CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 44671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., con cui lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di revoca della confisca dei beni immobili intestati alla società CAF [OSCURATO:PERSONA], della quale gli istanti sono soci in ragione del 5,56% ciascuno. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo dei rispettivi difensori, costituiti procuratori speciali, gli istanti hanno proposto unitario ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 263, comma 3, e 676 cod. proc. pen. per essere stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice penale in favore del giudice civile sul rilievo che era già stata ordinata la trasmissione dell'elenco dei beni confiscati all'Agenzia del Demanio. Osservando che si trattava di mero atto interno di natura amministrativa, privo di efficacia costitutiva di un trasferimento del diritto di proprietà allo Stato, i ricorrenti insistono per la competenza, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., del giudice penale dell'esecuzione, non essendovi contestazione sul diritto di proprietà delle cose confiscate, unica situazione, questa, che legittima la rimessione della questione al giudice civile. La questione proposta alla Corte di appello di Napoli - si rileva - era incentrata sulla restituzione dei beni immobili confiscati, in quanto non limitata alle quote societarie ma illegittimamente estesa all'intera azienda ed ai relativi beni immobili. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. 74 del 2000 essendo stata disposta la confisca del complesso aziendale facente capo ad una società terza rispetto alla commissione del reato in relazione al cui profitto la misura ablatoria è stata disposta (nella specie, il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000). Sul piano della confisca diretta, si osserva che l'azienda preesiste al reato e non ne può quindi costituire il profitto; sul piano della confisca per equivalente, si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] è società mai coinvolta nel processo penale all'esito del quale è stata disposta la misura e distinta dalla persona fisica del suo autore, [OSCURATO:PERSONA], condannato quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] che non aveva alcun collegamento concreto e funzionale con la [OSCURATO:PERSONA]. Di quest'ultima [OSCURATO:PERSONA] non era neppure amministratore, non ne disponeva ed essa non poteva dunque costituire, nei suoi confronti, un mero schermo giuridico.4. Con il terzo motivo di ricorso si deducono la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322—ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. 74 del 2000, anche in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per apparenza della motivazione rispetto ad un'intestazione fittizia o fiduciaria di beni di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], circostanza affermabile soltanto in base ad elementi fattuali dotati dei crismi di gravità, precisione e concordanza nel caso di specie non ravvisabili nella motivazione dell'ordinanza impugnata. 5. I ricorsi sono inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti. 5.1. Per quanto risulta dall'ordinanza impugnata - senza che in ricorso la circostanza sia stata contestata - i ricorrenti sono meri titolari di quote di esigua minoranza del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA], il cui legale rappresentante viene indicato in tale [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che, apparentemente, rientra nella loro titolarità, dunque, non è il patrimonio della società di capitali, ma la quota del capitale societario a ciascuno formalmente intestata, che, peraltro, non è neppure chiaro se sia stata o meno sottoposta a confisca unitamente alla quota maggioritaria formalmente intestata al loro genitore. In ogni caso il ricorso è chiarissimo nell'affermare (pag. 4) che «i ricorrenti non contestavano la confisca delle quote societarie, bensì l'illegittimità dell'estensione di tale provvedimento ablatorio rispetto all'intera azienda, comprensiva quindi anche dei beni in essa costituiti...essendo il petitum dell'istanza iniziale incentrato sulla restituzione delle cose sequestrate (alla Società [OSCURATO:PERSONA]), motivato sulla mancanza dei "presupposti preventivi" per l'adozione del provvedimento». 5.2. I ricorrenti, pertanto, sono privi di legittimazione perché richiedono la restituzione di beni confiscati formalmente appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto che - a mezzo del proprio legale rappresentante - può contestare la confisca e richiederne la restituzione. Nella giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidato il principio giusta il quale, in tema di confisca dei beni di una società di capitali, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ablatorio spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari (Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934; per analogo principio espresso con riguardo alla legittimazione a contestare il sequestro preventivo di beni appartenenti ad una società, v. Sez. 2, n. n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735).6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Eassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f