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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30390/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 827/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Teramo per i reati di lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, escludendo le circostanze aggravanti di cui all'art. 577 n.2 e n.4 cod. pen. contestate al capo A) della rubrica e la circostanza di cui all'art. 61 n.2 cod. pen. contestata al capo B) e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale in relazione all'art. 52 cod. pen. ed alla sussistenza del reato di cui al capo B) dell'imputazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Des.;simone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delira somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 827/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Teramo per i reati di lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, escludendo le circostanze aggravanti di cui all'art. 577 n.2 e n.4 cod. pen. contestate al capo A) della rubrica e la circostanza di cui all'art. 61 n.2 cod. pen. contestata al capo B) e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale in relazione all'art. 52 cod. pen. ed alla sussistenza del reato di cui al capo B) dell'imputazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Des.;simone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delira somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris