Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14489/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 1447/2021 depositata il 26/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Veneto (hinc: CTR), con lasentenza n. 1447/2021 depositata in data 26/11/2021, ha accolto l’appelloproposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 357/2018, con la qualeNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia aveva respinto il ricorsocontro l’intimazione di pagamento dell’agente della riscossione,limitatamente alle pretese di una cartella di Euro 66.508,39, dichiarandoinammissibile il ricorso, stante la mancata contestazione degli attiprodromici.

Emerge, poi, dalla lettura della sentenza della CTR che il giudicedi prime cure aveva altresì dichiarato il proprio difetto di giurisdizione inordine ad altre due cartelle di pagamento.

Risulta, inoltre, che ilcontribuente aveva contestato, proprio con riferimento a queste ultime duecartelle, la mancata indicazione, nella sentenza di primo grado, del giudicedotato di giurisdizione e del termine per la riassunzione, pur avendoprovveduto a effettuare quest’ultima davanti al Tribunale di Venezia, al finedi evitare conseguenze pregiudizievoli.2.

La CTR, richiamando il principio della ragione più liquida, ha ritenutofondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, richiamandoCass., Sez.

U, 17/11/2016, n. 23397 e Cass. Sez.

U 12/06/2018, n. 12259,dovendosi ritenere che le pretese erariali portate dalle cartelle dipagamento, in mancanza di un titolo giudiziale diventato definitivo, fosseroprescritte.3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso in cassazione con tre motivi.4.

La parte intimata non si è costituita.5.

Con ordinanza n. 6980/2025 depositata in data 16/03/2025 questa Corteha disposto la rinnovazione della notificazione alla parte intimata pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA], che dall’intestazione della sentenzaimpugnata risultava averla difesa davanti al giudice di seconde cure.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, in quanto l’eventuale accoglimento assorbirebbegli altri due motivi di ricorso, occorre affrontare l’esame del terzo motivocon il quale è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degliNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.1.1.

La ricorrente rileva che, dalla lettura della motivazione non è facilericostruire la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto: nel primopassaggio argomentativo viene fatto riferimento alla prescrizionequinquennale delle sanzioni ed interessi, nel secondo passaggioargomentativo si richiamano le cartelle portanti i crediti previdenziali econtributivi e nel terzo passaggio richiama l’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.I passaggi appena evocati non sono legati con percorsi giuridici logici chediano conto dell’effettivo thema decidendum.

Rileva, quindi, che la sentenzaincorra nel vizio di motivazione apparente.1.2.

Il motivo è infondato, dal momento che – come emerge dall’esamedegli altri due motivi di ricorso, su cui v. infra – la stessa parte ricorrenteha enucleato la ratio della sentenza, censurandone asseriti errores inprocedendo e in iudicando.2.

Con il primo motivo di ricorso è stata censurata la violazione dell’art.37 c.p.c. e degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art.360, primo comma, n. 1, c.p.c. – parziale difetto di giurisdizione del giudicetributario in favore del giudice ordinario.2.2.

La ricorrente rileva che la CTR, nel ritenere fondata l’eccezione diprescrizione sollevata dal contribuente con riferimento a tutte e tre lecartelle ha, implicitamente, affermato la propria giurisdizione anche inrelazione alle cartelle n. 119/2007/0010904471/000 (notificata in data06/02/2008 e relativa a sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981)e n. 119/2007/0011895430/00 (notificata in data 22/02/2008 e relativa acrediti INAIL con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2007), nonostantequanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 34351 del 2021) inrelazione alle sanzioni ex legge n. 689 del 1981 e all’art. 2 d.lgs. n. 546 del1992, che non comprende i crediti INAIL.Numero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/20262.2.

Il motivo è fondato: dal ricorso in cassazione (pag. 2) risultacome l’agente della riscossione, nel costituirsi in giudizio davanti allacommissione tributaria provinciale, avesse eccepito il difetto di giurisdizionedel giudice tributario in relazione alle cartelle indicate supra al punto 2.2.In sostanza, stando a quanto si legge nel ricorso in cassazione, l’avviso diintimazione si fondava su tre cartelle, delle quali solo una portava creditierariali e camerali.

Sebbene tale affermazione non collimi, del tutto, conquanto affermato dalla sentenza impugnata (che fa riferimento a quattrocartelle, due delle quali per crediti erariali e altre due per crediti non erariali)è incontestato, comunque, che davanti al giudice di seconde cure, comeemerge nell’incipit della sentenza impugnata fosse stata impugnata unacartella relativa ai crediti erariali.Esaurita tale precisazione occorre rilevare che il giudice di prime cure,dato atto della carenza di giurisdizione per i crediti non tributari, avevadichiarato inammissibile il ricorso e il contribuente nel primo motivod’appello (v. pag. 2-3 della sentenza impugnata) avrebbe lamentato lamancata indicazione del giudice dotato di giurisdizione in alternativa allaCommissione Tributaria Provinciale e il termine per la riassunzione.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, peraltro, che il sig.[OSCURATO:PERSONA] vi avesse provveduto, per evitare conseguenze pregiudizievoli,davanti al Tribunale di Venezia.

Nel dispositivo della sentenza impugnata silegge che: «dichiara la prescrizione delle pretese erariali e annulla lasentenza impugnata».

Deve ritenersi che tale formulazione genericacomprenda tutte le pretese indicate nelle cartelle di pagamento sotteseall’atto d’intimazione impugnato, come emerge dal richiamo della CTR aCass., Sez.

U, n. 23397 del 2016 (pronunciata in una fattispecie relativa acrediti di natura previdenziale).2.3.

Considerato che, in relazione alle cartelle relative a crediti nontributari il contribuente risulta già aver riassunto la causa davanti alTribunale di Venezia la sentenza impugnata deve essere cassata senzaNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026rinvio con riferimento alle cartelle n. 119/2007/0010904471/000 (notificatain data 06/02/2008) e n. 119/2007/0011895430/00 (notificata in data22/02/2008.3.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2946 c.c. e 2948, n. 4, c.c., nonché degli artt. 20 e24 d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1.

Con riferimento alla cartella di pagamento n.119/2008/000972256/000 viene censurata la declaratoria di prescrizione,evidenziando che le pretese sottese a tali cartelle riguardano i crediti perIRPEF, IVA e IRAP, ritenute alla fonte addizionali regionali e comunali,nonché interessi da ritardata iscrizione e le sanzioni da ritardato pagamentodi IVA e IRAP, come da estratto di ruolo riportato a pag. 11-12 del ricorsoin cassazione.La sentenza impugnata, applicando il termine di prescrizione quinquennaleper tali crediti, si pone, ad avviso della ricorrente, in contrasto sia con ledisposizioni di legge (che non prevedono alcuna prescrizione quinquennaleper i crediti portati nella cartella appena richiamata), diversamente daquanto previsto, per i crediti previdenziali, dall’art. 3, comma 9, legge n.335 del 1995.3.2. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

U, n. 23397 del 2016 la ricorrente rilevacome questa Corte, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, abbiaribadito che il termine decennale di prescrizione è la regola per tutti i diritti,salva diversa disposizione di legge (come nel caso dei crediti per contributiprevidenziali).

Non può trovare applicazione neppure l’art. 2948, n. 4, c.c.,che fissa in cinque anni la prescrizione «per tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi», trattandosi di disposizionenon applicabile al credito erariale, che attiene a imposte non periodiche(Cass., n. 24322 del 2014).3.3.

Infine, la ricorrente censura il richiamo errato all’art. 20 d.lgs. n.472 del 1997, norma che opera solo nell’ipotesi in cui l’atto di irrogazioneNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026della sanzione non sia contestuale all’atto di recupero del tributo.Nell’ipotesi in cui la sanzione sia applicata insieme a quest’ultimo trovaapplicazione l’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, secondo il quale«per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sullariscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.»3.4.

Il motivo di ricorso è fondato, con riferimento al termine diprescrizione relativo al pagamento dell’imposta (per il quale vale laprescrizione decennale), ma non in relazione alle sanzioni (per il quale valela prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997).Secondo questa Corte per l’IRPEF, l’IVA e l’IRAP, in mancanza diun'espressa previsione, si applica l'art. 2946 c.c. e non la prescrizione perdecorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

«per tuttociò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», inquanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione acadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non èmai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione inordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 26/06/2020, n.12740; v. anche Cass., 17/12/2019, n. 33266; Cass., 12/11/2010, n.22977; Cass., 09/02/2007, n. 2941).Per il pagamento dell’imposta dovuta a titolo di IRPEF, IVA e IRAP il terminedi prescrizione è, pertanto, quello decennale.3.5.

Diversamente, con riferimento alle sanzioni, a fronte delladisposizione speciale contenuta nell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del1997, non viene in rilievo la regola generale dell’art. 2946 c.c.Occorre, quindi, dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondoil quale l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema didecadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente,disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei creditiderivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specificanorma di legge.Numero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026In senso contrario a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’art. 24 d. lgs. n.472/1997 non prevede una norma espressa che disciplini la prescrizione (odecadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che perla riscossione (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano ledisposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce (Cass.,24/01/2023, n. 2044).

Di conseguenza, in caso di notifica di cartellaesattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su unasentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale vafatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, cosìcome previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass.,08/03/2022, n. 7486; Cass., 22/07/ 2011, n. 16099).4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere rigettato il terzomotivo di ricorso e deve essere accolto il primo motivo con riferimento allecartelle n. 119/2007/0010904471/000 (notificata in data 06/02/2008) e n.119/2007/0011895430/00 (notificata in data 22/02/2008) e la sentenzaimpugnata deve essere cassata senza rinvio con riferimento alle cartelleappena richiamate (senza fissare il termine per la riassunzione davanti algiudice competente già adito dal contribuente, secondo quanto riportatonella sentenza impugnata).

Deve essere accolto, nei termini di cui inmotivazione, anche il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla cartelladi pagamento n. 119/2008/000972256/000 (dando atto chel’identificazione di tale cartella viene fatta secondo quanto riportato a pag.11 e 12 del ricorso in cassazione) e, in relazione, a tale cartella la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto, che deciderà, in diversa composizione anchein ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, limitatamente a tale motivo,cassa la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento alle cartelle n.Numero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026119/2007/0010904471/000 (notificata in data 06/02/2008) e n.119/2007/0011895430/00 (notificata in data 22/02/2008);rigetta il terzo motivo di ricorso;accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione e,limitatamente a tale motivo, con riferimento alla cartella di pagamento n.119/2008/000972256/000 cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 1447/2021 depositata il 26/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Veneto (hinc: CTR), con lasentenza n. 1447/2021 depositata in data 26/11/2021, ha accolto l’appelloproposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 357/2018, con la qualeNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia aveva respinto il ricorsocontro l’intimazione di pagamento dell’agente della riscossione,limitatamente alle pretese di una cartella di Euro 66.508,39, dichiarandoinammissibile il ricorso, stante la mancata contestazione degli attiprodromici. Emerge, poi, dalla lettura della sentenza della CTR che il giudicedi prime cure aveva altresì dichiarato il proprio difetto di giurisdizione inordine ad altre due cartelle di pagamento. Risulta, inoltre, che ilcontribuente aveva contestato, proprio con riferimento a queste ultime duecartelle, la mancata indicazione, nella sentenza di primo grado, del giudicedotato di giurisdizione e del termine per la riassunzione, pur avendoprovveduto a effettuare quest’ultima davanti al Tribunale di Venezia, al finedi evitare conseguenze pregiudizievoli.2. La CTR, richiamando il principio della ragione più liquida, ha ritenutofondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, richiamandoCass., Sez. U, 17/11/2016, n. 23397 e Cass. Sez. U 12/06/2018, n. 12259,dovendosi ritenere che le pretese erariali portate dalle cartelle dipagamento, in mancanza di un titolo giudiziale diventato definitivo, fosseroprescritte.3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso in cassazione con tre motivi.4. La parte intimata non si è costituita.5. Con ordinanza n. 6980/2025 depositata in data 16/03/2025 questa Corteha disposto la rinnovazione della notificazione alla parte intimata pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA], che dall’intestazione della sentenzaimpugnata risultava averla difesa davanti al giudice di seconde cure.