CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29519/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9760-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza n. 1958/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 09760 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- Rg 9760/2019 [OSCURATO:PERSONA] spa a socio unico leg. Rappr. [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] spa a socio unico ricorre per la cassazione della "ordinanza definitiva" della CTP di Roma, n. 1958/3/2018 dep. 20.9.2018, che ha dichiarato la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di ottemperanza alla sentenza della CTP di Roma, n. 5181/51/15, cui l'Ufficio ha prestato acquiescenza, che in contenzioso su impugnazione da parte della società ricorrente di classamento e aumento di rendita catastale di numerose unità immobiliari site nel Comune di Valmontone (per posti auto coperti da pannelli fotovoltaici), aveva accolto il ricorso, ritenendo improduttivi di reddito i detti posti auto. L'ordinanza impugnata, preso atto della messa in mora dell'Amministrazione da parte della società con diffida del 3 maggio 2017 (con richiesta di azzeramento della rendita catastale dei suddetti immobili), e rilevato che l'Agenzia aveva ottemperato con l'inserimento di specifiche annotazioni nella banca dati in data 16 giugno 2017 (a seguito di variazione per modifica di identificativo catastale di separate unità, poi soppresse per fusione il 6.2.2014) dichiarava la regolare esecuzione della sentenza 5181/2015, con cessazione della materia del contendere. Col presente ricorso per cassazione la società censura l'impugnata ordinanza per non avere accertato la mancata esecuzione della sentenza, della quale non avrebbe colto l'effettiva portata della decisione, avendo dichiarato che nessuna rendita catastale andava attribuita ai terreni oggetto dell'atto di accertamento originariamente impugnato, in tal modo riducendo ma non azzerando la rendita catastale. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Propone ricorso incidentale condizionato nella parte in cui l'ordinanza, dichiarando la cessata materia del contendere ha, sia pure implicitamente, ritenuto che nella fattispecie fosse ammissibile in rito il rimedio dell'ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/92. Considerato che: 1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTP accertato la mancata ottemperanza alla sentenza n. 5181/2015 della CTP di Roma, ritenendo erroneamente cessata la materia del contendere; 2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. e art. 12 disp. sulla legge in gen., nonché il giudicato della sentenza n. 5181/2015 della CTP di Roma, per non avere applicato detto giudicato, travisandone il contenuto. 3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n.4 c.p.c., essendo la sentenza della CTP di Roma 5181/2015 autoesecutiva per cui non era esperibile il rimedio di cui all'art. 70 cit. 4. Ritenuto che il ricorso incidentale con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito rilevabile d'ufficio, che l'abbia vista soccombente, può essere esaminato e deciso con priorità senza tener conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale (e dunque indipendentemente dalla verifica di un interesse concreto della parte, considerato invece imprescindibile da Cass. n. 1161 del 2008) quando sia fondato su una ragione più liquida, che cioè, essendo di più agevole soluzione, consenta di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzate dagli artt. 24 e 111 Cost. (giusta l'insegnamento di Cass. S.U. n. 9936 del 2014; v. Cass. n. 23531/2016; Sez. 5, n. 9671 del 19/04/2018), deve rilevarsi la fondatezza del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, essendo ormai consolidato l'orientamento secondo cui non è esperibile il rimedio dell'ottemperanza per dare esecuzione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono autoesecutive. Questa Corte, con indirizzo condiviso, infatti, ha affermato che: "Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenza di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono "autoesecutive" ( Cass. n. 31601 del 2018 cit.; Sez. 5 - , n. 10299 de/ 12/04/2019, v. anche Cass. n. 26433 del 2018; Cass. n. 28286 del 2013). L'ottemperanza non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso che porta semplicemente all'annullamento dell'atto impugnato, atteso che non si pone alcun problema di esecuzione, poiché essa si esegue da sé comportando l'eliminazione di un atto dal mondo giuridico (Sez. 5 - , n. 16735 del 21/06/2019) . 4.1.Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, infatti, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa. Il ricorso alla procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario è consentito, unicamente, in presenza di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire. 4.2.Nella fattispecie la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza aveva accolto il ricorso della società, affermando che, in base alla convenzione col Comune di Valmontone, stipulata con la Raimbow, i parcheggi e le opere di urbanizzazione del polo turistico integrato e del parco a tema di Valmontone realizzati dalla società venivano assoggettati ad uso pubblico, e i relativi oneri di manutenzione restavano a carico della società. Su tale premessa, e preso atto da parte della CTP, della mancanza sostanziale di un profitto e della copertura dei posti auto con pannelli fotovoltaici, non sussisteva il maggiore onere ICI a carico della società come preteso dall'Ufficio, con conseguente accoglimento del ricorso, in quanto "alle aree medesime non può essere attribuito alcun reddito potenziale né rendita catastale restando le opere sostanzialmente pubbliche a servizio della collettività dei cittadini". L'ordinanza ha preso atto che l'Ufficio ha potuto solo in data 16 giugno 2017 inserire nella banca dati l'unità generata per fusione delle precedenti unità immobiliari (a seguito di variazione per modifica di identificativo catastale delle unità oggetto della sentenza e poi soppresse per fusione il 6.2.2014), con ciò giustificando il ritardo nella ottemperanza alla sentenza della CTP. 4.3.Da siffatti rilievi consegue l'accoglimento del ricorso incidentale dell'Agenzia, non avendo il giudice del merito fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza, tenuto conto che per la natura della sentenza non era esperibile alcuna azione di ottemperanza, con la conseguenza che il ricorso era ab origine inammissibile. Dall'accoglimento del ricorso incidentale consegue il rigetto del ricorso principale e la cassazione della ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va dichiarata l'inammissibilità dell'originario ricorso per ottemperanza proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13 se dovuto. PQM la Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; condanna la ricorrente società a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nor