mo- rosi insolventi, non avrebbe più fondamento la pretesadell’am- ministratore del condominioal versamento dell’intera provvista da parte di tutti i condòmini, anche quelli da ritenersi in regola con i pagamenti per avere già estinto la propria obbligazione parziaria. 1.2.5Sulla base delle premesse sin qui esposte, deve ritenersi che l’espressione “condòmini morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condòmini che non hannoversato all’amministra- tore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d’altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell’obbliga- zione condominiale, p agando direttamente a quest’ultimo, mentre l’espressione “condòminiin regola con i pagamenti” in- dica quelli che abbiano estinto la propria quota dell’obbligazione condominiale, mediante pagamento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore diquest’ul- timo effettuato dall’amministratore con la provvista da lorofor- nita.

In tale ottica, la comunicazione dell’amministratore al creditore relativa ai dati dei condòmini “morosi”, prevista dal primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c., consente di imputare il paga- mento effettuato dall’amministratore stesso ad estinzione delle (sole) quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali possono così definirsi “ in regola con i Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 20 pagamenti”, lasciando invece insolutele quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che non abbiano versato i contri- buti dovuti.

In questo modo (e solo in questo modo) si determina il più ra- gionevole contemperamento tra l’esigenza del creditore del condominio di essere regolarmente e tempestivamente soddi- sfatto e l’esigenza di tutela dei singoli condòminiche abbiano regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, nei rapporti con quelli che non lo abbiano fatto.

La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condòmini (abbiano essi o meno versato all’amministra- tore la loro quota di contributi dovuti), per l’adempimento delle relative quote dell’obbligazione condominiale ancora insoddi- sfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto, a tale titolo, nei confronti dei condòmini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell’ammi- nistratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l’azione sussidiaria di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei condòmini insol- venti.

La tutela dei condòmini “diligenti”è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell’obbligazione condominiale e di ottenere, al- tresì,l’imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall’amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per im- porti superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell’obbligo sussidiario di garanzia introdotto dal secondo comma della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condòmini morosi.

Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 20 D’altra parte, è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo ese- cutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versa ti dai condòmini all’amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l’obbliga- zione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo.La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ailoro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attra- verso l’esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessipartecipanti al condominio. 1.2.6Alla ricostruzione sistematica appena esposta, consegue che l’onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare l’intero im- porto della loro “morosità”, nel senso fin qui chiarito.

È, pertanto, infondata la censura in diritto posta con il motivo di ricorso in esame dalle ricorrenti, secondo le quali la loro re- sponsabilità, in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla rispettiva quota millesimale di partecipazione al condominio, in relazione al solo importo residuo dell’obbligazione originaria, consacrato nel ti- tolo esecutivo azionato. 1.3 Le ricorrenti sostengono, altresì, che la limitazione della loro responsabilità alla rispettiva quota millesimale dell’importo portato dal titolo esecutivo deriverebbe anche dalla circostanza che sarebbe stata annullata la deliberazione dell’assemblea del condominio con la quale era stata approvata la relativa spesa straordinaria, nonché i criteri della sua ripartizione tra i condò- mini, così individuando la somma da loro dovuta a tale titolo.

Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 20 Anche questa censura è infondata.

La ripartizione interna della spesa tra i condòmini attiene al piano dei rapporti interni tra questi ultimi: le relative questioni non possono pregiudicare, oltre un ragionevole limite, il diritto del creditore,che abbia già conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio,di vedere soddisfatto integralmente il proprio credito (naturalmente nel rispetto delle modalità previ- ste dalla legge).

Deve, quindi, in primo luogo escludersi che l’annullamento (o la mancata adozione) della deliberazione condominiale di ap- provazione della spesa e di ripartizione di essa tra i condòmini, laddove esista un titolo esecutivo contro il condominio, impedi- sca inradice al creditore di porre in esecuzione detto titolo nei confronti dei singoli condòmini (ferma la natura parziaria dell’obbligazionecondominiale).

In tal caso,dovranno ritenersi applicabili i principi generali in ordine alle obbligazioni parziarie, nonché quelli in tema di di- stribuzione deirelativi oneri di allegazione e prova, come già chiarito da questa Cortein fattispecie analoga (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 22856del 29/09/2017 , Rv. 645511 – 01) , per cui spetterà al condòmino intimato eventualmente allegare e pro- vare, proponendo una opposizione all’esecuzione,che la quota dell’obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditoreprocedente.

Poiché, peraltro,non può ammettersi che la soddisfazione delle ragioni di un creditore munito di titolo esecutivo nei confronti del condominio (e, quindi, nei confronti di tutti i condòmini) sia impedita o ritardata fino alla definitiva risoluzione delle que- stioni interne al condominio in ordine ai criteri di ripartizione della relativa obbligazione (che, peraltro, richiederebbe l’esten- sione del contraddittorio a tutti i condòmini o, almeno, all’am- ministratore, ai fini del giudicato), nei rapporti con il terzo cre- ditoreche agisca in via esecutiva contro un singolo condòmino Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 20 si potrà e dovrà effettuare , nel giudizio di opposizione all’ese- cuzione,una valutazione sommaria, ai soli fini dell’azione ese- cutiva in corso , tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’amministratore, ovvero degli ulteriori elementi certidispo- nibili che inducano a ritenere corretto un determinato criterio di ripartizione della spesa, anche eventualmente, in mancanza, con riferimento alla quota millesimale generale di ciascun con- dòmino (che costituisce l’indice generale della partecipazione del singolo al condominio e, dunque, alle relative obbligazioni), come è sostanzialmente avvenuto nel caso di specie.

Reste- rannosalve, naturalmente , in tali ipotesi, tutte le eventuali suc- cessive appropriate azioni di rivalsa interna tra i condòmini.

Resta fermo anche in tal caso, peraltro, che i condòmini “mo- rosi” rispondono nei confronti del terzo creditore in misura cor- rispondente alla loro “morosità”, in relazione all’intera loro ori- ginaria quota dell’obbligazione condominiale, come preceden- temente chiarito e come nella sostanza correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Anche sotto i profili in esame, di conseguenza, le censure di cui al ricorso devono ritenersi infondate. 1.4 Per quanto, infine, riguarda l’accertamento in concreto dell’effettivo quantumdella “morosità”, anche in relazione alla prova dei versamenti già effettuati in favore dell’amministra- tore del condominio e da questi utilizzati per i pagamenti par- ziali al creditore, nonché alla loro esatta imputazione, si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito (cfr. espressamente in tal senso, la già richiamata Cass., Sez. 2, Or- dinanza n. 5043del 17/02/2023, Rv. 667152 - 01 , in motiva- zione: «L’accertamento in ordine alla morosità del condomino o alla regolarità dei suoi pagamenti costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito»).

Tale accertamento, nella specie, risulta correttamente effet- tuato dalla corte d’appello, sulla base della prudente Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 20 valutazione delle prove disponibili (in particolare, sulla base della valutazione degli elementi emergenti dagli stessi atti del giudizio all’esito del quale era stata annullata la deliberazione di approvazione e ripartizione della spesa relativa al credito per cui è causa); esso è sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sede.

Le censure aventi ad oggetto la corretta individuazione della misura della effettiva “morosità”, in mancanza, peraltro, di una specifica contestazione dell’eventuale omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non possono, quindi, trovare ingresso nella presente sede. 1.5 Va, in definitiva, confermata la decisione impugnata, in re- lazione ai punti in contestazione con il motivo di ricorso in esame, sulla base dei seguenti principi di diritto: «l’onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” gra- vante,ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul credi- toresolo parzialmente soddisfatto e munito di titolo esecutivo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota mil- lesimale del condòmino moroso sull’importo residuo dell’obbli- gazione di cui al titolo esecutivo, ma l’intero importo della sud- detta “morosità”, cioè l’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale imputabileal singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall’amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nellecasse condominiali, secondo l’impu- tazione comunicata ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/oquanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo»; «la quotadel debito condominiale gravante sul singolo condò- mino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in caso di contestazioni Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 20 espresse in sede di opposizione all’esecuzione – e fermo re- stando che spetta al condòmino intimato l’onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata dal cre- ditore– va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno,all’esito di una valutazione sommaria del giudice dell’op- posizione all’esecuzione, ai soli fini dell’azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell’amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, fa- cendo ricorso alla tabella millesimalegenerale ; i n tal i cas i re- stano tuttavia salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini». 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferi- mento agli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c.: la Corte d’Appello ha statuito su un debito di importo superiore a quello portato dal titolo esecutivo».

Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza o del procedimentoex art. 360 n. 4) c.p.c. con riferimento agli artt.342 c.p.c. e 101 c.p.c.per avere la Corte d’Appello statuito su questione non dedotta come motivo d’appello con violazione del principio del contraddittorio».

Con il quarto motivo si denunzia « Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4) c.p.c. con riferimento all’ art.112 c.p.c.(ultrapetizione)».

Con il quinto motivo si denunzia « Nullità della sentenza o del procedimentoai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c. con riferimento agli artt. 111 Cost. e 132 n. 4) c.p.c.(motivazione apparente o perplessa)».

Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.

Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 20 Lericorrenti deduc ono che il titolo esecutivo formatosi nei con- fronti del condominio recava una condanna per il solo importo di € 29.000,00: solo in tali limiti poteva, pertanto, ritenersi vin- colante per i singoli condòmini e solo in tali limiti era stato in effetti dedotto dalla società creditrice a fondamento del gra- vame avverso la sentenza di primo grado.

La corte d’appello, a loro dire in violazione dei principi sugli effetti del giudicato e sui limiti devolutivi dell’appello, nonché del principio di corrispon- denza tra chiesto e pronunciato, con motivazione logicamente contraddittoria, lo avrebbe invece ritenuto vincolante anche per la maggior somma costituente l’intero corrispettivo dell’appalto stipulato dal condominio con [OSCURATO:SOCIETA]., non oggetto del titolo.

Si tratta di censure infondate.

Si premette che la decisione impugnata risulta conforme all’orientamento di questa Corte (riferito espressamente alle sentenze, ma certamente estensibile a tutti i titoli di formazione giudiziale e, in particolare, al decreto ingiuntivo), cui si ritiene di dover dare continuità(e che del resto non è neanche oggetto di specifiche contestazioni, nel ricorso), secondo il quale la sta- tuizione recante condanna del condominio per un credito van- tato da chi abbia contrattato con l’amministratore equivale a sentenza di condanna e,quindi, a titolo esecutivo nei confronti di tutti i condòmini,anche se essi non abbiano assunto le vesti di parti in senso formale del giudizio promosso dal terzo credi- tore nei confronti dell’amministratore, per non esser stati per- sonalmente evocati in giudizio, e quindi neppure individuati no- minativamente nel provvedimento di condanna (Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20304; Cass., Sez.

U, 08/04/2008, n. 9148; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856; Cass. Sez. 3, 27/06/2022, n. 20590).

È, d’altronde,altrettanto consolidato il principio (che le mede- sime ricorrentiriconoscono, senza contestarlo) secondo il quale l’autorità del giudicato (e, in generale, delle pronunzie Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 20 giudiziarie, anche non ancora passate in giudicato)spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita oggetto della statui- zione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono,sia pure im- plicitamente,il presupposto logico-giuridico.

Secondo le ricorrenti, peraltro, nella specie la corte d’appello avrebbe potuto ritenere il decreto ingiuntivo vincolante nei loro confronti solo con riguardo all’importo oggetto di ingiunzione (e cioè il saldo rimasto insoluto del complessivo corrispettivo do- vuto per l’appalto) e non con riguardo all’intero corrispettivodel contratto, anche in ragione dell’oggetto e dei limiti dell’appello proposto dalla società creditrice avverso la decisione di primo grado.

Avendo, invece, tenuto in considerazione l’int ero im- porto del corrispettivo dell’appalto, la sua decisione presente- rebbe addirittura un vizio logico di insanabile contraddittorietà.

Tali assunti risultanotutti manifestamente infondati.

L’emissione del decreto ingiuntivoposto a base degli atti di pre- cetto oppostiè espressamente avvenuta sul presupposto, logi- camentee giuridicamente rilevante e necessario, che l’importo complessivo del corrispettivo dovuto per l’appalto fosse quello indicato nel ricorso e che parte di quella somma(anch’essa in- dicata nel ricorso monitorio)fosse stata già pagata dal condo- minio(tali circostanze di fatto, peraltro, non risultano neanche specificamente contestate).

I suddetti presupposti entrano, pertanto, necessariamente a far parte dell’oggetto della decisione e ne integrano il contenuto vincolante per le parti.

È poi evidente che,nel denunciare in sede di gravame la viola- zione dell’art. 63 disp. att. c.c. facendo riferimento all’importo della complessiva morosità delle condòmine intimate, in rela- zione all’importo dell’intero corrispettivo dell’appalto, la società creditrice non solo ha correttamente interpretato – secondo quanto già esposto in relazione al primo motivo di ricorso – il senso logico e giuridico della predetta disposizione, ma ha Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 20 anche formulato correttamente la propria impugnazione, con riguardo all’importo per il quale essa aveva l’onere ed il diritto di procedere nei confronti delle stesse.

E la corte d’appello, ac- cogliendo tale censura, ne ha correttamente individuato l’og- gettoe i limiti, pronunciando in conformità a diritto e sulla base di motivazione del tutto adeguata, non apparente né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico.

Di conseguenza, va senz’altro escluso che la decisione impu- gnata abbia violato le disposizioni richiamate nei motivi di ri- corso in esame. 3.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferimento agli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c.: la Corte d’Appello ha applicato erroneamente i principi di diritto circa le preclusioni derivanti dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo».

Secondo le ricorrenti, essendo stata annullata in sede giudizia- ria (sia pure con sentenza non definitiva) la deliberazione dell’assemblea condominiale che aveva approvato il riparto delle spese straordinarie eseguite dall’amministratore, tra le quali rientravano quelle oggetto dell’appalto per cui è causa, la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere automaticamente ca- ducati gli effetti dello stesso decreto ingiuntivo ottenuto dall’im- presa appaltatrice nei confronti del condominio, avente ad og- getto il saldo dovuto per detto appalto, cioè il titolo esecutivo posto a base dei precetti opposti, dichiarando questi ultimi in- tegralmente caducati, in accoglimento dell’appello incidentale da loro proposto.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come si è già chiarito nell’esaminare il primo motivo del ricorso, le questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini e, quindi, la stessa validità delle deliberazioni condominiali di approva- zione di determinate spese (rispetto alle quali il creditore del condominio resta ovviamente estraneo, anche in sede Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 20 processuale), una volta che sia stato accertato in sede giudizia- ria il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del con- dominio stesso, non possono incidere sul diritto del creditore di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi,dai singoli condòmini, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 63 disp. att c.c..

Né può ritenersi presupposto necessario per l’azione esecutiva contro i singoli condòmini l’esistenza di una valida delibera con- dominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa.

Correttamente, quindi, la corte d’appello ha escluso che po- tesse essere invocato dalle ricorrenti, in sede di opposizione all’esecuzione, l’annullamento della deliberazione condominiale che aveva approvato il riparto delle spese straordinarie oggetto dell’appalto in base al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto il de- creto ingiuntivo nei confronti del condominio, al fine di farne discendere la caducazione degli effetti dello stesso, nonché la dichiarazione di inefficacia degli atti di precetto sul medesimo fondati.

D’altra parte, deve altresì ritenersi conforme a diritto l’applica- zione, da parte della corte d’appello, del criterio di ripartizione dell’obbligazione accertata nel titolo esecutivo fondato sulla ta- bella millesimale generale, in mancanza di elementi di prova certi che –quanto meno in base ad una valutazione sommaria –deponessero nel senso dell’applicabilità di un diverso criterio (fatta sempre salva la possibilità di rivalsa nei rapporti interni tra condòmini, sulla base dei definitivi accertamenti in ordine alla corretta ripartizione della spesa in questione, operati nel contraddittorio con tutti gli interessati). 4.Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferi- mento agli artt. 24 Cost., 645 c.p.c., 1135 e 1398 c.c.: la Corte d’Appello quale giudice dell’opposizione all’esecuzione e al de- creto ingiuntivo, ha disapplicato il disposto di cui agli artt. 1398 Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 18 di 20 (inefficacia dell’atto del falso rappresentate)e 1335 c.c. (attri- buzione esclusiva dell’assemblea dei condomini in materia di lavori straordinari)».

Lericorrenti sostengono c he , in caso di decreto ingiuntivo ese- cutivo ottenuto da un creditore nei confronti del condominio, i singoli condòmini, quanto meno in mancanza di precedente no- tificazione del titolo a loro personalmente diretta, potrebbero impugnare, contestualmente, l’atto di precetto loro intimato sulla base del titolo stesso, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ed il decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c..Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere in esame –e ac- cogliere, in quanto a loro avviso fondate –tutte le contestazioni aventi ad oggetto la legittimità del decreto monitorio, anche con riguardo alla regolare deliberazione in sede condominiale delle spese straordinarie oggetto del contratto di appalto sulla base del quale detto decreto era stato emesso.

Il motivo è manifestamente infondato.

In base ai principi di diritto affermati nella giurisprudenza am- piamente prevalente di questa Corte, cui si intende dare conti- nuità nella presente sede, poiché il singolo condòmino può (e, pertanto ha l’onere di) proporre l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021, Rv. 663396 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022, Rv. 664185 - 01; Sez. 3 , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023, Rv. 668603 -01), secondo le regole e nei ter- mini previsti dall’art 641 c.p.c., decorrenti dalla notificazione del decreto effettuata all’amministratore che legittimamente rappresenta il condominio e, quindi,i singoli condòmini, va di conseguenza escluso che siffatto decreto ingiuntivo possa es- sere contestato nel merito dal singolo condòmino, in sede di opposizione all’esecuzione minacciata o iniziata sulla base di esso, senza il rispetto di tali termini, restando invece garantita Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 19 di 20 al condòmino la possibilità di esperire i rimedi dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., per far valere gli even- tuali fatti estintivi, impeditivi e modificativi sopravvenuti che non avrebbero potuto essere fatti valere in sede di opposizione monitoria,ovvero per contestare in radice l’esistenza di un va- lido titolo esecutivo, nonché l’opposizione tardiva di cui all’art.650 c.p.c. per contestare nel merito l’ingiunzione (cfr., per tutte, Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 , Rv. 664185 –01, diffusamente in motivazione anche con il richiamo dei precedenti; cfr. anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22116 del 24/07/2023, Rv. 668603 -01).

