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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16034/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0)Ì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che - parzialmente riformando la sentenza resa dal locale Tribunale il 15 dicembre 2021, in esito a giudizio abbreviato, per avere concesso all'imputato il beneficio della non menzione - ha confermato l'affermazione della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione in ordine all'avvenuta conferma della sentenza di primo grado, assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.) sono inammissibili, perché non consentiti in sede di legittimità.

Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Entrambi i motivi, nella loro genericità, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0)Ì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che - parzialmente riformando la sentenza resa dal locale Tribunale il 15 dicembre 2021, in esito a giudizio abbreviato, per avere concesso all'imputato il beneficio della non menzione - ha confermato l'affermazione della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione in ordine all'avvenuta conferma della sentenza di primo grado, assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.) sono inammissibili, perché non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Entrambi i motivi, nella loro genericità, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fint
Sentenza Cassazione n. 16034/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris