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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1952

Cassazione n. 41265/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1952 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13759/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro ed ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione per il delitto di minaccia aggravata; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso - è manifestamente infondato, aspecifico e reiterativo in quanto oppone la propria ricostruzione dei fatti alle ineccepibili riflessioni della Corte di Appello di Catanzaro, che ha compiutamente e razionalmente vagliato e disatteso i motivi di appello, affermando la sussistenza del metodo mafioso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1952 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13759/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro ed ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione per il delitto di minaccia aggravata; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso - è manifestamente infondato, aspecifico e reiterativo in quanto oppone la propria ricostruzione dei fatti alle ineccepibili riflessioni della Corte di Appello di Catanzaro, che ha compiutamente e razionalmente vagliato e disatteso i motivi di appello, affermando la sussistenza del metodo mafioso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris