CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dall'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 luglio 2021 (dep. il 15 settembre 2021) la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto da Samuele RINATI - ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano il 18 gennaio 2019 che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato (perché commesso con destrezza ed approfittando di circostanze di persona tali da ostacolare la prtvata difesa; artt. 624, 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.236 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello, nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, articolato in due punti, sono state addotte l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in relazione alla deposizione testimoniale della persona offesa CARDANI 2.2. Con il secondo motivo, articolato in due punti, sono state denunciate la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 192, 195 e 530 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in relazione alla assenza dell'identificazione dell'imputato nell'ambito dell'attività investigativa riportata dal teste di polizia giudiziaria MARZO. 2.3. Con il terzo motivo, articolato in due punti, sono state prospettate la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli art. 110 proc. pen., e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nel delitto di furto in contestazione. 2.4. Con il quarto motivo sono state assunte la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. - il ricorrente: - ha censurato la sentenza impugnata, la quale avrebbe ritenuto inconferenti le doglianze prospettate con il gravame, rilevando che la sentenza di primo grado non aveva affermato che il RINATI sia stato riconosciuto dalla persona offesa CARDANI, ed avrebbe ritenuto ininfluente la mancanza di riconoscimento dell'imputato in quanto il riferimento anagrafico riportato dalla stessa persona offesa avrebbe trovato riscontro nell'età dell'imputato;- ha rimarcato che la persona offesa non avrebbe mai riferito che Samuele RINATI fosse presente nel luogo del furto né al momento della identificazione nell'immediatezza del fatto né all'atto del successivo riconoscimento fotografico - ha assunto che, pertanto, ricorrerebbe un error in procedendo, a causa del travisamento e della mancata valutazione di una prova (da sussumersi nell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e che tale dato probatorio del tutto pretermesso avrebbe avuto un'incidenza determinante sul giudizio di colpevolezza dell'imputato. Inoltre, sempre con riguardo alla deposizione testimoniale del CARDANI, è stato addotto il vizio della motivazione: la difesa, oltre a ribadire che la persona offesa non ha mai riferito che Samuele RINATI fosse presente nel luogo del furto, ha riportato parte della deposizione del CARDANI; ed ha assunto che nella specie la motivazione sarebbe contradditoria, perché avrebbe travisato la prova, e manifestamente illogica. 1.1. Questa Corte ha già chiarito come rilevino sub specie del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.): - la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento che si sostanzi nel «cd. "travisamento della prova"» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il difetto di completezza delle argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, in relazione a specifiche doglianze dotate del requisito della decisività (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270801 - 01; cfr. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01); - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01), così come le doglianze relativa al mancato accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409 - 01). Dunque, con le censure in esame è stato assunto un travisamento per omissione, ossia un vizio di motivazione. Tuttavia, esso è stato prospettato in maniera del tutto generica, anche sotto il profilo della decisività di esso nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata. E ciò è a dirsi non solo perché il primo punto del motivo in esame è del tutto apodittico sul punto, ma anche perché nel corpo del secondo punto è stata riportata parte delle deposizione del CARDANI (relativa al suo mancato riconoscimento fotografico del reo), così sottoponendo irritualmente a questa Corte una prospettazione monca e parcellizzata, senza neppure indicare sotto quale profilo tale dato avrebbe inficiato l'iter della sentenza impugnata. Piuttosto, il motivo in esame non si è confrontato con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare il medesimo ordine di argomentazioni già prospettato con il gravame e non considerando che la Corte territoriale non ha fondato l'affermazione di responsabilità del RINATI per il delitto in imputazione sul riconoscimento da parte della persona offesa ma alla luce di quanto riportato dalla teste di polizia giudiziaria, Maresciallo MARZO (da cui ha tratto che la vettura impiegata dai correi fosse quella intestata all'imputato, a bordo della quale egli era stato controllato proprio la mattina del giorno del fatto e che egli è stato riconosciuto da altro operante proprio come il soggetto ritratto dal sistema di videosorveglianza che ha ripreso l'accaduto), evidenziando pure come l'atto di appello avesse inteso confutare il tenore di tale deposizione in maniera incongrua (facendo parziale riferimento alle dichiarazioni in atti, erroneamente riferendole alla certezza del riconoscimento, quantunque non attenessero ad esso). Quindi, il motivo in esame è inammissibile perché generico (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Con il secondo motivo - prospettando sia la violazione di norme processuali sia il vizio di motivazione - il ricorrente, nel corpo di entrambi i punti, ha censurato la sentenza impugnata poiché avrebbe ritenuto: - irrilevante o ininfluente «l'effettivo immediato riconoscimento dell'imputato da parte di uno degli operanti» (tramite la visione dei fotogrammi estratti nella specie), come riferito dalla teste MARZO; infondata la censura difensiva relativa alla mancata acquisizione di una scheda dattiloscopica, stimata superflua rispetto alle acquisizioni dibattimentali; indubbio che l'autovettura all'interno della quale è stata realizzata la condotta furtiva, fosse utilizzata dall'imputato - che ne è intestatario, poiché egli era stato fermato a bordo del veicolo il giorno del furto; - tuttavia, la circostanza che il RINATI sia stato personalmente fermato il 20 luglio 2013 non sarebbe stata riferita con certezza neppure dalla teste MARZO e non risulterebbe effettuato alcun accertamento investigativo circa l'eventuale possesso o utilizzo del veicolo da parte di familiari o parenti dei RINATI; - non risulterebbe l'effettivo e immediato riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti, poiché non vi è in atti alcun atto di polizia da cui ciò possa trarsi e non è stato fornito il nome dell'operante che lo avrebbe riconosciuto, quale teste di riferimento, il che non avrebbe consentito la richiesta di escussione del medesimo ex art. 195 cod. proc pen.; e non sarebbe stata prodotta alcuna scheda dattiloscopica identificativa che riscontri l'ipotesi investigativa secondo cui la persona ritratta nel fotogramma fosse il RINATI; - tali dati avrebbero avuto un'incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza e il ragionamento indiziario compiuto dalla Corte sarebbe contradditorio e manifestamente illogico. 2.1. Anche con il motivo in esame, per le ragioni già esposte (cfr. par. 1.1.) è stato anzitutto prospettato irritualmente un vizio di motivazione offrendo una mera ipotesi alternativa (in particolare, circa l'eventuale possesso o utilizzo del veicolo da parte di familiari o parenti dei RINATI) per il tramite di allegazioni parziali e reiterative di quanto dedotto con il gravame, disattese dalla Corte di appello con l'argomentazione già richiamata in relazione al primo motivo oltre che -per quel che qui pure rileva - chiarendo le ragioni per cui ha ritenuto affidabile il riconoscimento dell'imputato quale uno dei soggetti aggetti riportato dalla teste MARZO sia sulla scorta dell'attività direttamente compiuta, sia alla luce di quanto a lei riportato dal collega che ha compiuto in prima persona il riconoscimento. Con tale iter il ricorso non si è confrontato, difettando di specificità. Quanto poi all'asserita violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., basti osservare che la Corte di merito ha affermato che l'appartenente alla polizia giudiziaria che, secondo quanto riferito dal Maresciallo MARZO, ha riconosciuto l'imputato come il soggetto ritratto nei fotogrammi già menzionati, potesse essere individuato agevolmente alla luce dell'annotazione dallo stesso redatta, dato questo neppure confutato dal ricorso; e che «sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art.195, comma primo, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta» (Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini, Rv. 270870 - 01). 3. Con il terzo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha rappresentato che il concorso del RINATI nel delitto in imputazione sarebbe stato affermato poiché sarebbe emerso che egli ha agito di comune accordo e in sincronia con la donna (che si si è impossessata della collana del CARDANI), così attribuendo a entrambi l'intera condotta; e che, in tal modo, sarebbe stata fatta un'applicazione erronea dell'art. 110 cod. pen., rendendo una motivazione viziata (che avrebbe travisato la prova) e illogica, in quanto non vi è alcun dato probatorio dimostrativo di un previo accorato tra l'autrice del fatto e l'uomo che era con lei (atteso che la persona di sesso maschile si trovava in disparte e a distanza tale da non poter controllare quanto sarebbe avvenuto nell'auto, non ha mai parlato con il CARDANI né con l'autrice materiale al momento del fatto, come emergerebbe dalla deposizione del CARDANI; ragion per cui difetterebbe un comportamento esteriore causalmente rilevante attribuibile all'uomo in discorso. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile. Anch'esso ha reiterato le argomentazioni già ritenute infondate dalla Corte territoriale, la quale ha descritto analiticamente la dinamica del fatto e ha affermato, in maniera congrua e logica, che il RINATI e la donna che con lui ha agito abbiano concordato previamente l'iter criminis poi messo in atto (valorizzando, in particolare, la prossimità dell'imputato mentre la donna agiva e la pronta fuga dei due con la vettura dello stesso ricorrente). Neppure sul punto il ricorso si confronta effettivamente con il provvedimento impugnato, offrendo anche in parte qua una prospettazione monca delle dichiarazioni della persona offesa e finendo con l'addurre in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione del fatto. 4. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione a cagione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte di appello non avrebbe compiutamente argomentato sull'assenza di elementi positivi da valorizzare a tal fine e - come già il primo Giudice - avrebbe fondato il diniego sui soli precedenti riportati dall'imputato senza una oggettiva valutazione della sua personalità e del fatto. 4.1. Il motivo in esame è inammissibile. La Corte territoriale non solo ha condiviso la valutazione del primo Giudice, che aveva fatto riferimento sia ai precedenti del RINATI sia alle modalità dell'azione; ma ha pure puntualmente evidenziato gli elementi di fatto (l'aver commesso il fatto nonostante il recentissimo controllo di polizia nei suoi confronti, in un luogo munito di telecamere e ove erano presenti tanti soggetti) da cui ha tratto la pervicacia dell'agire illecito dell'imputato e, dunque, l'intensità del dolo. Si tratta di un iter congruo, che dà conto degli elementi che i Giudici di merito hanno ritenuto di valorizzare nell'esercizio del loro potere discrezionale, e che dunque qui non è sindacabile (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e che il ricorrente ha per vero inteso censurare irritualmente con argomentazioni prive di specificità. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors