CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAGNO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 10 marzo 2023 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 186 comma 2, lett. c) e 2 bis e sexies d.lgs. 285/1992, commesso il 6 ottobre 2018. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'avviso di farsi assistere dal difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Insisteva sulla inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti in ordine al tasso alcolemico per mancanza dell'avviso previsto dalla legge. Il ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sono invero inammissibili i motivi che riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ex multis, Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). A ciò va aggiunto che è ormai consolidato il principio per cui l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito ( Sez.4 n. 14621 del 04/02/2021,Rv. 280833 - 01); e che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza (Sez. 4 - n. 35844 del 18/06/2021,Rv. 281976; Sez. 4 - n. 18349 del 29/04/2021,Rv. 281169 - 01, successive al precedente giurisprudenziale citato nei motivi di ricorso). Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado ( si vede in ipotesi di doppia conforme) motivano in modo esauriente e chiaro che, come si evince dalla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nella immediatezza dell'incidente stradale provocato dal ricorrente, era stato dato avviso al predetto ricorrente della possibilità della facoltà di farsi assistere da un difensore dovendo essere sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico. Né è stata mai posta questione alcuna circa eventuali ragioni di inattendibilità del teste. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il Consigliere este