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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37347/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ILa CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 15/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato allegando la carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo analizzando le dichiarazioni difensive provenienti dall'imputato e ritenendolo del tutto inverosimili (pag. 3 della sentenza impugnata).

La motivazione offerta si presenta priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ILa CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 15/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato allegando la carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo analizzando le dichiarazioni difensive provenienti dall'imputato e ritenendolo del tutto inverosimili (pag. 3 della sentenza impugnata). La motivazione offerta si presenta priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37347/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris