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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 18972/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 28/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Salerno ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria e turbata libertà del procedimento della scelta del contraente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.

3. Il 4/02/2022 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'indagato.4.

Alla rinuncia consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 28/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria e turbata libertà del procedimento della scelta del contraente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 3. Il 4/02/2022 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'indagato.4. Alla rinuncia consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 18972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris