CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 29323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27195/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in personadel [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoNardozza Massimo che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro D.R. [OSCURATO:PERSONA] in persona del L egale R appresentante , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 941/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La società D.r. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla quale aveva affidato un forno elettrico industriale di circa 20 quintali di peso, per ottenere il risarcimento dei danni patiti nel corso del trasporto di detto forno. Si costituiva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] srl, contestando la domanda attorea (in particolare, in punto di dinamica del sinistro) e sostenendo di aver effettuato il trasporto per mera cortesia, mettendo a disposizione sia il mezzo che l’autista. La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante l’espletamento di prova per testi. Il Tribunale dl Viterbo con sentenza n. 482/2018 respingeva la domanda della società attrice e condannava la medesima al rimborso delle spese di lite. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, non era stato assolto correttamente l'onere probatorio, in quanto la sola produzione del preventivo di riparazione dall'azienda produttrice non era di contenuto verificabile e comunque non era idoneo a sorreggere la richiesta attrice. 2. La società D.r. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, articolando tre motivi. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto dell’impugnazione, deducendone l'infondatezza. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 941/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento in favore della D.r. [OSCURATO:PERSONA] srldella somma di euro 12.067, oltre accessori ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso a questa Corte, articolando tre motivi. Ha resistito con controricorso la società D.R.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] vista dell’odierna udienza, le parti a mezzo dei loro difensori hanno depositato istanza congiunta di rinuncia all’azione giudiziaria, essendo tra le stesse intervenuto nelle more un accordo transattivo, con integrale compensazione delle spese processuali. 4. Avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. , occorre disporre l’estinzione del presente giudizio, dandosi atto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., tra le tante, Cass., n. 25485/2018). P.Q.M. La Corte: -dichiara estinto il giudizio di cassazione; - compensa tra le parti le spes e processuali relative al giudizio di legittimità. Così deciso in