CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26064/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità, in particolare in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, è inammissibile in quanto fondato su argomenti aspecifici e meramente riproduttivi delle stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di evasione, essendosi l'imputato allontanato con coscienza e volontà dal luogo di custodia domiciliare (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è anch'esso inammissibile sia in riferimento al primo profilo, non avendo l'applicazione della recidiva costituito oggetto dei motivi di appello, sia in riferimento al secondo profilo, avendo il giudice del merito escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi precedenti penali specifici dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de