Di conseguenza, nella specie deve ancora una volta escludersi che la decisione impugnata, nel ritenere precluse, in sede di opposizione esecutiva, le questioni attinenti al merito del rap- porto obbligatorio consacrato nel titolo esecutivo, sia stata emessa in violazione delle disposizioni invocate dalle ricorrenti. 5.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l e ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 27 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11834 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11834del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37T64 L793Z) FIORESE Elisabetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59A47 A703K) FIORESE Alessandra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R45 A703N) rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P21 A703H) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. Antonio C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S63 A703I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 355/2022, pubblicatain data 17 febbraio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]., ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo per il pagamento della somma di € 29.000,00 nei confronti del con- dominio del fabbricato sito in Bassano del Grappa, vicolo Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 20 Bastion n. 3, denominato “Caravaggio”,quale residuo non pa- gato del corrispettivo dovuto per un contratto di appalto, ha intimato tre distinti precetti di pagamento alle condòmine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un complessivo importo di € 26.753,94, pari a quello della loro morosità comunicata dall’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Vi- cenza, il quale ha dichiarato inefficaci gli atti di precetto opposti per la parte eccedente la rispettiva quota di partecipazione al condominio delle tre intimatein relazione all’importo di cui al titolo esecutivo, condannando la società intimante a restituire la differenza frattanto incassata, per € 7.897,29 in favore della Zainettie per € 12.134,02 ciascuna in favore delle Fiorese. La Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato integralmente l’opposizione. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rese e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferimento agli artt. 752, 1295 c.c. e 63 disp. att. c.c.: la Corte d’Appello ha violato i principi di diritto in materia di natura par- ziaria dell’obbligazione contrattuale dei condomini per le spese sulle parti comuni del condominio». Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 20 Secondo le ricorrenti,la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato l’importoper il quale la società intimante aveva di- ritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, de- terminandolosulla base della proporzione tra la loro quota di partecipazione al condominioin millesimi e l’intero corrispettivo dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. per i lavori eseguiti (pari ad € 178.609,04). In contrario, sostengono una tesi così riassumibile: -il credito posto a base degli atti di precetto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , di cui al titolo esecutivo formatosi contro il condominio, am- montava ad € 26.753,94; -esse erano titolari, complessivamente, di soli 266 ,548 mille- simi; -pertanto , le rispettive obbligazioni non avrebbero potuto ec- cedere l’importo complessivo di € 7.141,90 (= € 2 6. 753 , 94 / 1.000 *266,948). Aggiungonoche la delibera condominiale con la quale era stato approvato il riparto dellaspesa e sulla base della quale l’ammi- nistratore aveva comunicato alla società creditrice i dati relativi alle morosità nei pagamenti dei singoli condòmini, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., era stata impugnata ed annullata in sede giudiziaria, onde di essa non poteva tenersi conto. In subordine, sostengono che, anche ad ammettere che la quota di debito su di loro gravante si dovesse calcolare assu- mendo come basel’intero corrispettivo dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non la sola quota insoluta di esso, in ogni caso la corte d’appello aveva erroneamente determinato il residuo ancora da loro esi- gibile, avendo esse già versato un acconto di € 27.198,00 all’amministratoree dovendo, di conseguenza, ancora versare al massimo € 20.481,33. 1.2.1 L’esame del primo motivo di ricorso impone a questa Corte di affrontare leseguenti question i di diritto: a) in quale misura il singolo condòmino è assoggettato all’azione esecutiva Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 20 del creditore che abbia ottenuto, nei confronti dell’ente di ge- stione,un titolo di condanna per il saldo di un debito condomi- niale; b)quali eccezioni egli può opporre al creditore , in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in particolare con riguardo alla indi- viduazione della esatta quotadell’obbligazione condominiale su di lui gravante. 1.2.2I primi due commi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. dispongono quanto segue: « Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministra- tore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nono- stante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini mo- rosi» (comma 1); «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escus- sione degli altri condomini»(comma 2). 1.2.3 Tale norma è già stata interpretata da questa Corte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023, Rv. 667152 –01) nel senso che , ferma restando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali: a)i condòmini “in regola coi pagamenti” possono essere aggre- diti esecutivamente,in caso di insolvenza dei condòmini “mo- rosi”, anche per la quota dell’obbligazione condominiale gra- vante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbliga- zione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni deisecondi, mo- dellata come una sorta di fideiussioneex lege; b)i condòmini in regola coi pagamenti vantano, però, nei con- fronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi. 1.2.4 L’applicazione di questi princìpi al caso , come quello di specie, in cui il creditore del condomini o sia stato soddisfatto solo parzialmente del proprio credito, comporta – ad avviso di questa Corte –i seguenti corollari: Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 20 a) se il singolo condòmino adempie direttamente nei con- fronti del creditore del condominio, l’obbligazione (parziaria) di quel condòmino nei confronti di quest’ultimo sarà ovviamente estinta;dunque, il creditore non potrà affatto procedere ulte- riormente nei suoi confronti; b) se uno o più singoli condòmin i versa no il relativo im- porto all’amministratore, ma non altrettanto facciano tutti gli altri condòmini,fermo restando che le obbligazioni dei prim i nei confronti del creditorepotranno dirsi estinte solo a seguito del versamento della provvista in favore di quest’ultimo da parte dell’amministratore,sorge l’esigenza di non pregiudicare i con- dòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i con- tributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (ren- dendosi, così,“morosi” sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio). È opportuno precisare che tali conclusionipotrebbero apparire in contrasto con quanto affermato in un (non recente) prece- dente di questa Corte in ordine al difetto di efficacia estintiva dei pagamenti effettuati dal singolo condòmino direttamente nelle mani del creditore del condominio non munito di uno spe- cifico titolo esecutivo nei confronti dello stesso singolocondò- mino (Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 3636 del 17/02/2014 , Rv. 629424 –01). In proposito,tuttavia, va sottolineato che la suddetta afferma- zione costituisceun mero obiter dictum , nell’ambito di una de- cisione relativa a una fattispecie concreta del tutto diversa dalla presente, in cui alcuni condòmini avevano agito contro altri con- dòmini per ottenere il rimborso di quanto pagato al creditore comune; d ’altra parte , in quella ipotesi la questione della pos- sibilità per il singolo condòmino di pagare la propria quota par- ziaria dell’obbligazione condominiale direttamente nelle mani del creditore dell’ente di gestione non era specificamente og- getto del ricorso, avendo le parti fondato le proprie difese sul Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 20 precedente (e ormai superato) indirizzo interpretativo secondo il quale per le obbligazioni condominiali sussisterebbe respon- sabilità solidale di tutti i condòmini. In ogni caso, la Corte ritiene che, in base agli attuali indirizzi interpretativi in ordine alla natura parziaria della responsabilità dei singoli condòmini per le obbligazioni condominiali, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli condò- mini, deve necessariamente ammettersi che ciascuno di questi, così come è soggetto all’azione di cognizione del creditore, non- ché all’azione esecutiva dello stesso, anche sulla base di un ti- tolo esecutivo formatosi nei confronti del solo ente di gestione, per il recupero della quota dell’obbligazione condominiale che grava su di lui, è del pari legittimato ad estinguere tale sua obbligazione (parziaria) direttamente nei confronti del credi- tore, anche al fine di evitare di essere assoggettato a tali azioni (e ai relativi maggiori costi). Va,altresì, precisato che non viene direttamente in rilievo, nella presente fattispecie, la problematica relativa ai rapporti tra il pagamento diretto della propria quota dell’obbligazione condo- miniale, eseguito dal singolo condòmino a mani del creditore del condominio,e l’obbligazione dello stesso avente ad oggetto i contributi da versare all’amministratore ai sensi dell’art. 1123 c.c.ai fini del pagamento della medesima obbligazione condo- miniale (l’autonomia dei due rapporti obbligatori è espressa- mente affermata da Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 10371 del 20/04/2021, Rv. 661618 –02). Èperaltro evidente che, nella ricostruzione sin qui esposta, sia per coerenza logica che sulla base della piana applicazione dei principi di diritto che regolano le modalità di estinzione delle obbligazioni parziarie , dovrebbe escludersi che il singolo con- dòmino che abbia già estinto la propria obbligazione parziaria , pagando direttamente al creditore del condominio quanto do- vuto, possa poi essere tenuto a versare nuovamente Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 20 all’amministratore quello stesso importo : tale ultimo versa- mento è, infatti,da ritenersi comunque finalizzato alla forma- zione della provvista necessariaall’estinzione della complessiva obbligazionecondominiale da parte dell’amministratore , quale rappresentate dei condòmini e nell’interesse di questi ultimi; onde, se quell’obbligazioneè stata già estinta nella parte gra- vantesul singolo condòmino, e fermo restando l’obbligo di ga- ranziadovuto da quest’ultimo per le quote dei condòmini mo- rosi insolventi, non avrebbe più fondamento la pretesadell’am- ministratore del condominioal versamento dell’intera provvista da parte di tutti i condòmini, anche quelli da ritenersi in regola con i pagamenti per avere già estinto la propria obbligazione parziaria. 1.2.5Sulla base delle premesse sin qui esposte, deve ritenersi che l’espressione “condòmini morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condòmini che non hannoversato all’amministra- tore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d’altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell’obbliga- zione condominiale, p agando direttamente a quest’ultimo, mentre l’espressione “condòminiin regola con i pagamenti” in- dica quelli che abbiano estinto la propria quota dell’obbligazione condominiale, mediante pagamento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore diquest’ul- timo effettuato dall’amministratore con la provvista da lorofor- nita. In tale ottica, la comunicazione dell’amministratore al creditore relativa ai dati dei condòmini “morosi”, prevista dal primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c., consente di imputare il paga- mento effettuato dall’amministratore stesso ad estinzione delle (sole) quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali possono così definirsi “ in regola con i Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 20 pagamenti”, lasciando invece insolutele quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che non abbiano versato i contri- buti dovuti. In questo modo (e solo in questo modo) si determina il più ra- gionevole contemperamento tra l’esigenza del creditore del condominio di essere regolarmente e tempestivamente soddi- sfatto e l’esigenza di tutela dei singoli condòminiche abbiano regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, nei rapporti con quelli che non lo abbiano fatto. La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condòmini (abbiano essi o meno versato all’amministra- tore la loro quota di contributi dovuti), per l’adempimento delle relative quote dell’obbligazione condominiale ancora insoddi- sfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto, a tale titolo, nei confronti dei condòmini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell’ammi- nistratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l’azione sussidiaria di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei condòmini insol- venti. La tutela dei condòmini “diligenti”è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell’obbligazione condominiale e di ottenere, al- tresì,l’imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall’amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per im- porti superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell’obbligo sussidiario di garanzia introdotto dal secondo comma della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condòmini morosi. Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 20 D’altra parte, è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo ese- cutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versa ti dai condòmini all’amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l’obbliga- zione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo.La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ailoro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attra- verso l’esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessipartecipanti al condominio. 1.2.6Alla ricostruzione sistematica appena esposta, consegue che l’onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare l’intero im- porto della loro “morosità”, nel senso fin qui chiarito. È, pertanto, infondata la censura in diritto posta con il motivo di ricorso in esame dalle ricorrenti, secondo le quali la loro re- sponsabilità, in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla rispettiva quota millesimale di partecipazione al condominio, in relazione al solo importo residuo dell’obbligazione originaria, consacrato nel ti- tolo esecutivo azionato. 1.3 Le ricorrenti sostengono, altresì, che la limitazione della loro responsabilità alla rispettiva quota millesimale dell’importo portato dal titolo esecutivo deriverebbe anche dalla circostanza che sarebbe stata annullata la deliberazione dell’assemblea del condominio con la quale era stata approvata la relativa spesa straordinaria, nonché i criteri della sua ripartizione tra i condò- mini, così individuando la somma da loro dovuta a tale titolo. Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 20 Anche questa censura è infondata. La ripartizione interna della spesa tra i condòmini attiene al piano dei rapporti interni tra questi ultimi: le relative questioni non possono pregiudicare, oltre un ragionevole limite, il diritto del creditore,che abbia già conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio,di vedere soddisfatto integralmente il proprio credito (naturalmente nel rispetto delle modalità previ- ste dalla legge). Deve, quindi, in primo luogo escludersi che l’annullamento (o la mancata adozione) della deliberazione condominiale di ap- provazione della spesa e di ripartizione di essa tra i condòmini, laddove esista un titolo esecutivo contro il condominio, impedi- sca inradice al creditore di porre in esecuzione detto titolo nei confronti dei singoli condòmini (ferma la natura parziaria dell’obbligazionecondominiale). In tal caso,dovranno ritenersi applicabili i principi generali in ordine alle obbligazioni parziarie, nonché quelli in tema di di- stribuzione deirelativi oneri di allegazione e prova, come già chiarito da questa Cortein fattispecie analoga (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 22856del 29/09/2017 , Rv. 645511 – 01) , per cui spetterà al condòmino intimato eventualmente allegare e pro- vare, proponendo una opposizione all’esecuzione,che la quota dell’obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditoreprocedente. Poiché, peraltro,non può ammettersi che la soddisfazione delle ragioni di un creditore munito di titolo esecutivo nei confronti del condominio (e, quindi, nei confronti di tutti i condòmini) sia impedita o ritardata fino alla definitiva risoluzione delle que- stioni interne al condominio in ordine ai criteri di ripartizione della relativa obbligazione (che, peraltro, richiederebbe l’esten- sione del contraddittorio a tutti i condòmini o, almeno, all’am- ministratore, ai fini del giudicato), nei rapporti con il terzo cre- ditoreche agisca in via esecutiva contro un singolo condòmino Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 20 si potrà e dovrà effettuare , nel giudizio di opposizione all’ese- cuzione,una valutazione sommaria, ai soli fini dell’azione ese- cutiva in corso , tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’amministratore, ovvero degli ulteriori elementi certidispo- nibili che inducano a ritenere corretto un determinato criterio di ripartizione della spesa, anche eventualmente, in mancanza, con riferimento alla quota millesimale generale di ciascun con- dòmino (che costituisce l’indice generale della partecipazione del singolo al condominio e, dunque, alle relative obbligazioni), come è sostanzialmente avvenuto nel caso di specie. Reste- rannosalve, naturalmente , in tali ipotesi, tutte le eventuali suc- cessive appropriate azioni di rivalsa interna tra i condòmini. Resta fermo anche in tal caso, peraltro, che i condòmini “mo- rosi” rispondono nei confronti del terzo creditore in misura cor- rispondente alla loro “morosità”, in relazione all’intera loro ori- ginaria quota dell’obbligazione condominiale, come preceden- temente chiarito e come nella sostanza correttamente ritenuto nella sentenza impugnata. Anche sotto i profili in esame, di conseguenza, le censure di cui al ricorso devono ritenersi infondate. 1.4 Per quanto, infine, riguarda l’accertamento in concreto dell’effettivo quantumdella “morosità”, anche in relazione alla prova dei versamenti già effettuati in favore dell’amministra- tore del condominio e da questi utilizzati per i pagamenti par- ziali al creditore, nonché alla loro esatta imputazione, si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito (cfr. espressamente in tal senso, la già richiamata Cass., Sez. 2, Or- dinanza n. 5043del 17/02/2023, Rv. 667152 - 01 , in motiva- zione: «L’accertamento in ordine alla morosità del condomino o alla regolarità dei suoi pagamenti costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito»). Tale accertamento, nella specie, risulta correttamente effet- tuato dalla corte d’appello, sulla base della prudente Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 20 valutazione delle prove disponibili (in particolare, sulla base della valutazione degli elementi emergenti dagli stessi atti del giudizio all’esito del quale era stata annullata la deliberazione di approvazione e ripartizione della spesa relativa al credito per cui è causa); esso è sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non è sindacabile nella presente sede. Le censure aventi ad oggetto la corretta individuazione della misura della effettiva “morosità”, in mancanza, peraltro, di una specifica contestazione dell’eventuale omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non possono, quindi, trovare ingresso nella presente sede. 1.5 Va, in definitiva, confermata la decisione impugnata, in re- lazione ai punti in contestazione con il motivo di ricorso in esame, sulla base dei seguenti principi di diritto: «l’onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” gra- vante,ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul credi- toresolo parzialmente soddisfatto e munito di titolo esecutivo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota mil- lesimale del condòmino moroso sull’importo residuo dell’obbli- gazione di cui al titolo esecutivo, ma l’intero importo della sud- detta “morosità”, cioè l’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale imputabileal singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall’amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nellecasse condominiali, secondo l’impu- tazione comunicata ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/oquanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo»; «la quotadel debito condominiale gravante sul singolo condò- mino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in caso di contestazioni Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 20 espresse in sede di opposizione all’esecuzione – e fermo re- stando che spetta al condòmino intimato l’onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata dal cre- ditore– va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno,all’esito di una valutazione sommaria del giudice dell’op- posizione all’esecuzione, ai soli fini dell’azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell’amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, fa- cendo ricorso alla tabella millesimalegenerale ; i n tal i cas i re- stano tuttavia salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini». 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferi- mento agli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c.: la Corte d’Appello ha statuito su un debito di importo superiore a quello portato dal titolo esecutivo». Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza o del procedimentoex art. 360 n. 4) c.p.c. con riferimento agli artt.342 c.p.c. e 101 c.p.c.per avere la Corte d’Appello statuito su questione non dedotta come motivo d’appello con violazione del principio del contraddittorio». Con il quarto motivo si denunzia « Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4) c.p.c. con riferimento all’ art.112 c.p.c.(ultrapetizione)». Con il quinto motivo si denunzia « Nullità della sentenza o del procedimentoai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c. con riferimento agli artt. 111 Cost. e 132 n. 4) c.p.c.(motivazione apparente o perplessa)». Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 20 Lericorrenti deduc ono che il titolo esecutivo formatosi nei con- fronti del condominio recava una condanna per il solo importo di € 29.000,00: solo in tali limiti poteva, pertanto, ritenersi vin- colante per i singoli condòmini e solo in tali limiti era stato in effetti dedotto dalla società creditrice a fondamento del gra- vame avverso la sentenza di primo grado. La corte d’appello, a loro dire in violazione dei principi sugli effetti del giudicato e sui limiti devolutivi dell’appello, nonché del principio di corrispon- denza tra chiesto e pronunciato, con motivazione logicamente contraddittoria, lo avrebbe invece ritenuto vincolante anche per la maggior somma costituente l’intero corrispettivo dell’appalto stipulato dal condominio con [OSCURATO:SOCIETA]., non oggetto del titolo. Si tratta di censure infondate. Si premette che la decisione impugnata risulta conforme all’orientamento di questa Corte (riferito espressamente alle sentenze, ma certamente estensibile a tutti i titoli di formazione giudiziale e, in particolare, al decreto ingiuntivo), cui si ritiene di dover dare continuità(e che del resto non è neanche oggetto di specifiche contestazioni, nel ricorso), secondo il quale la sta- tuizione recante condanna del condominio per un credito van- tato da chi abbia contrattato con l’amministratore equivale a sentenza di condanna e,quindi, a titolo esecutivo nei confronti di tutti i condòmini,anche se essi non abbiano assunto le vesti di parti in senso formale del giudizio promosso dal terzo credi- tore nei confronti dell’amministratore, per non esser stati per- sonalmente evocati in giudizio, e quindi neppure individuati no- minativamente nel provvedimento di condanna (Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20304; Cass., Sez. U, 08/04/2008, n. 9148; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856; Cass. Sez. 3, 27/06/2022, n. 20590). È, d’altronde,altrettanto consolidato il principio (che le mede- sime ricorrentiriconoscono, senza contestarlo) secondo il quale l’autorità del giudicato (e, in generale, delle pronunzie Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 20 giudiziarie, anche non ancora passate in giudicato)spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita oggetto della statui- zione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono,sia pure im- plicitamente,il presupposto logico-giuridico. Secondo le ricorrenti, peraltro, nella specie la corte d’appello avrebbe potuto ritenere il decreto ingiuntivo vincolante nei loro confronti solo con riguardo all’importo oggetto di ingiunzione (e cioè il saldo rimasto insoluto del complessivo corrispettivo do- vuto per l’appalto) e non con riguardo all’intero corrispettivodel contratto, anche in ragione dell’oggetto e dei limiti dell’appello proposto dalla società creditrice avverso la decisione di primo grado. Avendo, invece, tenuto in considerazione l’int ero im- porto del corrispettivo dell’appalto, la sua decisione presente- rebbe addirittura un vizio logico di insanabile contraddittorietà. Tali assunti risultanotutti manifestamente infondati. L’emissione del decreto ingiuntivoposto a base degli atti di pre- cetto oppostiè espressamente avvenuta sul presupposto, logi- camentee giuridicamente rilevante e necessario, che l’importo complessivo del corrispettivo dovuto per l’appalto fosse quello indicato nel ricorso e che parte di quella somma(anch’essa in- dicata nel ricorso monitorio)fosse stata già pagata dal condo- minio(tali circostanze di fatto, peraltro, non risultano neanche specificamente contestate). I suddetti presupposti entrano, pertanto, necessariamente a far parte dell’oggetto della decisione e ne integrano il contenuto vincolante per le parti. È poi evidente che,nel denunciare in sede di gravame la viola- zione dell’art. 63 disp. att. c.c. facendo riferimento all’importo della complessiva morosità delle condòmine intimate, in rela- zione all’importo dell’intero corrispettivo dell’appalto, la società creditrice non solo ha correttamente interpretato – secondo quanto già esposto in relazione al primo motivo di ricorso – il senso logico e giuridico della predetta disposizione, ma ha Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 20 anche formulato correttamente la propria impugnazione, con riguardo all’importo per il quale essa aveva l’onere ed il diritto di procedere nei confronti delle stesse. E la corte d’appello, ac- cogliendo tale censura, ne ha correttamente individuato l’og- gettoe i limiti, pronunciando in conformità a diritto e sulla base di motivazione del tutto adeguata, non apparente né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico. Di conseguenza, va senz’altro escluso che la decisione impu- gnata abbia violato le disposizioni richiamate nei motivi di ri- corso in esame. 3.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferimento agli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c.: la Corte d’Appello ha applicato erroneamente i principi di diritto circa le preclusioni derivanti dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo». Secondo le ricorrenti, essendo stata annullata in sede giudizia- ria (sia pure con sentenza non definitiva) la deliberazione dell’assemblea condominiale che aveva approvato il riparto delle spese straordinarie eseguite dall’amministratore, tra le quali rientravano quelle oggetto dell’appalto per cui è causa, la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere automaticamente ca- ducati gli effetti dello stesso decreto ingiuntivo ottenuto dall’im- presa appaltatrice nei confronti del condominio, avente ad og- getto il saldo dovuto per detto appalto, cioè il titolo esecutivo posto a base dei precetti opposti, dichiarando questi ultimi in- tegralmente caducati, in accoglimento dell’appello incidentale da loro proposto. Il motivo è manifestamente infondato. Come si è già chiarito nell’esaminare il primo motivo del ricorso, le questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini e, quindi, la stessa validità delle deliberazioni condominiali di approva- zione di determinate spese (rispetto alle quali il creditore del condominio resta ovviamente estraneo, anche in sede Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 20 processuale), una volta che sia stato accertato in sede giudizia- ria il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del con- dominio stesso, non possono incidere sul diritto del creditore di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi,dai singoli condòmini, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 63 disp. att c.c.. Né può ritenersi presupposto necessario per l’azione esecutiva contro i singoli condòmini l’esistenza di una valida delibera con- dominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa. Correttamente, quindi, la corte d’appello ha escluso che po- tesse essere invocato dalle ricorrenti, in sede di opposizione all’esecuzione, l’annullamento della deliberazione condominiale che aveva approvato il riparto delle spese straordinarie oggetto dell’appalto in base al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto il de- creto ingiuntivo nei confronti del condominio, al fine di farne discendere la caducazione degli effetti dello stesso, nonché la dichiarazione di inefficacia degli atti di precetto sul medesimo fondati. D’altra parte, deve altresì ritenersi conforme a diritto l’applica- zione, da parte della corte d’appello, del criterio di ripartizione dell’obbligazione accertata nel titolo esecutivo fondato sulla ta- bella millesimale generale, in mancanza di elementi di prova certi che –quanto meno in base ad una valutazione sommaria –deponessero nel senso dell’applicabilità di un diverso criterio (fatta sempre salva la possibilità di rivalsa nei rapporti interni tra condòmini, sulla base dei definitivi accertamenti in ordine alla corretta ripartizione della spesa in questione, operati nel contraddittorio con tutti gli interessati). 4.Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3) c.p.c. con riferi- mento agli artt. 24 Cost., 645 c.p.c., 1135 e 1398 c.c.: la Corte d’Appello quale giudice dell’opposizione all’esecuzione e al de- creto ingiuntivo, ha disapplicato il disposto di cui agli artt. 1398 Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 18 di 20 (inefficacia dell’atto del falso rappresentate)e 1335 c.c. (attri- buzione esclusiva dell’assemblea dei condomini in materia di lavori straordinari)». Lericorrenti sostengono c he , in caso di decreto ingiuntivo ese- cutivo ottenuto da un creditore nei confronti del condominio, i singoli condòmini, quanto meno in mancanza di precedente no- tificazione del titolo a loro personalmente diretta, potrebbero impugnare, contestualmente, l’atto di precetto loro intimato sulla base del titolo stesso, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ed il decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c..Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere in esame –e ac- cogliere, in quanto a loro avviso fondate –tutte le contestazioni aventi ad oggetto la legittimità del decreto monitorio, anche con riguardo alla regolare deliberazione in sede condominiale delle spese straordinarie oggetto del contratto di appalto sulla base del quale detto decreto era stato emesso. Il motivo è manifestamente infondato. In base ai principi di diritto affermati nella giurisprudenza am- piamente prevalente di questa Corte, cui si intende dare conti- nuità nella presente sede, poiché il singolo condòmino può (e, pertanto ha l’onere di) proporre l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021, Rv. 663396 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022, Rv. 664185 - 01; Sez. 3 , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023, Rv. 668603 -01), secondo le regole e nei ter- mini previsti dall’art 641 c.p.c., decorrenti dalla notificazione del decreto effettuata all’amministratore che legittimamente rappresenta il condominio e, quindi,i singoli condòmini, va di conseguenza escluso che siffatto decreto ingiuntivo possa es- sere contestato nel merito dal singolo condòmino, in sede di opposizione all’esecuzione minacciata o iniziata sulla base di esso, senza il rispetto di tali termini, restando invece garantita Ric. n. 11834/2022 –Sez. 3 – A d. 27 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 19 di 20 al condòmino la possibilità di esperire i rimedi dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., per far valere gli even- tuali fatti estintivi, impeditivi e modificativi sopravvenuti che non avrebbero potuto essere fatti valere in sede di opposizione monitoria,ovvero per contestare in radice l’esistenza di un va- lido titolo esecutivo, nonché l’opposizione tardiva di cui all’art.650 c.p.c. per contestare nel merito l’ingiunzione (cfr., per tutte, Cass., Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 , Rv. 664185 –01, diffusamente in motivazione anche con il richiamo dei precedenti; cfr. anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22116 del 24/07/2023, Rv. 668603 -01). Di conseguenza, nella specie deve ancora una volta escludersi che la decisione impugnata, nel ritenere precluse, in sede di opposizione esecutiva, le questioni attinenti al merito del rap- porto obbligatorio consacrato nel titolo esecutivo, sia stata emessa in violazione delle disposizioni invocate dalle ricorrenti. 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l e ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società cont
Decreto Cassazione n. 34220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris