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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12521/2026

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rile;Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI che ha concluso perla competenza della Corte d’appello di XXXXXXX;Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lacompetenza della Corte d’appello di XXXXXXX;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in data 23 dicembre 2025, il Tribunale di XXXXXXX – Sezionemisure di prevenzione ha sollevato conflitto negativo di competenza con la Corte d’appello diXXXXXXX in relazione all’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto allamisura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con la qualerichiedeva di incontrare il proprio figlio minore, in deroga alla prescrizione impostagli.1.1.

Il Tribunale di XXXXXXX ha evidenziato di essere stato investito della competenzaa seguito dell’ordinanza della Corte d’appello in data 19 dicembre 2025 che, ritenendoapplicabile l’art. 12 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si è spogliata dellacompetenza a provvedere sull’istanza in favore del giudice di primo grado.1.2.

Il Tribunale di XXXXXXX ha rilevato che l’istanza, presentata alla Corte d’appelloinnanzi alla quale pende il giudizio di impugnazione avverso la misura di prevenzioneapplicata in data 2 maggio 2025, rientra nella competenza di detto giudice davanti al qualepende il procedimento, alla luce della regola generale stabilita dall’art. 11 d.lgs. n. 159 del2011, piuttosto che davanti al tribunale ex art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011, non essendoapplicabile la speciale competenza ivi prevista che riguarda unicamente le modifiche dellamisura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.2.

La Corte d’appello di XXXXXXX, altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenireosservazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto è ammissibile in quanto due giudici hanno contemporaneamente ricusatodi provvedere sulla medesima richiesta, indicando ciascuno la competenza dell'altro e cosìdando luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen.1.1.

Nel caso di specie la competenza spetta alla Corte d’appello di XXXXXXX.2.

La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che: «lacompetenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti auna misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misuranei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza diimpugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare lapericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare iconseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa»(Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, Confl. comp. in proc.

Careri, Rv. 247456 – 01;recentemente, Sez. 1, n. 26849 del 21/05/2024, Confl. competenza Tribunale Di XXXXXXX,Rv. 286605 – 01).2.1.

In tutte le decisioni indicate, si è opportunamente sottolineato che la competenzadel tribunale a riconsiderare la misura di prevenzione, interessata dalla domanda di revoca,modificazione o aggravamento, presuppone la definitività della decisione impositiva,grado, e a fronte di misura (provvisoriamente esecutiva, ma) ancora in predicato, l'oggettodella domanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame della pericolositàdel proposto, intestato al giudice superiore, sicché la competenza è attratta in capo aquest'ultimo.2.2.

Si prende atto della pronuncia di segno contrario (Sez. 2, n. 22915 del 10/05/2024,Costantino, Rv. 286702 – 01, secondo la quale «in tema di misure di prevenzione personale,competente a decidere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo,basata sulla sopravvenuta attenuazione o cessazione della pericolosità sociale è, ex art. 11,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale che ha disposto la misura, in quanto lacompetenza della corte di appello, in qualità di giudice dell'impugnazione, ricorre nel solocaso in cui sia dedotta l'iniziale insussistenza delle condizioni che avevano fondatol'adozione della misura stessa»).

Essa, peraltro, ha avuto ad oggetto, non l'autorizzazione,modificativa delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione, richiesta nella pendenzadel procedimento in grado di appello (come è nel caso qui in esame), bensì la revoca toutcourt della misura di prevenzione applicata in primo grado (revoca in quel procedimentonegata).In ogni caso, il Collegio ritiene coerente aderire alla consolidata giurisprudenza dilegittimità che corrobora il principio qui riaffermato: Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013,Masotina, Rv. 256159 – 01: «in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nelprocedimento di prevenzione, non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio dielementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere unadel 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 – 01: «nel procedimento di prevenzione di appello,con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità dellapericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma lamotivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi digiudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamentodello stesso giudizio di pericolosità (nella specie oltre undici anni)»; Sez. 5, n. 48095 del18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038 – 01: «nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effettolimitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio dielementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazionedella pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento»; Sez. 1, n. 25474 del14/01/2021, conflitto competenza Tribunale Trieste, Rv. 281445 – 01: «nel procedimento diprevenzione finalizzato all'applicazione di una misura di carattere personale, in caso dipendenza del giudizio in grado d'appello, spetta alla corte d'appello, e non al tribunale, lacompetenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura correlataall'emersione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159»; Sez. 1, n. 43878 del 09/09/2022, conflitto competenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283744 – 01: «in tema di misure di prevenzione personali, spetta al giudice del gravame,pendente l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura, la competenza adecidere sull'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto all'esito dellacessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159»).Optare, sopratutto nel caso del vaglio di istanze di modifica puntuativa delle prescrizioniaccedenti alla misura di prevenzione nel corso del procedimento di appello, per lacompetenza del Tribunale condurrebbe, d'altro canto, a una indubbia frizione con il principiodi concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111Cost.Ne deriverebbe, peraltro, un ingiustificato frazionamento della cognizione del giudiceprocedente a seconda che gli elementi dedotti in appello riguardino l’iniziale sussistenzadelle condizioni che avevano fondato la misura di prevenzione, piuttosto che nuovi elementi,come se il secondo grado avesse una cognizione di natura strettamente cassatoria.3.

Non è, per altro verso, applicabile la regola stabilita dall’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011,invocata dalla Corte d’appello.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che detta disposizionesia di stretta applicazione, poiché introduce una deroga al principio generale sullacompetenza a provvedere nel corso del procedimento, stabilito dall’art. 11 d.lgs. n. 159 del2011.Si è, infatti, affermato che «in tema di misure di prevenzione, alla persona sottopostaalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essereconcessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, ai sensi dell'art.12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi cherendano assolutamente necessario detto allontanamento.

Alla luce di tale principio, la Corteha individuato il giudice competente a provvedere in ordine a tale autorizzazione in quelloindicato dall'art. 12, comma 2, del citato d.lgs. e non nell'organo che ha emesso la misura diprevenzione, escludendo che detta autorizzazione possa essere considerata quale modificadella misura ai sensi dell'art. 11 del citato d.lgs.» (Sez. 1, n. 23392 del 24/06/2020, Confl.competenza Corte appello Genova, Rv. 279439 – 01).4.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte d’appello di XXXXXXX, dichiaratacompetente.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d’appello di XXXXXXX cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rile;Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI che ha concluso perla competenza della Corte d’appello di XXXXXXX;Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lacompetenza della Corte d’appello di XXXXXXX;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in data 23 dicembre 2025, il Tribunale di XXXXXXX – Sezionemisure di prevenzione ha sollevato conflitto negativo di competenza con la Corte d’appello diXXXXXXX in relazione all’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto allamisura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con la qualerichiedeva di incontrare il proprio figlio minore, in deroga alla prescrizione impostagli.1.1. Il Tribunale di XXXXXXX ha evidenziato di essere stato investito della competenzaa seguito dell’ordinanza della Corte d’appello in data 19 dicembre 2025 che, ritenendoapplicabile l’art. 12 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si è spogliata dellacompetenza a provvedere sull’istanza in favore del giudice di primo grado.1.2. Il Tribunale di XXXXXXX ha rilevato che l’istanza, presentata alla Corte d’appelloinnanzi alla quale pende il giudizio di impugnazione avverso la misura di prevenzioneapplicata in data 2 maggio 2025, rientra nella competenza di detto giudice davanti al qualepende il procedimento, alla luce della regola generale stabilita dall’art. 11 d.lgs. n. 159 del2011, piuttosto che davanti al tribunale ex art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011, non essendoapplicabile la speciale competenza ivi prevista che riguarda unicamente le modifiche dellamisura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.2. La Corte d’appello di XXXXXXX, altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenireosservazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto è ammissibile in quanto due giudici hanno contemporaneamente ricusatodi provvedere sulla medesima richiesta, indicando ciascuno la competenza dell'altro e cosìdando luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen.1.1. Nel caso di specie la competenza spetta alla Corte d’appello di XXXXXXX.2. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che: «lacompetenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti auna misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misuranei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza diimpugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare lapericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare iconseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa»(Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, Confl. comp. in proc. Careri, Rv. 247456 – 01;recentemente, Sez. 1, n. 26849 del 21/05/2024, Confl. competenza Tribunale Di XXXXXXX,Rv. 286605 – 01).2.1. In tutte le decisioni indicate, si è opportunamente sottolineato che la competenzadel tribunale a riconsiderare la misura di prevenzione, interessata dalla domanda di revoca,modificazione o aggravamento, presuppone la definitività della decisione impositiva,grado, e a fronte di misura (provvisoriamente esecutiva, ma) ancora in predicato, l'oggettodella domanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame della pericolositàdel proposto, intestato al giudice superiore, sicché la competenza è attratta in capo aquest'ultimo.2.2. Si prende atto della pronuncia di segno contrario (Sez. 2, n. 22915 del 10/05/2024,Costantino, Rv. 286702 – 01, secondo la quale «in tema di misure di prevenzione personale,competente a decidere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo,basata sulla sopravvenuta attenuazione o cessazione della pericolosità sociale è, ex art. 11,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale che ha disposto la misura, in quanto lacompetenza della corte di appello, in qualità di giudice dell'impugnazione, ricorre nel solocaso in cui sia dedotta l'iniziale insussistenza delle condizioni che avevano fondatol'adozione della misura stessa»). Essa, peraltro, ha avuto ad oggetto, non l'autorizzazione,modificativa delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione, richiesta nella pendenzadel procedimento in grado di appello (come è nel caso qui in esame), bensì la revoca toutcourt della misura di prevenzione applicata in primo grado (revoca in quel procedimentonegata).In ogni caso, il Collegio ritiene coerente aderire alla consolidata giurisprudenza dilegittimità che corrobora il principio qui riaffermato: Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013,Masotina, Rv. 256159 – 01: «in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nelprocedimento di prevenzione, non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio dielementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere unadel 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 – 01: «nel procedimento di prevenzione di appello,con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità dellapericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma lamotivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi digiudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamentodello stesso giudizio di pericolosità (nella specie oltre undici anni)»; Sez. 5, n. 48095 del18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038 – 01: «nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effettolimitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio dielementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazionedella pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento»; Sez. 1, n. 25474 del14/01/2021, conflitto competenza Tribunale Trieste, Rv. 281445 – 01: «nel procedimento diprevenzione finalizzato all'applicazione di una misura di carattere personale, in caso dipendenza del giudizio in grado d'appello, spetta alla corte d'appello, e non al tribunale, lacompetenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura correlataall'emersione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159»; Sez. 1, n. 43878 del 09/09/2022, conflitto competenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283744 – 01: «in tema di misure di prevenzione personali, spetta al giudice del gravame,pendente l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura, la competenza adecidere sull'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto all'esito dellacessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159»).Optare, sopratutto nel caso del vaglio di istanze di modifica puntuativa delle prescrizioniaccedenti alla misura di prevenzione nel corso del procedimento di appello, per lacompetenza del Tribunale condurrebbe, d'altro canto, a una indubbia frizione con il principiodi concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111Cost.Ne deriverebbe, peraltro, un ingiustificato frazionamento della cognizione del giudiceprocedente a seconda che gli elementi dedotti in appello riguardino l’iniziale sussistenzadelle condizioni che avevano fondato la misura di prevenzione, piuttosto che nuovi elementi,come se il secondo grado avesse una cognizione di natura strettamente cassatoria.3. Non è, per altro verso, applicabile la regola stabilita dall’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011,invocata dalla Corte d’appello.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che detta disposizionesia di stretta applicazione, poiché introduce una deroga al principio generale sullacompetenza a provvedere nel corso del procedimento, stabilito dall’art. 11 d.lgs. n. 159 del2011.Si è, infatti, affermato che «in tema di misure di prevenzione, alla persona sottopostaalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essereconcessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, ai sensi dell'art.12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi cherendano assolutamente necessario detto allontanamento. Alla luce di tale principio, la Corteha individuato il giudice competente a provvedere in ordine a tale autorizzazione in quelloindicato dall'art. 12, comma 2, del citato d.lgs. e non nell'organo che ha emesso la misura diprevenzione, escludendo che detta autorizzazione possa essere considerata quale modificadella misura ai sensi dell'art. 11 del citato d.lgs.» (Sez. 1, n. 23392 del 24/06/2020, Confl.competenza Corte appello Genova, Rv. 279439 – 01).4. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte d’appello di XXXXXXX, dichiaratacompetente. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte d’appello di XXXXXXX cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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