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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 19127/2023

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A A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 14 aprile 2022 la Corte di appello di Torino - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di ricettazione e rideterminava le pene agli stessi inflitte.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale processuale.

A seguito della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello per l'udienza del 14 aprile 2023, ore 12:45, il difensore depositava tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Ciononostante, l'udienza, iniziata alle ore 12:10 e terminata alle ore 12:15, era stata celebrata con trattazione cartolare, essendo stato così pregiudicato il diritto di assistenza e difesa dell'imputato da parte del suo difensore.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa della parte civile hanno depositato conclusioni scritte.

4. I ricorsi sono fondati.

Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).

Le circostanze indicate dalla difesa trovano piena rispondenza negli atti; peraltro, l'attestazione del funzionario di cancelleria, allegata ai ricorsi, dà atto del disguido che comportò la fissazione del processo con il rito cartolare in luogo della trattazione orale, pure tempestivamente richiesta dal difensore.

Vi è stata, dunque, una lesione dei diritti di difesa dell'imputato, al cui difensore è stato impedito di partecipare all'udienza, non avendo neppure depositato conclusioni scritte in quanto confidava nella fissazione dell'udienza orale tempestivamente e ritualmente richiesta.

Si è determinata, dunque, una nullità di ordine generale ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione è (in questo senso v. anche Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 nonché Sez. 5, n. del 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, G. Rv. 282750).

5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello che in diversa composizione procederà al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 aprile 2022 la Corte di appello di Torino - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di ricettazione e rideterminava le pene agli stessi inflitte. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale processuale. A seguito della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello per l'udienza del 14 aprile 2023, ore 12:45, il difensore depositava tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ciononostante, l'udienza, iniziata alle ore 12:10 e terminata alle ore 12:15, era stata celebrata con trattazione cartolare, essendo stato così pregiudicato il diritto di assistenza e difesa dell'imputato da parte del suo difensore. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa della parte civile hanno depositato conclusioni scritte. 4. I ricorsi sono fondati. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Le circostanze indicate dalla difesa trovano piena rispondenza negli atti; peraltro, l'attestazione del funzionario di cancelleria, allegata ai ricorsi, dà atto del disguido che comportò la fissazione del processo con il rito cartolare in luogo della trattazione orale, pure tempestivamente richiesta dal difensore. Vi è stata, dunque, una lesione dei diritti di difesa dell'imputato, al cui difensore è stato impedito di partecipare all'udienza, non avendo neppure depositato conclusioni scritte in quanto confidava nella fissazione dell'udienza orale tempestivamente e ritualmente richiesta. Si è determinata, dunque, una nullità di ordine generale ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione è (in questo senso v. anche Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 nonché Sez. 5, n. del 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, G. Rv. 282750). 5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello che in diversa composizione procederà al giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ult
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