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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:566
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0768 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 9 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 3 – Scelta delle parti – Articolo 6 – Contratto di lavoro – Disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale legge – Collegamento più stretto del contratto di lavoro con un altro paese – Criteri di valutazione – Collegamento più stretto derivante, nell’esecuzione di un contratto di lavoro, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a tale contratto» Nella causa C‑768/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 23 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

, già Pôle emploi Île-de-[OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da J.-J.

Gatineau e

V. Rebeyrol, avocats; – per JA, da

I. Goulet e F. Rocheteau, avocats; – per la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da N. Boullez, avocat; – per il governo francese, da B. Dourthe, F. du Couëdic e T. Lechevallier, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Hottiaux e S. Noë, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( GU 1980, L 266, pag. 1 ; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società per azioni di diritto svizzero con sede sociale in Svizzera, e, dall’altro, JA, uno dei suoi dipendenti, nonché la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già Pôle emploi Île-de-[OSCURATO:PERSONA], in merito alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato tra tale società e JA.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Convenzione di Roma 3 L’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma così recita: «Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti.

La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze.

Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso». 4 L’articolo 6 di tale Convenzione, intitolato «Contratto individuale di lavoro», così dispone: «1.

In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

2. In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

In questo caso si applica la legge di quest’altro paese».

[OSCURATO:PERSONA] I

5 Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 e rettifica in GU 2009, L 309, pag. 87 ; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), ha sostituito la Convenzione di Roma.

Ai sensi dell’articolo 28 di detto regolamento, quest’ultimo si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009. 6 L’articolo 8 del regolamento Roma I, intitolato «Contratti individuali di lavoro», dispone quanto segue: «1.

Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo

3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.

Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.

4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».

Diritto francese 7 Ai sensi dell’articolo L1232-1 del code du travail (codice del lavoro): «Ogni licenziamento per motivi personali è motivato alle condizioni definite dal presente capo.

Il licenziamento deve essere giustificato da una causa reale e seria». 8 L’articolo L1232-2 di detto codice è così formulato: «Il datore di lavoro che intende licenziare un dipendente lo convoca, prima di qualsiasi decisione, ad un colloquio preliminare.

La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o lettera consegnata a mano con attestazione di ricevimento.

Tale lettera indica l’oggetto della convocazione.

Il colloquio preliminare può aver luogo dopo almeno cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della lettera raccomandata o dalla consegna a mano della lettera di convocazione». 9 L’articolo L1232-3 di detto codice stabilisce quanto segue: «Nel corso del colloquio preliminare, il datore di lavoro indica la motivazione della decisione prevista e raccoglie le spiegazioni del dipendente». 10 L’articolo L1232-6 del medesimo codice così dispone: «Qualora il datore di lavoro decida di licenziare un dipendente, gli notifica la sua decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale lettera contiene l’indicazione del motivo o dei motivi invocati dal datore di lavoro.

Essa può essere spedita dopo almeno due giorni lavorativi a decorrere dalla data prevista del colloquio preliminare al licenziamento al quale il dipendente è stato convocato. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 [OSCURATO:PERSONA], la cui attività consiste nella fornitura di servizi informatici alle imprese, ha assunto JA, residente in Francia, in qualità di direttore, a decorrere dal 1 o settembre 2007. 12 Durante l’esecuzione del contratto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e JA, che era soggetto alla legge svizzera, JA risiedeva ed esercitava le sue attività lavorative in Francia.

Con lettera del 25 gennaio 2012, egli è stato licenziato secondo le formalità di risoluzione fissate dal diritto svizzero, il quale non prevede né un colloquio preliminare alla risoluzione di un contratto di lavoro né un obbligo di motivazione della lettera di licenziamento. 13 JA ha contestato la procedura seguita e la fondatezza di tale licenziamento dinanzi al conseil de prud’hommes de Paris (Tribunale del lavoro di Parigi, Francia), il quale, dopo essersi dichiarato competente a conoscere della controversia, ha respinto le sue domande con sentenza del 7 giugno 2016. 14 Adita in appello da JA, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), con sentenza del 29 gennaio 2020, in particolare, ha stabilito che era applicabile alla controversia soltanto il diritto francese, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, ha dichiarato il licenziamento senza causa reale e seria e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a JA somme a titolo risarcitorio. 15 Per dichiarare la legge francese applicabile alla risoluzione del contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha ritenuto che non si potesse derogare contrattualmente alle disposizioni di tale legge riguardanti il colloquio preliminare al licenziamento e l’obbligo di motivazione della lettera di licenziamento, in quanto, in sostanza, il luogo di esecuzione del lavoro era la Francia.

Infatti, poiché il diritto svizzero non prevede né un colloquio preliminare al licenziamento né una motivazione scritta della lettera di licenziamento, JA dovrebbe beneficiare della tutela delle disposizioni imperative della legge francese, più favorevoli in materia di licenziamento, tenuto conto delle garanzie procedurali che esse offrono. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 29 gennaio 2020 dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.

In tale contesto, essa sostiene che la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) si è erroneamente astenuta dal verificare se la legge svizzera non fosse applicabile a causa del collegamento più stretto che il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale presentava con la Svizzera, segnatamente in considerazione della percezione, da parte di JA, di una retribuzione vantaggiosa in franchi svizzeri (CHF) versata su un conto bancario svizzero, dell’iscrizione di JA alle casse sociali svizzere, del suo assoggettamento al regime fiscale vantaggioso applicabile ai lavoratori dipendenti che lavorano in Svizzera nonché della titolarità, in capo a JA, di un indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono cellulare svizzeri. 17 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca una giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) secondo la quale, qualora le parti abbiano designato la legge applicabile al contratto di lavoro e i giudici di merito decidano di escluderla, questi ultimi dovrebbero spiegare, da un lato, che la legge che essi ritengono applicabile è quella del luogo di esecuzione di tale contratto e, dall’altro, che detto contratto non presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello in cui il lavoro è abitualmente svolto. 18 Nell’ambito di tale impugnazione, JA sostiene a sua volta che il fatto che il lavoratore interessato svolga abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese è un elemento di collegamento del contratto a tale paese particolarmente significativo, che può essere escluso solo se esistono elementi di collegamento a un altro paese molto più significativi.

Secondo JA, la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere interpretata nel senso che i giudici di merito dovrebbero altresì verificare se il contratto di lavoro non presenti un collegamento più stretto con un paese diverso dalla Francia, qualora il lavoratore subordinato lavori abitualmente in più paesi. 19 Il giudice del rinvio esprime dubbi per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni imperative della legge francese, più protettive di quelle della legge svizzera, tenuto conto delle circostanze della controversia di cui è investito, nelle quali, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e JA hanno espressamente scelto la legge svizzera per disciplinare il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale e, dall’altro, JA svolgeva abitualmente il suo lavoro in Francia.

A tal riguardo, detto giudice chiede se, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, esso debba esaminare se esista un collegamento più stretto di tale contratto con la Svizzera, tenendo conto anche del collegamento derivante, nell’esecuzione di detto contratto, dalla scelta effettuata dalle parti della legge applicabile a quest’ultimo.

In caso di risposta affermativa, esso chiede se debba escludere le disposizioni della legge francese. 20 In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 6, in fine , della [Convenzione di Roma] debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui le parti abbiano scelto la legge regolatrice del contratto di lavoro, il giudice nazionale deve escludere, ai sensi dell’ultimo capoverso di tale testo, le disposizioni imperative, più protettive di quelle della legge dell’autonomia, della legge che il lavoratore chiede di applicare e che sarebbe applicabile in mancanza di scelta, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, qualora dall’insieme delle circostanze risulti che esiste un collegamento più stretto tra detto contratto e il paese la cui legge è stata scelta dalle parti per regolare il contratto di lavoro. 2) In caso di risposta affermativa, se il giudice nazionale sia tenuto a prendere in considerazione un collegamento più stretto derivante, nell’esecuzione del contratto di lavoro, dalla scelta della legge applicabile ad opera delle parti, o se debba escluderlo al fine di determinare se le disposizioni imperative della legge di un altro paese, invocate dal lavoratore, siano applicabili, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6 della Convenzione di Roma».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 21 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che, qualora le parti scelgano la legge applicabile al contratto di lavoro, il giudice nazionale deve far prevalere tale legge escludendo le disposizioni imperative, più protettive derivanti dalla legge di cui il lavoratore chiede l’applicazione, ancorché quest’ultima sia applicabile, in mancanza di scelta, in forza di detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nell’ipotesi in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze, tale contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a detto contratto. 22 Occorre ricordare che, conformemente alla regola generale contenuta nell’articolo 3 della Convenzione di Roma, un contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. 23 Tuttavia, l’articolo 6 della convenzione in parola detta norme di conflitto speciali relative al contratto individuale di lavoro che derogano a tale regola generale, da un lato, nell’ambito del paragrafo 1 di tale articolo 6, limitando la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile e, dall’altro, nell’ambito del paragrafo 2 di detto articolo 6, fissando i criteri di determinazione di quest’ultima in mancanza di simile scelta (sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punto 34 ). 24 Pertanto, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti conformemente all’articolo 3 della stessa convenzione non può avere il risultato di privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, in forza del paragrafo 2 di detto articolo 6 (sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punto 35 ). 25 Detto paragrafo 2 enuncia i criteri di collegamento del contratto di lavoro in base ai quali deve essere determinata la lex contractus , in mancanza di scelta ad opera delle parti.

Tuttavia, dal rinvio operato dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione di Roma al paragrafo 2 dello stesso articolo 6 risulta che i criteri menzionati in quest’ultimo paragrafo sono pertinenti anche quando le parti hanno scelto la legge applicabile al contratto.

Infatti, anche in tale ipotesi, detti criteri consentono, al fine di garantire al lavoratore, conformemente al menzionato articolo 6, paragrafo 1, la protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in forza di tali criteri, di determinare quale sia quest’ultima legge.

L’applicazione di tali criteri può quindi condurre all’applicazione di una legge diversa da quella scelta dalle parti del contratto (sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punto 36 ). 26 Più precisamente, i due criteri di collegamento del contratto di lavoro previsti all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Roma sono, rispettivamente, in primo luogo, quello del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» e, in subordine, in mancanza di tale luogo, quello della «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore» (sentenza del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd, C‑384/10 , EU:C:2011:842 , punto 26 ). 27 Inoltre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, qualora risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello individuato sulla base dei due criteri suddetti, spetta al giudice nazionale escludere tali criteri e applicare la legge di quest’altro paese (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 36 ). 28 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale può prendere in considerazione ulteriori elementi del rapporto di lavoro, ove appaia che quelli riguardanti l’uno o l’altro dei due criteri di collegamento, sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione di Roma, inducono a ritenere che il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello risultante dall’applicazione di tali due criteri (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 37 e giurisprudenza citata). 29 Tale interpretazione si concilia con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento Roma I, non applicabile al procedimento principale ratione temporis .

Infatti, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3 dello stesso articolo 8, si applica la legge di tale diverso paese (sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 38 e giurisprudenza citata). 30 Occorre rilevare che, sebbene il contenuto dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento Roma I sia poco diverso da quello dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, la sua struttura riflette la volontà del legislatore dell’Unione di chiarire, mediante l’uso di paragrafi distinti, le diverse fasi del ragionamento che il giudice nazionale deve seguire per determinare la legge applicabile in mancanza di una scelta effettuata dalle parti. 31 Nel caso di specie, la prima questione mira, più precisamente, a stabilire se il giudice nazionale debba applicare le disposizioni della legge di un paese con il quale il contratto di lavoro in esame presenta un collegamento più stretto, in circostanze in cui detta legge è parimenti quella scelta dalle parti come legge applicabile a tale contratto. 32 A tal riguardo, occorre, da un lato, osservare che i termini «altro paese», di cui all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, devono essere interpretati con riferimento al «paese» determinato sulla base di uno dei due criteri di collegamento previsti dallo stesso articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b).

Pertanto, la formulazione di dette disposizioni non consente di escludere che tale «altro paese» sia quello la cui legge è stata scelta dalle parti conformemente all’articolo 3 di detta convenzione. 33 Dall’altro lato, al punto 63 della sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans ( C‑485/24 , EU:C:2025:955 ), la Corte ha constatato che «spetta quindi al giudice del rinvio determinare se, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro di cui al procedimento principale presenta un collegamento più stretto con la Francia che con il Lussemburgo, la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a tale contratto».

Ne risulta che la Corte ha espressamente ammesso che tale disposizione possa obbligare il giudice del rinvio a far prevalere la legge scelta dalle parti come legge applicabile al contratto di lavoro in esame, qualora quest’ultimo presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta a tal fine. 34 Inoltre, la Corte ha anche precisato che, poiché l’obiettivo dell’articolo 6 della Convenzione di Roma è assicurare una migliore tutela al lavoratore, detto articolo 6 deve garantire che sia applicata al contratto di lavoro la legge del paese con il quale tale contratto presenta il criterio di collegamento più stretto.

Orbene, tale interpretazione non deve necessariamente condurre all’applicazione, in tutti i casi, della legge più favorevole per il lavoratore (sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 34 ).

In altri termini, l’applicazione della legge del paese con il quale il contratto presenta un collegamento più stretto consente di garantire una migliore tutela del lavoratore, senza che tale legge sia necessariamente la più favorevole per quest’ultimo. 35 Pertanto, nel caso di specie, qualora dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale presenta un collegamento più stretto con la Svizzera, la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a tale contratto, rispetto alla Francia, dove JA, in esecuzione di detto contratto, svolgeva abitualmente il suo lavoro, il giudice del rinvio dovrebbe escludere, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, le disposizioni imperative della legge francese, più protettive di quelle della legge svizzera. 36 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma deve essere interpretato nel senso che, qualora le parti scelgano la legge applicabile al contratto di lavoro, il giudice nazionale deve far prevalere tale legge escludendo le disposizioni imperative, più protettive derivanti dalla legge di cui il lavoratore chiede l’applicazione e che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, in forza di detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nell’ipotesi in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze, tale contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a detto contratto.

Sulla seconda questione 37 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se siano applicabili le disposizioni imperative della legge di un paese diverso da quello contemplato in detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione il collegamento più stretto che, nell’esecuzione di un contratto di lavoro, risulta dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a tale contratto, o se debba escluderlo. 38 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per valutare il collegamento che un contratto di lavoro presenta con un paese diverso da quello in cui il lavoratore interessato svolge abitualmente il suo lavoro o da quello dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro.

A tal riguardo, esso deve valutare quello o quelli di tali elementi che, a suo avviso, risultano maggiormente significativi.

Detto giudice non può tuttavia automaticamente concludere che il criterio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) o b), della Convenzione di Roma debba essere escluso per il solo fatto che le altre circostanze pertinenti, oltre al luogo di lavoro effettivo o al paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, designano in base al loro numero un altro paese (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 40 ). 39 Peraltro, la Corte ha già constatato che, tra gli elementi significativi di collegamento, occorre in particolare prendere in considerazione il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale ed ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità.

Inoltre, il giudice nazionale deve tenere conto anche dell’insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 41 ). 40 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede, più precisamente, se gli elementi da prendere in considerazione per individuare il paese che presenta un collegamento più stretto con il contratto di lavoro, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, debbano includere anche quelli derivanti, nell’esecuzione del contratto di lavoro, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a tale contratto. 41 Al fine di rispondere a tale questione, occorre anzitutto indicare che da detta disposizione si evince che, per valutare se un contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un altro paese, occorre tener conto dell’«insieme delle circostanze».

Il tenore letterale di detta disposizione non consente quindi di escludere da tale valutazione gli elementi che derivano, nell’esecuzione di tale contratto di lavoro, dalla legge scelta dalle parti come legge applicabile a quest’ultimo. 42 Occorre poi ricordare che, poiché l’obiettivo della Convenzione di Roma nel suo insieme è quello di aumentare il livello di certezza del diritto rafforzando la fiducia nella stabilità dei rapporti tra le parti di un contratto di lavoro, il che presuppone che il sistema di determinazione della legge applicabile sia chiaro e che quest’ultima sia prevedibile con un certo grado di certezza, l’applicazione del criterio di collegamento previsto all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, di tale convenzione deve fondarsi, conformemente al requisito di certezza del diritto e di prevedibilità, su elementi oggettivi (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punti 61 e 62 ). 43 Pertanto, la scelta, ad opera delle parti di un contratto di lavoro, della legge ad esso applicabile non può costituire in quanto tale un criterio che può essere preso in considerazione al fine di determinare se tale contratto presenti il collegamento più stretto con un paese diverso da quello in cui il lavoratore interessato svolge abitualmente il suo lavoro o da quello dove si trova la sede che ha proceduto ad assumerlo. 44 Infine, per quanto riguarda più in particolare l’obiettivo dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, esso consiste nell’assicurare una migliore tutela al lavoratore, considerato tradizionalmente come la parte più debole sotto l’aspetto socio-economico nell’ambito di un rapporto di lavoro, tenuto conto del vincolo di subordinazione che caratterizza un siffatto rapporto (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch, C‑29/10 , EU:C:2011:151 , punto 40 ).

L’obiettivo di tale articolo 6 è quindi quello di prevenire il rischio che un datore di lavoro imponga a un lavoratore l’applicazione di una legge di un paese che non ha alcuna relazione oggettiva con la realtà del rapporto contrattuale intercorrente tra gli stessi. 45 Orbene, al fine di garantire che il rapporto contrattuale delle parti di un contratto di lavoro sia disciplinato da una legge di un paese che rifletta al meglio la realtà di tale rapporto, occorre tener conto di tutti gli elementi oggettivi che caratterizzano un siffatto rapporto, compresi quelli derivanti dalla scelta, ad opera delle parti di tale contratto, della legge applicabile a quest’ultimo. 46 Per contro, nell’ambito di una siffatta valutazione globale, il peso attribuito a ciascuno degli elementi del rapporto di lavoro di cui trattasi può variare.

Spetta quindi al giudice nazionale ponderare, secondo la loro importanza e la loro pertinenza, ciascuno degli elementi che gli sono sottoposti e, tra questi ultimi, valutare quello o quelli che appaiono come i più significativi, indipendentemente dal loro numero.

A tal riguardo, al fine di prevenire la strumentalizzazione, da parte del datore di lavoro, dei criteri di collegamento del contratto di lavoro, il giudice nazionale dovrebbe in particolare esaminare se detti elementi siano stati decisi di comune accordo o se siano stati imposti al lavoratore dal datore di lavoro. 47 Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale presenta un collegamento più stretto con la Francia o con la Svizzera.

Nell’ambito di tale esame, detto giudice dovrà tener conto di tutti gli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in esame e procedere alla loro ponderazione al fine di determinare il paese la cui legge riflette al meglio la realtà di tale rapporto. 48 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se un contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un paese diverso da quello contemplato nello stesso articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), il giudice nazionale deve tener conto, nell’ambito di una valutazione globale, dell’insieme degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in esame, compresi quelli derivanti, nell’esecuzione di tale contratto, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a detto contratto.

Nell’ambito di tale valutazione globale, spetta a detto giudice procedere ad una ponderazione adeguata di tali elementi.

Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che: qualora le parti scelgano la legge applicabile al contratto di lavoro, il giudice nazionale deve far prevalere tale legge escludendo le disposizioni imperative più protettive derivanti dalla legge di cui il lavoratore chiede l’applicazione e che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, in forza di detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nell’ipotesi in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze, tale contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a detto contratto. 2) L’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che: al fine di determinare se un contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un paese diverso da quello contemplato nello stesso articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), il giudice nazionale deve tener conto, nell’ambito di una valutazione globale, dell’insieme degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in esame, compresi quelli derivanti, nell’esecuzione di tale contratto, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a detto contratto.

Nell’ambito di tale valutazione globale, spetta a detto giudice procedere ad una ponderazione adeguata di tali elementi.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il françese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0768 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 9 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 3 – Scelta delle parti – Articolo 6 – Contratto di lavoro – Disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale legge – Collegamento più stretto del contratto di lavoro con un altro paese – Criteri di valutazione – Collegamento più stretto derivante, nell’esecuzione di un contratto di lavoro, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a tale contratto» Nella causa C‑768/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 23 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , già Pôle emploi Île-de-[OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da J.-J. Gatineau e V. Rebeyrol, avocats; – per JA, da I. Goulet e F. Rocheteau, avocats; – per la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da N. Boullez, avocat; – per il governo francese, da B. Dourthe, F. du Couëdic e T. Lechevallier, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Hottiaux e S. Noë, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( GU 1980, L 266, pag. 1 ; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società per azioni di diritto svizzero con sede sociale in Svizzera, e, dall’altro, JA, uno dei suoi dipendenti, nonché la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già Pôle emploi Île-de-[OSCURATO:PERSONA], in merito alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato tra tale società e JA. Contesto normativo Diritto dell’Unione Convenzione di Roma 3 L’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma così recita: «Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso». 4 L’articolo 6 di tale Convenzione, intitolato «Contratto individuale di lavoro», così dispone: «1.   In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2. 2.   In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese». [OSCURATO:PERSONA] I 5 Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 e rettifica in GU 2009, L 309, pag. 87 ; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), ha sostituito la Convenzione di Roma. Ai sensi dell’articolo 28 di detto regolamento, quest’ultimo si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009. 6 L’articolo 8 del regolamento Roma I, intitolato «Contratti individuali di lavoro», dispone quanto segue: «1.   Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. 3.   Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4.   Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese». Diritto francese 7 Ai sensi dell’articolo L1232-1 del code du travail (codice del lavoro): «Ogni licenziamento per motivi personali è motivato alle condizioni definite dal presente capo. Il licenziamento deve essere giustificato da una causa reale e seria». 8 L’articolo L1232-2 di detto codice è così formulato: «Il datore di lavoro che intende licenziare un dipendente lo convoca, prima di qualsiasi decisione, ad un colloquio preliminare. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o lettera consegnata a mano con attestazione di ricevimento. Tale lettera indica l’oggetto della convocazione. Il colloquio preliminare può aver luogo dopo almeno cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della lettera raccomandata o dalla consegna a mano della lettera di convocazione». 9 L’articolo L1232-3 di detto codice stabilisce quanto segue: «Nel corso del colloquio preliminare, il datore di lavoro indica la motivazione della decisione prevista e raccoglie le spiegazioni del dipendente». 10 L’articolo L1232-6 del medesimo codice così dispone: «Qualora il datore di lavoro decida di licenziare un dipendente, gli notifica la sua decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale lettera contiene l’indicazione del motivo o dei motivi invocati dal datore di lavoro. Essa può essere spedita dopo almeno due giorni lavorativi a decorrere dalla data prevista del colloquio preliminare al licenziamento al quale il dipendente è stato convocato. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 [OSCURATO:PERSONA], la cui attività consiste nella fornitura di servizi informatici alle imprese, ha assunto JA, residente in Francia, in qualità di direttore, a decorrere dal 1 o settembre 2007. 12 Durante l’esecuzione del contratto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e JA, che era soggetto alla legge svizzera, JA risiedeva ed esercitava le sue attività lavorative in Francia. Con lettera del 25 gennaio 2012, egli è stato licenziato secondo le formalità di risoluzione fissate dal diritto svizzero, il quale non prevede né un colloquio preliminare alla risoluzione di un contratto di lavoro né un obbligo di motivazione della lettera di licenziamento. 13 JA ha contestato la procedura seguita e la fondatezza di tale licenziamento dinanzi al conseil de prud’hommes de Paris (Tribunale del lavoro di Parigi, Francia), il quale, dopo essersi dichiarato competente a conoscere della controversia, ha respinto le sue domande con sentenza del 7 giugno 2016. 14 Adita in appello da JA, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), con sentenza del 29 gennaio 2020, in particolare, ha stabilito che era applicabile alla controversia soltanto il diritto francese, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, ha dichiarato il licenziamento senza causa reale e seria e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a JA somme a titolo risarcitorio. 15 Per dichiarare la legge francese applicabile alla risoluzione del contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha ritenuto che non si potesse derogare contrattualmente alle disposizioni di tale legge riguardanti il colloquio preliminare al licenziamento e l’obbligo di motivazione della lettera di licenziamento, in quanto, in sostanza, il luogo di esecuzione del lavoro era la Francia. Infatti, poiché il diritto svizzero non prevede né un colloquio preliminare al licenziamento né una motivazione scritta della lettera di licenziamento, JA dovrebbe beneficiare della tutela delle disposizioni imperative della legge francese, più favorevoli in materia di licenziamento, tenuto conto delle garanzie procedurali che esse offrono. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 29 gennaio 2020 dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio. In tale contesto, essa sostiene che la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) si è erroneamente astenuta dal verificare se la legge svizzera non fosse applicabile a causa del collegamento più stretto che il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale presentava con la Svizzera, segnatamente in considerazione della percezione, da parte di JA, di una retribuzione vantaggiosa in franchi svizzeri (CHF) versata su un conto bancario svizzero, dell’iscrizione di JA alle casse sociali svizzere, del suo assoggettamento al regime fiscale vantaggioso applicabile ai lavoratori dipendenti che lavorano in Svizzera nonché della titolarità, in capo a JA, di un indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono cellulare svizzeri. 17 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca una giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) secondo la quale, qualora le parti abbiano designato la legge applicabile al contratto di lavoro e i giudici di merito decidano di escluderla, questi ultimi dovrebbero spiegare, da un lato, che la legge che essi ritengono applicabile è quella del luogo di esecuzione di tale contratto e, dall’altro, che detto contratto non presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello in cui il lavoro è abitualmente svolto. 18 Nell’ambito di tale impugnazione, JA sostiene a sua volta che il fatto che il lavoratore interessato svolga abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese è un elemento di collegamento del contratto a tale paese particolarmente significativo, che può essere escluso solo se esistono elementi di collegamento a un altro paese molto più significativi. Secondo JA, la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere interpretata nel senso che i giudici di merito dovrebbero altresì verificare se il contratto di lavoro non presenti un collegamento più stretto con un paese diverso dalla Francia, qualora il lavoratore subordinato lavori abitualmente in più paesi. 19 Il giudice del rinvio esprime dubbi per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni imperative della legge francese, più protettive di quelle della legge svizzera, tenuto conto delle circostanze della controversia di cui è investito, nelle quali, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e JA hanno espressamente scelto la legge svizzera per disciplinare il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale e, dall’altro, JA svolgeva abitualmente il suo lavoro in Francia. A tal riguardo, detto giudice chiede se, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, esso debba esaminare se esista un collegamento più stretto di tale contratto con la Svizzera, tenendo conto anche del collegamento derivante, nell’esecuzione di detto contratto, dalla scelta effettuata dalle parti della legge applicabile a quest’ultimo. In caso di risposta affermativa, esso chiede se debba escludere le disposizioni della legge francese. 20 In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 6, in fine , della [Convenzione di Roma] debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui le parti abbiano scelto la legge regolatrice del contratto di lavoro, il giudice nazionale deve escludere, ai sensi dell’ultimo capoverso di tale testo, le disposizioni imperative, più protettive di quelle della legge dell’autonomia, della legge che il lavoratore chiede di applicare e che sarebbe applicabile in mancanza di scelta, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, qualora dall’insieme delle circostanze risulti che esiste un collegamento più stretto tra detto contratto e il paese la cui legge è stata scelta dalle parti per regolare il contratto di lavoro. 2) In caso di risposta affermativa, se il giudice nazionale sia tenuto a prendere in considerazione un collegamento più stretto derivante, nell’esecuzione del contratto di lavoro, dalla scelta della legge applicabile ad opera delle parti, o se debba escluderlo al fine di determinare se le disposizioni imperative della legge di un altro paese, invocate dal lavoratore, siano applicabili, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6 della Convenzione di Roma». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 21 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che, qualora le parti scelgano la legge applicabile al contratto di lavoro, il giudice nazionale deve far prevalere tale legge escludendo le disposizioni imperative, più protettive derivanti dalla legge di cui il lavoratore chiede l’applicazione, ancorché quest’ultima sia applicabile, in mancanza di scelta, in forza di detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nell’ipotesi in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze, tale contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a detto contratto. 22 Occorre ricordare che, conformemente alla regola generale contenuta nell’articolo 3 della Convenzione di Roma, un contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. 23 Tuttavia, l’articolo 6 della convenzione in parola detta norme di conflitto speciali relative al contratto individuale di lavoro che derogano a tale regola generale, da un lato, nell’ambito del paragrafo 1 di tale articolo 6, limitando la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile e, dall’altro, nell’ambito del paragrafo 2 di detto articolo 6, fissando i criteri di determinazione di quest’ultima in mancanza di simile scelta (sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punto 34 ). 24 Pertanto, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti conformemente all’articolo 3 della stessa convenzione non può avere il risultato di privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, in forza del paragrafo 2 di detto articolo 6 (sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punto 35 ). 25 Detto paragrafo 2 enuncia i criteri di collegamento del contratto di lavoro in base ai quali deve essere determinata la lex contractus , in mancanza di scelta ad opera delle parti. Tuttavia, dal rinvio operato dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione di Roma al paragrafo 2 dello stesso articolo 6 risulta che i criteri menzionati in quest’ultimo paragrafo sono pertinenti anche quando le parti hanno scelto la legge applicabile al contratto. Infatti, anche in tale ipotesi, detti criteri consentono, al fine di garantire al lavoratore, conformemente al menzionato articolo 6, paragrafo 1, la protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in forza di tali criteri, di determinare quale sia quest’ultima legge. L’applicazione di tali criteri può quindi condurre all’applicazione di una legge diversa da quella scelta dalle parti del contratto (sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punto 36 ). 26 Più precisamente, i due criteri di collegamento del contratto di lavoro previsti all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Roma sono, rispettivamente, in primo luogo, quello del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» e, in subordine, in mancanza di tale luogo, quello della «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore» (sentenza del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd, C‑384/10 , EU:C:2011:842 , punto 26 ). 27 Inoltre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, qualora risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello individuato sulla base dei due criteri suddetti, spetta al giudice nazionale escludere tali criteri e applicare la legge di quest’altro paese (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 36 ). 28 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale può prendere in considerazione ulteriori elementi del rapporto di lavoro, ove appaia che quelli riguardanti l’uno o l’altro dei due criteri di collegamento, sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione di Roma, inducono a ritenere che il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello risultante dall’applicazione di tali due criteri (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 37 e giurisprudenza citata). 29 Tale interpretazione si concilia con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento Roma I, non applicabile al procedimento principale ratione temporis . Infatti, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3 dello stesso articolo 8, si applica la legge di tale diverso paese (sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 38 e giurisprudenza citata). 30 Occorre rilevare che, sebbene il contenuto dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento Roma I sia poco diverso da quello dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, la sua struttura riflette la volontà del legislatore dell’Unione di chiarire, mediante l’uso di paragrafi distinti, le diverse fasi del ragionamento che il giudice nazionale deve seguire per determinare la legge applicabile in mancanza di una scelta effettuata dalle parti. 31 Nel caso di specie, la prima questione mira, più precisamente, a stabilire se il giudice nazionale debba applicare le disposizioni della legge di un paese con il quale il contratto di lavoro in esame presenta un collegamento più stretto, in circostanze in cui detta legge è parimenti quella scelta dalle parti come legge applicabile a tale contratto. 32 A tal riguardo, occorre, da un lato, osservare che i termini «altro paese», di cui all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, devono essere interpretati con riferimento al «paese» determinato sulla base di uno dei due criteri di collegamento previsti dallo stesso articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b). Pertanto, la formulazione di dette disposizioni non consente di escludere che tale «altro paese» sia quello la cui legge è stata scelta dalle parti conformemente all’articolo 3 di detta convenzione. 33 Dall’altro lato, al punto 63 della sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans ( C‑485/24 , EU:C:2025:955 ), la Corte ha constatato che «spetta quindi al giudice del rinvio determinare se, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro di cui al procedimento principale presenta un collegamento più stretto con la Francia che con il Lussemburgo, la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a tale contratto». Ne risulta che la Corte ha espressamente ammesso che tale disposizione possa obbligare il giudice del rinvio a far prevalere la legge scelta dalle parti come legge applicabile al contratto di lavoro in esame, qualora quest’ultimo presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta a tal fine. 34 Inoltre, la Corte ha anche precisato che, poiché l’obiettivo dell’articolo 6 della Convenzione di Roma è assicurare una migliore tutela al lavoratore, detto articolo 6 deve garantire che sia applicata al contratto di lavoro la legge del paese con il quale tale contratto presenta il criterio di collegamento più stretto. Orbene, tale interpretazione non deve necessariamente condurre all’applicazione, in tutti i casi, della legge più favorevole per il lavoratore (sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 34 ). In altri termini, l’applicazione della legge del paese con il quale il contratto presenta un collegamento più stretto consente di garantire una migliore tutela del lavoratore, senza che tale legge sia necessariamente la più favorevole per quest’ultimo. 35 Pertanto, nel caso di specie, qualora dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale presenta un collegamento più stretto con la Svizzera, la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a tale contratto, rispetto alla Francia, dove JA, in esecuzione di detto contratto, svolgeva abitualmente il suo lavoro, il giudice del rinvio dovrebbe escludere, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, le disposizioni imperative della legge francese, più protettive di quelle della legge svizzera. 36 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma deve essere interpretato nel senso che, qualora le parti scelgano la legge applicabile al contratto di lavoro, il giudice nazionale deve far prevalere tale legge escludendo le disposizioni imperative, più protettive derivanti dalla legge di cui il lavoratore chiede l’applicazione e che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, in forza di detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nell’ipotesi in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze, tale contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a detto contratto. Sulla seconda questione 37 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se siano applicabili le disposizioni imperative della legge di un paese diverso da quello contemplato in detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione il collegamento più stretto che, nell’esecuzione di un contratto di lavoro, risulta dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a tale contratto, o se debba escluderlo. 38 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per valutare il collegamento che un contratto di lavoro presenta con un paese diverso da quello in cui il lavoratore interessato svolge abitualmente il suo lavoro o da quello dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro. A tal riguardo, esso deve valutare quello o quelli di tali elementi che, a suo avviso, risultano maggiormente significativi. Detto giudice non può tuttavia automaticamente concludere che il criterio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) o b), della Convenzione di Roma debba essere escluso per il solo fatto che le altre circostanze pertinenti, oltre al luogo di lavoro effettivo o al paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, designano in base al loro numero un altro paese (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 40 ). 39 Peraltro, la Corte ha già constatato che, tra gli elementi significativi di collegamento, occorre in particolare prendere in considerazione il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale ed ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità. Inoltre, il giudice nazionale deve tenere conto anche dell’insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punto 41 ). 40 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede, più precisamente, se gli elementi da prendere in considerazione per individuare il paese che presenta un collegamento più stretto con il contratto di lavoro, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, debbano includere anche quelli derivanti, nell’esecuzione del contratto di lavoro, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a tale contratto. 41 Al fine di rispondere a tale questione, occorre anzitutto indicare che da detta disposizione si evince che, per valutare se un contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un altro paese, occorre tener conto dell’«insieme delle circostanze». Il tenore letterale di detta disposizione non consente quindi di escludere da tale valutazione gli elementi che derivano, nell’esecuzione di tale contratto di lavoro, dalla legge scelta dalle parti come legge applicabile a quest’ultimo. 42 Occorre poi ricordare che, poiché l’obiettivo della Convenzione di Roma nel suo insieme è quello di aumentare il livello di certezza del diritto rafforzando la fiducia nella stabilità dei rapporti tra le parti di un contratto di lavoro, il che presuppone che il sistema di determinazione della legge applicabile sia chiaro e che quest’ultima sia prevedibile con un certo grado di certezza, l’applicazione del criterio di collegamento previsto all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, di tale convenzione deve fondarsi, conformemente al requisito di certezza del diritto e di prevedibilità, su elementi oggettivi (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2025, Locatrans, C‑485/24 , EU:C:2025:955 , punti 61 e 62 ). 43 Pertanto, la scelta, ad opera delle parti di un contratto di lavoro, della legge ad esso applicabile non può costituire in quanto tale un criterio che può essere preso in considerazione al fine di determinare se tale contratto presenti il collegamento più stretto con un paese diverso da quello in cui il lavoratore interessato svolge abitualmente il suo lavoro o da quello dove si trova la sede che ha proceduto ad assumerlo. 44 Infine, per quanto riguarda più in particolare l’obiettivo dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, esso consiste nell’assicurare una migliore tutela al lavoratore, considerato tradizionalmente come la parte più debole sotto l’aspetto socio-economico nell’ambito di un rapporto di lavoro, tenuto conto del vincolo di subordinazione che caratterizza un siffatto rapporto (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch, C‑29/10 , EU:C:2011:151 , punto 40 ). L’obiettivo di tale articolo 6 è quindi quello di prevenire il rischio che un datore di lavoro imponga a un lavoratore l’applicazione di una legge di un paese che non ha alcuna relazione oggettiva con la realtà del rapporto contrattuale intercorrente tra gli stessi. 45 Orbene, al fine di garantire che il rapporto contrattuale delle parti di un contratto di lavoro sia disciplinato da una legge di un paese che rifletta al meglio la realtà di tale rapporto, occorre tener conto di tutti gli elementi oggettivi che caratterizzano un siffatto rapporto, compresi quelli derivanti dalla scelta, ad opera delle parti di tale contratto, della legge applicabile a quest’ultimo. 46 Per contro, nell’ambito di una siffatta valutazione globale, il peso attribuito a ciascuno degli elementi del rapporto di lavoro di cui trattasi può variare. Spetta quindi al giudice nazionale ponderare, secondo la loro importanza e la loro pertinenza, ciascuno degli elementi che gli sono sottoposti e, tra questi ultimi, valutare quello o quelli che appaiono come i più significativi, indipendentemente dal loro numero. A tal riguardo, al fine di prevenire la strumentalizzazione, da parte del datore di lavoro, dei criteri di collegamento del contratto di lavoro, il giudice nazionale dovrebbe in particolare esaminare se detti elementi siano stati decisi di comune accordo o se siano stati imposti al lavoratore dal datore di lavoro. 47 Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma, dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale presenta un collegamento più stretto con la Francia o con la Svizzera. Nell’ambito di tale esame, detto giudice dovrà tener conto di tutti gli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in esame e procedere alla loro ponderazione al fine di determinare il paese la cui legge riflette al meglio la realtà di tale rapporto. 48 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione di Roma deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se un contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un paese diverso da quello contemplato nello stesso articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), il giudice nazionale deve tener conto, nell’ambito di una valutazione globale, dell’insieme degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in esame, compresi quelli derivanti, nell’esecuzione di tale contratto, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a detto contratto. Nell’ambito di tale valutazione globale, spetta a detto giudice procedere ad una ponderazione adeguata di tali elementi. Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che: qualora le parti scelgano la legge applicabile al contratto di lavoro, il giudice nazionale deve far prevalere tale legge escludendo le disposizioni imperative più protettive derivanti dalla legge di cui il lavoratore chiede l’applicazione e che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, in forza di detto articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nell’ipotesi in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze, tale contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con il paese la cui legge è stata scelta dalle parti come legge applicabile a detto contratto. 2) L’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che: al fine di determinare se un contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un paese diverso da quello contemplato nello stesso articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), il giudice nazionale deve tener conto, nell’ambito di una valutazione globale, dell’insieme degli elementi oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in esame, compresi quelli derivanti, nell’esecuzione di tale contratto, dalla scelta, ad opera delle parti, della legge applicabile a detto contratto. Nell’ambito di tale valutazione globale, spetta a detto giudice procedere ad una ponderazione adeguata di tali elementi. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il françese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris