CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 28892/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto ingiuntivo - Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. 21634/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21634/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., intimata- avverso la sentenza n. 1649/2021 del la Corte d’appello di M ilano , depositata i l 25.5.2021; N. 21634/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.10.2024dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Varese, con sentenza del 10.7.2018, accolse l’opposizione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. al decreto ingiuntivo n. 1367/2015, con cui le si era ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.A.la somma di € 150.000,00, oltre accessori, per rimborso di un finanziamento erogato il 7.3.2006 per l’acquisto di un macchinario. Rilevò in particolare il Tribunale –dopo aver rigettato le eccezioni preliminari – che non occorreva istruire oltre la causa , a fronte del dedotto pagamento estintivo di € 278.490,08, stante la non contestazione della creditrice opposta, così derivandone l’infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente revoca del d.i. opposto. [OSCURATO:PERSONA] S.A.propose gravame e la Corte d’appello di Milano, nella resistenza della M.P.R., con sentenza asseritamente resa il 25.5.2021 lo accolse, rigettando l’opposizione. Osservò in particolare il giudice d’appello che erroneamente il Tribunale aveva applicato il principio di non contestazione e che, in ogni caso, la creditrice aveva adeguatamente provato non solo il credito azionato in via monitoria, ma anche la non imputabilità ad esso dei pagamenti effettuati dalla debitrice opponente, che questa pretendeva avere effetto estintivo del primo. La [OSCURATO:SOCIETA]. propone adesso ricorso per cassazione avverso detta sentenza, sulla scorta di tre motivi; l’intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni. N. 21634/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per erronea disapplicazione del principio di non contestazione. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ribaltare il giudizio assunto dal giudice di primo grado, fondato sul rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva specificamente contestato che i pagamenti di essa M.P.R., documentati per l’importo di € 278.490,08, avessero effetto estintivo della pretesa creditoria azionata, né con la comparsa di risposta, né con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nemmeno depositata. Avrebbe dunque errato la Corte ambrosiana laddove ha ritenuto valevole, ai fini di quanto in discorso, la contestazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto (per di più implicitamente) nell’atto introduttivo del giudizio d’appello, ed avrebbe comunque considerato la rilevanza della produzione documentale offerta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], nonché la richiesta prova orale. 1.2 – Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al bilancio di esercizio, ai pagamenti effettuati dall’ingiunta e alle fatture prodotte da controparte.In particolare, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che i finanziamenti in favore di essa ricorrente per l’importo di € 1.049.000,00, risultanti dal bilancio di esercizio al 31.12.2017, erano stati erogatidal socio [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA] (come invece ritenuto) , come evincibile dalla nota integrativa al detto bilancio. N. 21634/21R.G. 1.3 – Col terzo motivo, infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., con riguardo all’erronea imputazione dei pagamenti eseguiti da essa ricorrente. Premesso che la somma pagata alla [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni 2007-2014 (complessivi € 278.490,08), è di gran lunga superiore rispetto al credito ingiunto, in mancanza di imputazione dei singoli pagamenti (ed anche a considerare l’esistenza di plurimi rapporti tra le parti), questi avrebbero dovuto imputarsi a quello più antico, ossia al finanziamento del 2006, tanto più che le fatture prodotte da controparte a sostegno documentavano pagamenti per “causali diverse dal titolo azionato” per l’importo di soli € 108.817,08. In ogni caso, dunque, i pagamenti documentati da essa ricorrente avrebbero estinto il credito ingiunto. 2.1 –Preliminarmente, va premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della complessiva inammissibilità dei singoli motivi di ricorso, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (non notificata) della sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione(come nella specie), sulla quale è intervenuta la recente Cass. n. 12971 del 13.5.2024. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, perché la ricorrente sottopone principalmente a critica un passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui parrebbe affermarsi - onde far e scattare il meccanismo della “non contestazione” ex art. 115 c.p.c. - la sufficienza di una contestazione implicita, per di più quand’anche svolta nell’atto introduttivo dell’appello, dunque tardivamente. N. 21634/21R.G. In realtà, il riferimento operato dalla Corte ambrosiana all’atto introduttivo del giudizio d’appello (p. 8) è chiaramente un refuso, perché è fuor di dubbio che la Corte abbia inteso riferirsi alla comparsa di costituzione di primo grado (riportandone, tra virgolette, alcuni passaggi), pure attribuendole un contenuto sufficientemente specifico, con argomentazioni non adeguatamente attinte dal mezzo; quanto precede, fermo restando che la valutazione circa la specificità o aspecificità della contestazione è riservata al giudice del merito, nell’ambito di un giudizio tipicamente fattuale (v. Cass. n. 3680/2019), sicché esso non può censurarsi in questa sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio motivazionale, tuttavia non agitato dalla ricorrente. 4.1 – Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché – a parte il dato apparentemente discordante, dal bilancio di esercizio al 31.12.2017, circa la provenienza dei finanziamenti per oltre 1 mln. di euro –la Corte ambrosiana ha utilizzato altre fonti documentali in proposito, e segnatamente due ricorsi tributari della stessa M.P.R., redatti nel 2019, ove essa affermava l’esistenza di tali debiti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Insostanza, la Corte d’appello ha ricavato la prova delle plurime erogazioni da [OSCURATO:PERSONA] a M.P.R., nella descritta entità, sulla scorta di documenti ulteriori rispetto a quanto emergente dai bilanci, documenti provenienti dalla M.P.R. e aventi indubbia natura confessoria; in proposito, la ricorrente non ha proposto alcuna specifica censura, donde l’inammissibilità del mezzo in esame, perché aspecifico. 5.1 –Il terzo motivo, infine, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non potendo da esso evincersi se e quando le questioni ad esso sottese siano state N. 21634/21R.G. agitate nel giudizio di merito.In tal guisa, la Corte non è stata messa in grado di valutare se le questioni siano o meno affette da novità. 6.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stes