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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32952/2026

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(CUI 06S7UGO), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1973 avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile; sentiti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per la difesa, hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 13 novembre 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 575, 577 comma 1 n. 3, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e di cui agli artt. 1, 2 e 4

I. 895/67 e 61 n. 2 cod. pen., commessi in data 21 marzo 2023.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, articolato in più punti, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il travisamento della prova e la motivazione apparente/manifestamente illogica, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed alla inidoneità del compendio indiziario.

2.1.1. La Corte d'appello, trascurando le alternative logiche offerte dalla difesa e omettendo di considerare la memoria che era stata depositata, assume come certo il dato della presenza dell'imputato su un muretto collocato nell'unica zona cieca non coperta dalle telecamere, laddove tale circostanza, oltre a fondarsi su mere congetture, neppure si accompagna ad una valutazione concreta ed effettiva della possibilità della presenza di terzi attentatori né affronta la questione della presenza dell'imputato nella sua autovettura, ritenendola erroneamente irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità.

2.1.2. Evidenzia il ricorrente la contraddittorietà della motivazione per incertezza sul meccanismo di azionamento dell'ordigno, in quanto la Corte di appello alternerebbe l'ipotesi di innesco a tempo da quella a radiocomando; secondo la difesa, ciò inciderebbe sulla logicità della lettura di alcuni messaggi tra l'imputato e terzi.

2.1.3. Il ricorrente deduce varie questioni legate al posizionamento dell'ordigno; la Corte reputerebbe tale tema erroneamente irrilevante, dopo avere ritenuto plausibile la prospettazione accusatoria per la quale l'imputato vi avrebbe provveduto il giorno precedente, quando tale profilo, non sostenuto da alcun dato documentale (e, in particolare, dalle riprese delle videocamere), collide logicamente con una serie di considerazioni: a) il mancato rinvenimento dell'esplosivo in occasione di un controllo meccanico dell'autovettura effettuato il giorno precedente all'attentato; b) il fatto che la mattina dell'attentato il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato ripetuti accessi per individuare l'abitazione della vittima; c) il fatto, riconosciuto da quest'ultimo, che solo per caso aveva utilizzato quel giorno, il veicolo, del quale, per ammissione della stessa vittima, egli non faceva uso alcuno.

2.1.4. Sostiene il ricorrente che l'analisi dei messaggi e le immagini condivise non dimostrerebbero il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto, apparendo finalizzati a mettere l'imputato in condizione di confrontarsi con la vittima "per dirimere i contrasti con la [OSCURATO:PERSONA]"; lo spegnimento del cellulare sarebbe dovuto al fatto che la batteria si era scaricata; lo spegnimento dei cellulari dell'imputato e della [OSCURATO:PERSONA] durante i loro incontri, non considererebbe la ragionevole spiegazione che i due non volessero essere disturbati.

22.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione.

Assume la difesa che la premeditazione sarebbe desunta dalla presenza dell'imputato in Bacoli nella giornata del 15 febbraio 2023, dai presunti sopralluoghi effettuati dallo stesso, dai contatti con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], denunciando che la Corte di appello avrebbe omesso di individuare il momento genetico del dolo omicidiario, di dimostrare la cristallizzazione del proposito criminoso ed il momento in cui sarebbe stata maturata la decisione di uccidere l'ex marito della [OSCURATO:PERSONA], confondendo il sopralluogo con l'ideazione criminosa e non dimostrando quando sia maturata la decisione di uccidere l'[OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. per l'assenza di accertamento della condotta tipica.

Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza non accerterebbe la condotta materiale, il nesso causale, l'idoneità concreta e l'uni(vo)cità degli atti.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte avrebbe valorizzato soltanto la gravità del fatto e l'intensità del dolo, omettendo una comparazione effettiva ex art. 133 cod. pen. 3.

In data 23 aprile 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed in data 24 aprile 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] formulavano richiesta di discussione orale ed in presenza.

4. Le parti concludevano come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che in punto di controllo delle motivazioni basate su ragionamento indiziario, sovvengono alcuni canoni fondamentali del giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492 - 01).

2.1. Il ricorrente, infatti, ha prospettato nel primo motivo l'intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

La risposta metodologica a simile interrogativo non risiede certo nella affermazione per cui il controllo sulla dimensione finalistica della motivazione (ossia la idoneità della medesima a dare conto, in modo logico e coerente, della esistenza di ragioni tali da resistere ad ipotesi alternative di spiegazione dei fatti, con confinamento del dubbio nell'area della irragionevolezza) sia da ritenersi 3aspetto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.

Come autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è, ad es., all'inquadramento generale di Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488 - 01) il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire «solida e razionale giustificazione complessiva» circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (v., ad es., Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 - 01).

2.2. Tuttavia, è evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate.

Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo.

Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum.

La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo.

2.3. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Rv. 191487 e più di recente anche da Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01, il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri.

Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso 4dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione (se strettamente necessario) della motivazione, ai sensi dell'art. 619 co.1 cod. proc. pen. lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato e conforme alla regole di giudizio della fase processuale. 2.4 In tal senso, va anche riaffermato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate: - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n.14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 nonché Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile tra le molte in Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572 nonché in Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna); - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante.

In tal senso, ex multis, si è rilevato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, 5la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).

3. Va ancora evidenziato, sempre in premessa, che nell'atto di ricorso si è contestata la reale valenza indiziante di alcune emergenze istruttorie.

3.1. Va dunque ricordato che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nella imputazione.

La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare.

Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra 'classe' di elementi), bensì il rapporto esistente tra la 'capacità dimostrativa', del singolo elemento considerato, ed il 'fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.

In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).

L' indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consente esclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio.

È proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti, della quale si è sopra detto (v. anche sul punto Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).

3.2. II singolo indizio, inteso pertanto come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. 1, n. 42750 del 09/11/2011, Rv. 251502), fermo restando 6che non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della descritta valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, o di 'smentita').

Il diverso «grado» di gravità del singolo indizio influisce dunque sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito da Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.

Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto 'secondario' e il 'fatto da provare'.

3.3. La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso «significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze.

Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa.

Operate tali precisazioni va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso 7assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, v. già Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna, Rv. 190650 - 01).

4. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.

4.1. Come già evidenziato dai Giudici di merito, nessuna delle obiezioni difensive frammentate nella stesura del primo motivo ha una reale portata di "disarticolazione" del ragionamento posto a base della ricostruzione del fatto in chiave di identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Ciò che va immediatamente evidenziato, a parere del Collegio, è un eccesso di "segmentazione" della critica, che rischia di considerare il procedimento di "concatenazione" degli indizi realizzato in modo del tutto congruo nelle due decisioni di merito.

In particolare, seguendo l'ordine dei punti del primo motivo del ricorso, va rilevato che: a) è pacifica ed incontestata la presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo e al momento dell'esplosione.

A fronte della emersione degli elementi a carico, la Corte di appello tiene conto di quanto puntualmente riportato nella nota riepilogativa dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ed elenca una serie di elementi raccolti che conducono ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] "era il portatore -ancorché mediato- della causa fondante i fatti per i quali si procede e la cui realizzazione era stata prospettata da mesi: - nel mese di gennaio del 2023 l'imputato veniva localizzato a [OSCURATO:PERSONA], dove abitava la [OSCURATO:PERSONA]; - il 14 febbraio del 2023 veniva localizzato a [OSCURATO:PERSONA] e inviava a sé stesso gli screenshot riproducenti le foto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del suo veicolo; - nella notte tra il 14 e il 15 febbraio del 2023 veniva localizzato a Bacoli dove rimaneva fino al primo pomeriggio; - nella tarda serata del 15 febbraio 2023 tornava a [OSCURATO:PERSONA]; - nell'arco temporale a cavallo tra il 14 e il 15 febbraio scambiava innumerevoli messaggi con [OSCURATO:PERSONA] e con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutti cancellati e non potuti recuperare nel contenuto.

Tutto ciò posto, ne deriva una intrinseca debolezza della ipotesi alternativa di aver dovuto la Corte di appello considerare la figura di un terzo attentatore genericamente prospettata dalla difesa.

Trattasi, dunque, di una ipotesi priva di qualunque obiettiva correlazione con il materiale istruttorio valorizzato dai giudici di merito e contrastata dai numero si sopralluoghi compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 8 della sentenza impugnata) e dal mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA].

È lo stesso [OSCURATO:PERSONA], del resto; a riferire che "aveva avuto mandato di rintracciare l'[OSCURATO:PERSONA] e di indurlo a ragionare, con le buone o con le cattive e che a questo servivano le fotografie che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fornito" (v. pag. 7 della sentenza impugnata). 8Quanto sostenuto dalla difesa, dunque, non trova nessun aggancio nella realtà processuale e, pertanto, non ha alcuna reale valenza antagonista alla concatenazione logica degli indizi a carico atteso che, in presenza di c.d.

"doppia conforme", già la sentenza di primo grado riteneva irrilevante la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse seduto sul muretto o dentro la vettura in quanto in entrambi i casi avrebbe potuto vedere sopraggiungere l'[OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 6 della sentenza di primo grado); b) quanto all'incertezza sul meccanismo di azionamento dell'ordigno (innesco a tempo o radiocomando, ciò che incide sulla logicità della lettura di alcuni messaggi tra l'imputato e terzi), la Corte di appello motiva logicamente riferendo che "1).

L'ordigno era improvvisato, del tipo non convenzionale, non catalogato, allestito mediante l'utilizzo di materiali di derivazione dal campo della pirotecnica, contenente miscela a effetto detonante del tipo [OSCURATO:PERSONA], con innesco a tempo a radiocomandato tale, dunque, da non richiedere, per la sua fabbricazione, le competenze tecniche di un esperto del settore" (v. pag. 11 della sentenza impugnata).

Per completezza, la Corte di appello motiva, nella prosecuzione, anche sulla fabbricazione dell'ordigno e sull'eloquente messaggio in cui il [OSCURATO:PERSONA] si confessava inesperto e chiedeva aiuto; c) quanto alle varie questioni legate al posizionamento dell'ordigno, la Corte di appello, in realtà, ritiene del tutto razionalmente che "la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] prescinde dalla esatta individuazione del momento in cui l'ordigno era stato piazzato, visto che la sua collocazione rappresentava l'antecedente logico e fattuale della successiva azione dinamitarda e tenuto altresì contro che, nel periodo antecedente l'esplosione, l'imputato era certamente nelle condizioni di collocare la carica, vuoi a [OSCURATO:PERSONA], quando l'[OSCURATO:PERSONA] andava trovare il figlio, vuoi, quella mattina, a Pozzuoli (v. pag. 9 della sentenza impugnata); d) quanto, infine, alla valutazione della Corte di appello in relazione all'analisi dei messaggi e alle immagini condivise, nessuna illogicità è dato intravedere in simile ragionamento, dovendosi tenere conto del complesso dei dati istruttori come sopra sintetizzati e della condotta del [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione all'accensione del telefono cellulare, ai messaggi inviati ed alle immagini condivise (v. pag. 8 della sentenza impugnata).

In definitiva, ritiene il Collegio che il processo indiziario in esame ruoti attorno a dati solidissimi, rappresentati dalla presenza in loco del [OSCURATO:PERSONA] e da vari sopralluoghi precedenti, nonché dal mandato chiarificatore ricevuto dalla moglie della vittima, mandato protrattosi per più di un mese, tutti elementi che rilevano che il tema, come sostenuto dal ricorrente, non era quello di un confronto verbale con l'[OSCURATO:PERSONA], confronto, peraltro, mai cercato.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

95.1. Va premesso che per pacifica giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01), i caratteri salienti della premeditazione sono costituiti, da un lato, dall'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso; e, dall'altro, dalla ferma risoluzione criminosa, perdurante senza apprezzabili soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine.

5.2. Nel caso in esame, posto che la questione non risulta essere stata proposta nei motivi di appello (e, del resto, il ricorso neppure deduce tale circostanza), gli elementi della premeditazione emergono dalle argomentazioni della sentenza impugnata in termini non equivoci.

In particolare, la Corte di appello è puntualissima nel ricostruire l'antefatto (il mandato conferito all'imputato dalla moglie della vittima, i sopralluoghi del [OSCURATO:PERSONA], la messaggistica, i tabulati, le immagini).

6. Il terzo motivo è inammissibile.

Premesso che neppure tale questione è stata proposta nei motivi di appello, il reato tentato, disciplinato dall'art. 56 cod. pen., si osserva, quanto alla sussistenza dei requisiti dell'idoneità e della univocità degli atti, oltre che della necessaria componente psicologica, che la sentenza impugnata, come si è sopra osservato, descrive puntualmente la condotta dell'imputato, sin dai primi appostamenti (v. pag. 6 della sentenza impugnata), escludendo qualunque dubbio razionale sulla configurabilità di tali requisiti.

A prescindere dall'antefatto/movente: [OSCURATO:PERSONA] si trova sul posto al momento dell'esplosione dell'ordigno; nel mese di gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] viene localizzato a [OSCURATO:PERSONA], dove abita la [OSCURATO:PERSONA]; il 14 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] viene localizzato a [OSCURATO:PERSONA] e invia a sé stesso gli screenshot riproducenti le foto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del di lui veicolo; nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio 2023 il [OSCURATO:PERSONA] viene localizzato a Bacoli dove rimane fino al primo pomeriggio; nella tarda serata del 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] torna a [OSCURATO:PERSONA]; nell'arco temporale a cavallo tra il 14 ed il 15 febbraio [OSCURATO:PERSONA] scambia innumerevoli messaggi con [OSCURATO:PERSONA] e con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti cancellati e non potuti recuperare nel contenuto; il 17 marzo 2023 l'utenza del [OSCURATO:PERSONA], che viene poi spenta, è localizzata a [OSCURATO:PERSONA]; 10il [OSCURATO:PERSONA] si reca certamente a [OSCURATO:PERSONA] nei giorni immediatamente successivi, ovvero il 18 ed il 19 marzo (v. ulteriori condotte elencate a pag. 8 della sentenza impugnata).

7. Il quarto motivo è inammissibile.

7.1. Va premesso che il Giudice di appello -pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione.

7.1.1. In relazione alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli; l'incensuratezza scolora a puro orpello formale.

Né profili di meritevolezza affiorano nel comportamento processuale dell'imputato, che, rimasto silente nella fase delle indagini, si determinava a rendere interrogatorio in sede di giudizio abbreviato spinto dall'unico -e vano- intento di fornire, attraverso una versione mendace e per più tratti illogica, una lettura alternativa delle ormai granitiche prove che erano state accumulate a suo carico" (v. pag. 13 della sentenza impugnata).

Tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.

7.1.2. Nel caso in esame, invero, a fronte di una motivazione di poche righe della sentenza di primo grado (v. pag. 12 della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli), la Corte di appello ha ampiamente motivato sul diniego della concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 12 e pag. 13 della sentenza impugnata).

8. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

9. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]; spese che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. 11 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 06S7UGO), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1973 avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile; sentiti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per la difesa, hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 13 novembre 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 575, 577 comma 1 n. 3, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e di cui agli artt. 1, 2 e 4 I. 895/67 e 61 n. 2 cod. pen., commessi in data 21 marzo 2023.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, articolato in più punti, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il travisamento della prova e la motivazione apparente/manifestamente illogica, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed alla inidoneità del compendio indiziario. 2.1.1. La Corte d'appello, trascurando le alternative logiche offerte dalla difesa e omettendo di considerare la memoria che era stata depositata, assume come certo il dato della presenza dell'imputato su un muretto collocato nell'unica zona cieca non coperta dalle telecamere, laddove tale circostanza, oltre a fondarsi su mere congetture, neppure si accompagna ad una valutazione concreta ed effettiva della possibilità della presenza di terzi attentatori né affronta la questione della presenza dell'imputato nella sua autovettura, ritenendola erroneamente irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità. 2.1.2. Evidenzia il ricorrente la contraddittorietà della motivazione per incertezza sul meccanismo di azionamento dell'ordigno, in quanto la Corte di appello alternerebbe l'ipotesi di innesco a tempo da quella a radiocomando; secondo la difesa, ciò inciderebbe sulla logicità della lettura di alcuni messaggi tra l'imputato e terzi. 2.1.3. Il ricorrente deduce varie questioni legate al posizionamento dell'ordigno; la Corte reputerebbe tale tema erroneamente irrilevante, dopo avere ritenuto plausibile la prospettazione accusatoria per la quale l'imputato vi avrebbe provveduto il giorno precedente, quando tale profilo, non sostenuto da alcun dato documentale (e, in particolare, dalle riprese delle videocamere), collide logicamente con una serie di considerazioni: a) il mancato rinvenimento dell'esplosivo in occasione di un controllo meccanico dell'autovettura effettuato il giorno precedente all'attentato; b) il fatto che la mattina dell'attentato il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato ripetuti accessi per individuare l'abitazione della vittima; c) il fatto, riconosciuto da quest'ultimo, che solo per caso aveva utilizzato quel giorno, il veicolo, del quale, per ammissione della stessa vittima, egli non faceva uso alcuno. 2.1.4. Sostiene il ricorrente che l'analisi dei messaggi e le immagini condivise non dimostrerebbero il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto, apparendo finalizzati a mettere l'imputato in condizione di confrontarsi con la vittima "per dirimere i contrasti con la [OSCURATO:PERSONA]"; lo spegnimento del cellulare sarebbe dovuto al fatto che la batteria si era scaricata; lo spegnimento dei cellulari dell'imputato e della [OSCURATO:PERSONA] durante i loro incontri, non considererebbe la ragionevole spiegazione che i due non volessero essere disturbati. 22.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. l'erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione. Assume la difesa che la premeditazione sarebbe desunta dalla presenza dell'imputato in Bacoli nella giornata del 15 febbraio 2023, dai presunti sopralluoghi effettuati dallo stesso, dai contatti con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], denunciando che la Corte di appello avrebbe omesso di individuare il momento genetico del dolo omicidiario, di dimostrare la cristallizzazione del proposito criminoso ed il momento in cui sarebbe stata maturata la decisione di uccidere l'ex marito della [OSCURATO:PERSONA], confondendo il sopralluogo con l'ideazione criminosa e non dimostrando quando sia maturata la decisione di uccidere l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. per l'assenza di accertamento della condotta tipica. Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza non accerterebbe la condotta materiale, il nesso causale, l'idoneità concreta e l'uni(vo)cità degli atti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte avrebbe valorizzato soltanto la gravità del fatto e l'intensità del dolo, omettendo una comparazione effettiva ex art. 133 cod. pen. 3. In data 23 aprile 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed in data 24 aprile 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] formulavano richiesta di discussione orale ed in presenza. 4. Le parti concludevano come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che in punto di controllo delle motivazioni basate su ragionamento indiziario, sovvengono alcuni canoni fondamentali del giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492 - 01). 2.1. Il ricorrente, infatti, ha prospettato nel primo motivo l'intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La risposta metodologica a simile interrogativo non risiede certo nella affermazione per cui il controllo sulla dimensione finalistica della motivazione (ossia la idoneità della medesima a dare conto, in modo logico e coerente, della esistenza di ragioni tali da resistere ad ipotesi alternative di spiegazione dei fatti, con confinamento del dubbio nell'area della irragionevolezza) sia da ritenersi 3aspetto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. Come autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è, ad es., all'inquadramento generale di Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488 - 01) il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire «solida e razionale giustificazione complessiva» circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (v., ad es., Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 - 01). 2.2. Tuttavia, è evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate. Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. 2.3. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Rv. 191487 e più di recente anche da Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01, il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso 4dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione (se strettamente necessario) della motivazione, ai sensi dell'art. 619 co.1 cod. proc. pen. lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato e conforme alla regole di giudizio della fase processuale. 2.4 In tal senso, va anche riaffermato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate: - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n.14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 nonché Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile tra le molte in Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572 nonché in Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna); - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante. In tal senso, ex multis, si è rilevato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, 5la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). 3. Va ancora evidenziato, sempre in premessa, che nell'atto di ricorso si è contestata la reale valenza indiziante di alcune emergenze istruttorie. 3.1. Va dunque ricordato che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nella imputazione. La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare. Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra 'classe' di elementi), bensì il rapporto esistente tra la 'capacità dimostrativa', del singolo elemento considerato, ed il 'fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione. In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto). L' indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consente esclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio. È proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti, della quale si è sopra detto (v. anche sul punto Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). 3.2. II singolo indizio, inteso pertanto come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. 1, n. 42750 del 09/11/2011, Rv. 251502), fermo restando 6che non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della descritta valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, o di 'smentita'). Il diverso «grado» di gravità del singolo indizio influisce dunque sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito da Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto 'secondario' e il 'fatto da provare'. 3.3. La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso «significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa. Operate tali precisazioni va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso 7assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, v. già Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna, Rv. 190650 - 01). 4. Ciò premesso, il primo motivo è infondato. 4.1. Come già evidenziato dai Giudici di merito, nessuna delle obiezioni difensive frammentate nella stesura del primo motivo ha una reale portata di "disarticolazione" del ragionamento posto a base della ricostruzione del fatto in chiave di identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Ciò che va immediatamente evidenziato, a parere del Collegio, è un eccesso di "segmentazione" della critica, che rischia di considerare il procedimento di "concatenazione" degli indizi realizzato in modo del tutto congruo nelle due decisioni di merito. In particolare, seguendo l'ordine dei punti del primo motivo del ricorso, va rilevato che: a) è pacifica ed incontestata la presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo e al momento dell'esplosione. A fronte della emersione degli elementi a carico, la Corte di appello tiene conto di quanto puntualmente riportato nella nota riepilogativa dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ed elenca una serie di elementi raccolti che conducono ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] "era il portatore -ancorché mediato- della causa fondante i fatti per i quali si procede e la cui realizzazione era stata prospettata da mesi: - nel mese di gennaio del 2023 l'imputato veniva localizzato a [OSCURATO:PERSONA], dove abitava la [OSCURATO:PERSONA]; - il 14 febbraio del 2023 veniva localizzato a [OSCURATO:PERSONA] e inviava a sé stesso gli screenshot riproducenti le foto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del suo veicolo; - nella notte tra il 14 e il 15 febbraio del 2023 veniva localizzato a Bacoli dove rimaneva fino al primo pomeriggio; - nella tarda serata del 15 febbraio 2023 tornava a [OSCURATO:PERSONA]; - nell'arco temporale a cavallo tra il 14 e il 15 febbraio scambiava innumerevoli messaggi con [OSCURATO:PERSONA] e con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutti cancellati e non potuti recuperare nel contenuto. Tutto ciò posto, ne deriva una intrinseca debolezza della ipotesi alternativa di aver dovuto la Corte di appello considerare la figura di un terzo attentatore genericamente prospettata dalla difesa. Trattasi, dunque, di una ipotesi priva di qualunque obiettiva correlazione con il materiale istruttorio valorizzato dai giudici di merito e contrastata dai numero si sopralluoghi compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 8 della sentenza impugnata) e dal mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. È lo stesso [OSCURATO:PERSONA], del resto; a riferire che "aveva avuto mandato di rintracciare l'[OSCURATO:PERSONA] e di indurlo a ragionare, con le buone o con le cattive e che a questo servivano le fotografie che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fornito" (v. pag. 7 della sentenza impugnata). 8Quanto sostenuto dalla difesa, dunque, non trova nessun aggancio nella realtà processuale e, pertanto, non ha alcuna reale valenza antagonista alla concatenazione logica degli indizi a carico atteso che, in presenza di c.d. "doppia conforme", già la sentenza di primo grado riteneva irrilevante la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse seduto sul muretto o dentro la vettura in quanto in entrambi i casi avrebbe potuto vedere sopraggiungere l'[OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 6 della sentenza di primo grado); b) quanto all'incertezza sul meccanismo di azionamento dell'ordigno (innesco a tempo o radiocomando, ciò che incide sulla logicità della lettura di alcuni messaggi tra l'imputato e terzi), la Corte di appello motiva logicamente riferendo che "1). L'ordigno era improvvisato, del tipo non convenzionale, non catalogato, allestito mediante l'utilizzo di materiali di derivazione dal campo della pirotecnica, contenente miscela a effetto detonante del tipo [OSCURATO:PERSONA], con innesco a tempo a radiocomandato tale, dunque, da non richiedere, per la sua fabbricazione, le competenze tecniche di un esperto del settore" (v. pag. 11 della sentenza impugnata). Per completezza, la Corte di appello motiva, nella prosecuzione, anche sulla fabbricazione dell'ordigno e sull'eloquente messaggio in cui il [OSCURATO:PERSONA] si confessava inesperto e chiedeva aiuto; c) quanto alle varie questioni legate al posizionamento dell'ordigno, la Corte di appello, in realtà, ritiene del tutto razionalmente che "la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] prescinde dalla esatta individuazione del momento in cui l'ordigno era stato piazzato, visto che la sua collocazione rappresentava l'antecedente logico e fattuale della successiva azione dinamitarda e tenuto altresì contro che, nel periodo antecedente l'esplosione, l'imputato era certamente nelle condizioni di collocare la carica, vuoi a [OSCURATO:PERSONA], quando l'[OSCURATO:PERSONA] andava trovare il figlio, vuoi, quella mattina, a Pozzuoli (v. pag. 9 della sentenza impugnata); d) quanto, infine, alla valutazione della Corte di appello in relazione all'analisi dei messaggi e alle immagini condivise, nessuna illogicità è dato intravedere in simile ragionamento, dovendosi tenere conto del complesso dei dati istruttori come sopra sintetizzati e della condotta del [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione all'accensione del telefono cellulare, ai messaggi inviati ed alle immagini condivise (v. pag. 8 della sentenza impugnata). In definitiva, ritiene il Collegio che il processo indiziario in esame ruoti attorno a dati solidissimi, rappresentati dalla presenza in loco del [OSCURATO:PERSONA] e da vari sopralluoghi precedenti, nonché dal mandato chiarificatore ricevuto dalla moglie della vittima, mandato protrattosi per più di un mese, tutti elementi che rilevano che il tema, come sostenuto dal ricorrente, non era quello di un confronto verbale con l'[OSCURATO:PERSONA], confronto, peraltro, mai cercato. 5. Il secondo motivo è inammissibile. 95.1. Va premesso che per pacifica giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01), i caratteri salienti della premeditazione sono costituiti, da un lato, dall'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso; e, dall'altro, dalla ferma risoluzione criminosa, perdurante senza apprezzabili soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine. 5.2. Nel caso in esame, posto che la questione non risulta essere stata proposta nei motivi di appello (e, del resto, il ricorso neppure deduce tale circostanza), gli elementi della premeditazione emergono dalle argomentazioni della sentenza impugnata in termini non equivoci. In particolare, la Corte di appello è puntualissima nel ricostruire l'antefatto (il mandato conferito all'imputato dalla moglie della vittima, i sopralluoghi del [OSCURATO:PERSONA], la messaggistica, i tabulati, le immagini). 6. Il terzo motivo è inammissibile. Premesso che neppure tale questione è stata proposta nei motivi di appello, il reato tentato, disciplinato dall'art. 56 cod. pen., si osserva, quanto alla sussistenza dei requisiti dell'idoneità e della univocità degli atti, oltre che della necessaria componente psicologica, che la sentenza impugnata, come si è sopra osservato, descrive puntualmente la condotta dell'imputato, sin dai primi appostamenti (v. pag. 6 della sentenza impugnata), escludendo qualunque dubbio razionale sulla configurabilità di tali requisiti. A prescindere dall'antefatto/movente: [OSCURATO:PERSONA] si trova sul posto al momento dell'esplosione dell'ordigno; nel mese di gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] viene localizzato a [OSCURATO:PERSONA], dove abita la [OSCURATO:PERSONA]; il 14 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] viene localizzato a [OSCURATO:PERSONA] e invia a sé stesso gli screenshot riproducenti le foto dell'[OSCURATO:PERSONA] e del di lui veicolo; nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio 2023 il [OSCURATO:PERSONA] viene localizzato a Bacoli dove rimane fino al primo pomeriggio; nella tarda serata del 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] torna a [OSCURATO:PERSONA]; nell'arco temporale a cavallo tra il 14 ed il 15 febbraio [OSCURATO:PERSONA] scambia innumerevoli messaggi con [OSCURATO:PERSONA] e con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti cancellati e non potuti recuperare nel contenuto; il 17 marzo 2023 l'utenza del [OSCURATO:PERSONA], che viene poi spenta, è localizzata a [OSCURATO:PERSONA]; 10il [OSCURATO:PERSONA] si reca certamente a [OSCURATO:PERSONA] nei giorni immediatamente successivi, ovvero il 18 ed il 19 marzo (v. ulteriori condotte elencate a pag. 8 della sentenza impugnata). 7. Il quarto motivo è inammissibile. 7.1. Va premesso che il Giudice di appello -pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione. 7.1.1. In relazione alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli; l'incensuratezza scolora a puro orpello formale. Né profili di meritevolezza affiorano nel comportamento processuale dell'imputato, che, rimasto silente nella fase delle indagini, si determinava a rendere interrogatorio in sede di giudizio abbreviato spinto dall'unico -e vano- intento di fornire, attraverso una versione mendace e per più tratti illogica, una lettura alternativa delle ormai granitiche prove che erano state accumulate a suo carico" (v. pag. 13 della sentenza impugnata). Tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. 7.1.2. Nel caso in esame, invero, a fronte di una motivazione di poche righe della sentenza di primo grado (v. pag. 12 della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli), la Corte di appello ha ampiamente motivato sul diniego della concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 12 e pag. 13 della sentenza impugnata). 8. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]; spese che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. 11 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris