CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avyk.o alle part4; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in tema di colloqui con i familiari; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso, infatti, è stato presentato personalmente dall'interessato e non è sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; - l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis,cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]