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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26294/2022

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o la seguente ORDINANZA I PiZe.0 CAA-0 k& sul ricorso 16520-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N.S. [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3216/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16520 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che:

1. in relazione alla clausola penale contenuta in un contratto di locazione concluso dalla società [OSCURATO:SOCIETA] -odierna controricorrente, locatrice- con la [OSCURATO:SOCIETA], per il caso di ritardo nella restituzioni dei bene locato, l'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'art.21, comma 1, del d.P.R.131/86, ha provveduto al recupero dell'imposta di registro della misura fissa ai sensi degli articoli 27 TUIR e 11 tariffa prima parte, oltre sanzioni;

2. la CTR ha annullato l'avviso ritenendo che alla clausola penale non sia applicabile l'art. 21, comma 1, del d.P.R.131/86 essendo detta clausola, per la sua intrinseca natura, correlata al contenuto essenziale del contratto di locazione e pertanto non autonomamente tassabille;

3. 'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza denunciando violazione degli artt. 21 e 27 d.P.R. 131/86 e degli artt. 1382 e 1591 c.c.; considerato che:

1. in relazione alla questione sollevata dalla ricorrente non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA I PiZe.0 CAA-0 k& sul ricorso 16520-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N.S. [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3216/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16520 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1. in relazione alla clausola penale contenuta in un contratto di locazione concluso dalla società [OSCURATO:SOCIETA] -odierna controricorrente, locatrice- con la [OSCURATO:SOCIETA], per il caso di ritardo nella restituzioni dei bene locato, l'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'art.21, comma 1, del d.P.R.131/86, ha provveduto al recupero dell'imposta di registro della misura fissa ai sensi degli articoli 27 TUIR e 11 tariffa prima parte, oltre sanzioni; 2. la CTR ha annullato l'avviso ritenendo che alla clausola penale non sia applicabile l'art. 21, comma 1, del d.P.R.131/86 essendo detta clausola, per la sua intrinseca natura, correlata al contenuto essenziale del contratto di locazione e pertanto non autonomamente tassabille; 3. 'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza denunciando violazione degli artt. 21 e 27 d.P.R. 131/86 e degli artt. 1382 e 1591 c.c.; considerato che: 1. in relazione alla questione sollevata dalla ricorrente non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.; 2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno
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