CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 19383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 5445/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del Oggetto:medici specializzandi proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consiglio dei ministri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 10 luglio 2019 n. 4733; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti gli odierni ricorrenti (sia colei che ha proposto il ricorso principale; sia coloro che hanno proposto il ricorso successivo, da considerarsi oggettivamente incidentale) sono laureati in medicina che conseguirono il diploma di specializzazione in anni compresi tra il 1993 ed il 2009. Nel 2015 convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE; -) in ogni caso il compenso ad essi erogato non era mai stato oggetto di rivalutazione. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione per ciascuno degli attori. 2. Con sentenza 26.9.2017 n. 18068 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 10.7.2019 n. 4733 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame, ritenendo che: -) la domanda di risarcimento del danno era infondata, perché gli attori avevano percepito una remunerazione da ritenersi “adeguata”, e la scelta del legislatore di incrementare tale remunerazione solo a partire dall’anno accademico 2006-2007 era un atto sovrano libero nel fine e non sindacabile; -) la domanda di rivalutazione della borsa di studio era infondata, in virtù dei successivi decreti che avevano via via disposto e poi prorogato il blocco della rivalutazione dei compensi di qualsiasi genere dovuti dalla pubblica amministrazione (d.l. 19.9.1992 n. 384 e successivi); -) la domanda di adeguamento triennale della borsa di studio era infondata perché il suddetto adeguamento triennale era stato anch'esso bloccato dall’art. 32, comma 12, della l. 27.12.1997 n. 449. 4. Tale sentenza è stata impugnata separatamente da [OSCURATO:PERSONA] da un lato, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria; e con congiunto ricorso successivo - fondato su due motivi - dalle restanti persone indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con due distinti controricorsi. Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso Bertolini. Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta il rigetto della domanda di risarcimento del danno. Nella illustrazione del motivo sostiene una tesi giuridica che può essere così riassunta: la Corte d’appello ha ritenuto non esservi stata alcuna violazione da parte del legislatore nazionale della Direttiva n. 16 del 1993, e ciò sul presupposto che tale direttiva non introdusse alcuna novità in tema di adeguata remunerazione dovuta ai medici specializzandi. Sostiene la ricorrente che tale valutazione fu erronea, in quanto il legislatore, nel dare attuazione (con sei anni di ritardo) alla direttiva n. 16 del 1993, emanò il decreto legislativo n. 368 del 1999, con il quale elevò considerevolmente la remunerazione prevista dal vecchio decreto legislativo 257 del 1991. Sicché, conclude la ricorrente, se davvero la direttiva del 1993 nulla avrebbe innovato rispetto alla precedente direttiva del 1982 (come ritenuto dalla Corte d’appello), non si comprenderebbe perché mai il legislatore abbia sentito la necessità di darle attuazione col decreto legislativo n. 368 del 1999. Per contro, proprio l’emanazione di tale decreto (attuato solo nel 2006), e l’incremento della remunerazione ivi prevista, dimostrerebbe ex seche la Direttiva 16/93 imponeva un adeguamento della remunerazione, il quale fu effettivamente introdotto dall’Italia solo nel 2006. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bisn. 1 c.p.c.. La questione prospettata dalla ricorrente è stata già decisa innumerevoli volte da questa Corte, la quale con orientamento costante ha stabilito che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (tra le ultime, intal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L., Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01, ove sono affrontati tutti i problemi agitati dagli odierni ricorrenti (retroattività del d. lgs. 368/99; parità di trattamento; natura di lavoro subordinato o meno dell’attività svolta dagli specializzandi, conformità al diritto UE; problemi di legittimità costituzionale). 2. Col secondo motivo la ricorrente principale si duole della ritenuta carenza di legittimazione (sostanziale) dei tre ministeri convenuti. 2.1. Il motivo resta assorbito dall’inammissibilità del primo. 3. Il ricorso Battino ed altri. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che il giudice di merito avrebbe sottostimato il danno da ritardata attuazione delle direttive comunitarie, liquidandolo nella misura stabilita dalla legge 370/99, e cioè euro 6.713,94 per ogni anno di specializzazione. Assumono che tale scelta contrasterebbe col diritto comunitario e con quello nazionale. Contrasterebbe col diritto comunitario perché violerebbe il principio secondo cui gli iscritti alle scuole di specializzazione vantano un diritto assoluto e perfetto ad una remunerazione adeguata. Contrasterebbe, poi, col diritto nazionale, perché la suddetta liquidazione sarebbe iniqua e contraddittoria: iniqua, in quanto notevolmente inferiore a quella disposta dal d.lgs. 257/91 per gli specializzandi iscritti dopo il 1991; contraddittoria, perché la liquidazione compiuta dalla Corte d’appello è stata espressamente dichiarata “equitativa”, ma tale non può ritenersi una liquidazione omnicomprensiva, che non distingue tra capitale e rivalutazione, e che per di più è assai distante da quella accordata a tutti gli altri specializzandi a partire dal 1991. 3.1. Il motivo è inammissibile ex articolo 360 bis, n. 1, c.p.c. Infatti la questione prospettata dai ricorrenti è sempre stata ritenuta – anche in numerosi ricorsi patrocinati dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti -infondata da questa Corte, la quale con orientamento costante ha stabilito che il legislatore, con l’art. 11 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 370, ha inteso quantificare una volta per tutte il danno patrimoniale patito da tutti coloro che si iscrissero ad una scuola di specializzazione prima del 1991: e dunque sia da coloro che avevano vittoriosamente proposto i ricorsi accolti dal giudice amministrativo, con le sentenze indicate nel comma primo del suddetto art. 11, sia da tutti gli altri specializzandi (così Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01; in seguito nello stesso senso, ex multis, innanzitutto Sez. U - , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 - 02; nonché Sez. 3, Ordinanza n. 26812 del 12.9.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18686 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18685 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18684 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15163 del 12.5 .2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12978 del 26.4.2022; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020). 3.2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione “delle norme e dei princìpi in materia di risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie”, oltre che di 21 differenti norme e, “in blocco”, di tre direttive comunitarie. Nella illustrazione del motivo si deduce che il giudice di merito avrebbe erroneamente rigettato la domanda di danno, per non avere tenuto conto del fatto che a causa della ritardata attuazione della direttiva 93/16 la borsa di studio da essi percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione era divenuta “inadeguata”, per non essere mai stata rivalutata, né adeguata al costo della vita in maniera analoga a quanto previsto per i medici del S.S.N.. Concludono osservando di avere percepito durante la frequentazione della scuola di specializzazione una borsa di studio che, quantificata nel 1991, fu mantenuta inalterata dal legislatore per 13 anni, sicché non poteva ritenersi soddisfare il criterio della “adeguata remunerazione” stabilito dal diritto comunitario. 3.3. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato principio secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (da ultimo, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 10352 del 18.4.2023; Sez. 3, Ordinanze nn. 8969 e 8970 del 30.3.2023; ma così già Cass., 14/03/2018, n.6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza). 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 5. Alla condanna alle spese deve far seguito la condanna di tutti i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Costituisce, infatti, colpa grave ovvero (il che per i fini che qui rilevano, non fa differenza) abuso del processo proporre una impugnazione, o resistervi, sostenendo tesi giuridiche apertamente contrastanti con una consolidata giurisprudenza, e reiterando argomenti già numerosissime volte ritenuti infondati da questa Corte. Per questi motivi La Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibili il ricorso principale e quello successivo; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.800, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 1.000, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.200, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 10.000, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti successivi, di un ulteriore importo a tit