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, in quanto l’eventuale accoglimento assorbirebbegli altri due motivi di ricorso, occorre affrontare l’esame del terzo motivocon il quale è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degliNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.1.1. La ricorrente rileva che, dalla lettura della motivazione non è facilericostruire la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto: nel primopassaggio argomentativo viene fatto riferimento alla prescrizionequinquennale delle sanzioni ed interessi, nel secondo passaggioargomentativo si richiamano le cartelle portanti i crediti previdenziali econtributivi e nel terzo passaggio richiama l’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.I passaggi appena evocati non sono legati con percorsi giuridici logici chediano conto dell’effettivo thema decidendum. Rileva, quindi, che la sentenzaincorra nel vizio di motivazione apparente.1.2. Il motivo è infondato, dal momento che – come emerge dall’esamedegli altri due motivi di ricorso, su cui v. infra – la stessa parte ricorrenteha enucleato la ratio della sentenza, censurandone asseriti errores inprocedendo e in iudicando.2. Con il primo motivo di ricorso è stata censurata la violazione dell’art.37 c.p.c. e degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art.360, primo comma, n. 1, c.p.c. – parziale difetto di giurisdizione del giudicetributario in favore del giudice ordinario.2.2. La ricorrente rileva che la CTR, nel ritenere fondata l’eccezione diprescrizione sollevata dal contribuente con riferimento a tutte e tre lecartelle ha, implicitamente, affermato la propria giurisdizione anche inrelazione alle cartelle n. 119/2007/0010904471/000 (notificata in data06/02/2008 e relativa a sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981)e n. 119/2007/0011895430/00 (notificata in data 22/02/2008 e relativa acrediti INAIL con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2007), nonostantequanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 34351 del 2021) inrelazione alle sanzioni ex legge n. 689 del 1981 e all’art. 2 d.lgs. n. 546 del1992, che non comprende i crediti INAIL.Numero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/20262.2. Il motivo è fondato: dal ricorso in cassazione (pag. 2) risultacome l’agente della riscossione, nel costituirsi in giudizio davanti allacommissione tributaria provinciale, avesse eccepito il difetto di giurisdizionedel giudice tributario in relazione alle cartelle indicate supra al punto 2.2.In sostanza, stando a quanto si legge nel ricorso in cassazione, l’avviso diintimazione si fondava su tre cartelle, delle quali solo una portava creditierariali e camerali. Sebbene tale affermazione non collimi, del tutto, conquanto affermato dalla sentenza impugnata (che fa riferimento a quattrocartelle, due delle quali per crediti erariali e altre due per crediti non erariali)è incontestato, comunque, che davanti al giudice di seconde cure, comeemerge nell’incipit della sentenza impugnata fosse stata impugnata unacartella relativa ai crediti erariali.Esaurita tale precisazione occorre rilevare che il giudice di prime cure,dato atto della carenza di giurisdizione per i crediti non tributari, avevadichiarato inammissibile il ricorso e il contribuente nel primo motivod’appello (v. pag. 2-3 della sentenza impugnata) avrebbe lamentato lamancata indicazione del giudice dotato di giurisdizione in alternativa allaCommissione Tributaria Provinciale e il termine per la riassunzione.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, peraltro, che il sig.[OSCURATO:PERSONA] vi avesse provveduto, per evitare conseguenze pregiudizievoli,davanti al Tribunale di Venezia. Nel dispositivo della sentenza impugnata silegge che: «dichiara la prescrizione delle pretese erariali e annulla lasentenza impugnata». Deve ritenersi che tale formulazione genericacomprenda tutte le pretese indicate nelle cartelle di pagamento sotteseall’atto d’intimazione impugnato, come emerge dal richiamo della CTR aCass., Sez. U, n. 23397 del 2016 (pronunciata in una fattispecie relativa acrediti di natura previdenziale).2.3. Considerato che, in relazione alle cartelle relative a crediti nontributari il contribuente risulta già aver riassunto la causa davanti alTribunale di Venezia la sentenza impugnata deve essere cassata senzaNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026rinvio con riferimento alle cartelle n. 119/2007/0010904471/000 (notificatain data 06/02/2008) e n. 119/2007/0011895430/00 (notificata in data22/02/2008.3. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2946 c.c. e 2948, n. 4, c.c., nonché degli artt. 20 e24 d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Con riferimento alla cartella di pagamento n.119/2008/000972256/000 viene censurata la declaratoria di prescrizione,evidenziando che le pretese sottese a tali cartelle riguardano i crediti perIRPEF, IVA e IRAP, ritenute alla fonte addizionali regionali e comunali,nonché interessi da ritardata iscrizione e le sanzioni da ritardato pagamentodi IVA e IRAP, come da estratto di ruolo riportato a pag. 11-12 del ricorsoin cassazione.La sentenza impugnata, applicando il termine di prescrizione quinquennaleper tali crediti, si pone, ad avviso della ricorrente, in contrasto sia con ledisposizioni di legge (che non prevedono alcuna prescrizione quinquennaleper i crediti portati nella cartella appena richiamata), diversamente daquanto previsto, per i crediti previdenziali, dall’art. 3, comma 9, legge n.335 del 1995.3.2. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. U, n. 23397 del 2016 la ricorrente rilevacome questa Corte, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, abbiaribadito che il termine decennale di prescrizione è la regola per tutti i diritti,salva diversa disposizione di legge (come nel caso dei crediti per contributiprevidenziali). Non può trovare applicazione neppure l’art. 2948, n. 4, c.c.,che fissa in cinque anni la prescrizione «per tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi», trattandosi di disposizionenon applicabile al credito erariale, che attiene a imposte non periodiche(Cass., n. 24322 del 2014).3.3. Infine, la ricorrente censura il richiamo errato all’art. 20 d.lgs. n.472 del 1997, norma che opera solo nell’ipotesi in cui l’atto di irrogazioneNumero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026della sanzione non sia contestuale all’atto di recupero del tributo.Nell’ipotesi in cui la sanzione sia applicata insieme a quest’ultimo trovaapplicazione l’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, secondo il quale«per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sullariscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.»3.4. Il motivo di ricorso è fondato, con riferimento al termine diprescrizione relativo al pagamento dell’imposta (per il quale vale laprescrizione decennale), ma non in relazione alle sanzioni (per il quale valela prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997).Secondo questa Corte per l’IRPEF, l’IVA e l’IRAP, in mancanza diun'espressa previsione, si applica l'art. 2946 c.c. e non la prescrizione perdecorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. «per tuttociò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», inquanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione acadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non èmai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione inordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., 26/06/2020, n.12740; v. anche Cass., 17/12/2019, n. 33266; Cass., 12/11/2010, n.22977; Cass., 09/02/2007, n. 2941).Per il pagamento dell’imposta dovuta a titolo di IRPEF, IVA e IRAP il terminedi prescrizione è, pertanto, quello decennale.3.5. Diversamente, con riferimento alle sanzioni, a fronte delladisposizione speciale contenuta nell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del1997, non viene in rilievo la regola generale dell’art. 2946 c.c.Occorre, quindi, dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondoil quale l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema didecadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente,disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei creditiderivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specificanorma di legge.Numero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026In senso contrario a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’art. 24 d. lgs. n.472/1997 non prevede una norma espressa che disciplini la prescrizione (odecadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che perla riscossione (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano ledisposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce (Cass.,24/01/2023, n. 2044). Di conseguenza, in caso di notifica di cartellaesattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su unasentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale vafatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, cosìcome previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass.,08/03/2022, n. 7486; Cass., 22/07/ 2011, n. 16099).4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere rigettato il terzomotivo di ricorso e deve essere accolto il primo motivo con riferimento allecartelle n. 119/2007/0010904471/000 (notificata in data 06/02/2008) e n.119/2007/0011895430/00 (notificata in data 22/02/2008) e la sentenzaimpugnata deve essere cassata senza rinvio con riferimento alle cartelleappena richiamate (senza fissare il termine per la riassunzione davanti algiudice competente già adito dal contribuente, secondo quanto riportatonella sentenza impugnata). Deve essere accolto, nei termini di cui inmotivazione, anche il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla cartelladi pagamento n. 119/2008/000972256/000 (dando atto chel’identificazione di tale cartella viene fatta secondo quanto riportato a pag.11 e 12 del ricorso in cassazione) e, in relazione, a tale cartella la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto, che deciderà, in diversa composizione anchein ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, limitatamente a tale motivo,cassa la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento alle cartelle n.Numero registro generale 13686/2022Numero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 14489/2026Data pubblicazione 15/05/2026119/2007/0010904471/000 (notificata in data 06/02/2008) e n.119/2007/0011895430/00 (notificata in data 22/02/2008);rigetta il terzo motivo di ricorso;accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione e,limitatamente a tale motivo, con riferimento alla cartella di pagamento n.119/2008/000972256/000 cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14489/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris