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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 12999/2025

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Caltanisseta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 24/10/2023 del Tribunale di Gela, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili dei rati di cui agli artt. 81, cpv, cod.pen, 44 comma 1 lett. b), 71 e 72, 93,94 e 95 del J.P.R. n. 380/2001 e condannati alla pena di mesi due di arresto ed euro 11.5(10,00 di ammenda ciascuno.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cas5a rione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annuNimento, articolando cinque motivi: con i primi tre motivi di ricorso si deducono violi izione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabil i; con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al dinino di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen; con il quinto motivo di ricorso si do: duce, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione in re1,i zione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sopravvenuta morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], successivamerTie alla proposizione del ricorso, come da certificato di morte intervenuta in data 12/02/2025, come da certificato di morte redatto dall'Ufficiale dello stato c v le del Comune di Gela, trasmesso a questa Corte, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato al mefisimo ascritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 cod.pen e 69 cod. proc. pen. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

I motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e il io di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e vizio di motiwzione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. sono inammissibili.

I motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze proce5;sJali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/072006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del „?.012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto p )sti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 23 2 148).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Caltanisseta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 24/10/2023 del Tribunale di Gela, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili dei rati di cui agli artt. 81, cpv, cod.pen, 44 comma 1 lett. b), 71 e 72, 93,94 e 95 del J.P.R. n. 380/2001 e condannati alla pena di mesi due di arresto ed euro 11.5(10,00 di ammenda ciascuno. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cas5a rione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annuNimento, articolando cinque motivi: con i primi tre motivi di ricorso si deducono violi izione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabil i; con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al dinino di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen; con il quinto motivo di ricorso si do: duce, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione in re1,i zione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sopravvenuta morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], successivamerTie alla proposizione del ricorso, come da certificato di morte intervenuta in data 12/02/2025, come da certificato di morte redatto dall'Ufficiale dello stato c v le del Comune di Gela, trasmesso a questa Corte, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato al mefisimo ascritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 cod.pen e 69 cod. proc. pen. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. I motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e il io di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e vizio di motiwzione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. sono inammissibili. I motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze proce5;sJali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/072006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del „?.012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto p )sti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 23 2 148). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cas
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