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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 30502/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per omessa specificazione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto a sostegno del gravame, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna pronunciata in data 7 settembre 2022 dal Tribunale di Pescara.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso.

In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo del vizio di motivazione, come il Tribunale avesse concesso i doppi benefici di legge all'imputato, valorizzando l'assenza di precedenti al fine di una prognosi positiva, ma non avesse poi invece applicato le circostanze attenuanti generiche, invocate sul medesimo presupposto di incensuratezza.

La Corte di appello avrebbe frainteso il motivo di gravame, con cui si lamentava la disparità di apprezzamento dello stesso elemento, rigettando de plano il gravame e omettendo a sua volta ogni specifica motivazione sul punto.

3. L'atto di gravame - come interpretato ex post nel ricorso per cassazione - avrebbe censurato la asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado, che non ha concesso le circostanze attenuanti generiche pur in presenza di elementi idonei a giustificarne l'applicazione, già presi in considerazione per la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

La Corte di appello, a detta della difesa, avrebbe equivocato il suddetto motivo, supponendo invece che l'imputato muovesse dal falso presupposto che le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. gli fossero state invece concesse ed instasse poi per un'ulteriore riduzione di pena.

Non sarebbe dunque revocabile in dubbio la carenza di motivazione rispetto allo specifico profilo di censura.

Tuttavia, il primo motivo dell'atto di gravame afferma invece esplicitamente che «il Tribunale ha riconosciuto competere al Falconio sia le attenuanti generiche, che la diminuente per il rito ed anche i benefici di legge», concludendo poi «il Tribunale si è contraddetto allorché dopo aver espresso la propria valutazione con cui ha affermato come, in mancanza di precedenti, l'imputato si sarebbe probabilmente astenuto dal commettere in futuro ulteriori reati, non ha poi però applicato il minimo consentito della pena» (p. 2).

Il provvedimento impugnato, al contrario delle prospettazioni difensive, risulta dunque aderente al dato processuale e alla chiara lettera dell'atto di appello.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per omessa specificazione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto a sostegno del gravame, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna pronunciata in data 7 settembre 2022 dal Tribunale di Pescara. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo del vizio di motivazione, come il Tribunale avesse concesso i doppi benefici di legge all'imputato, valorizzando l'assenza di precedenti al fine di una prognosi positiva, ma non avesse poi invece applicato le circostanze attenuanti generiche, invocate sul medesimo presupposto di incensuratezza. La Corte di appello avrebbe frainteso il motivo di gravame, con cui si lamentava la disparità di apprezzamento dello stesso elemento, rigettando de plano il gravame e omettendo a sua volta ogni specifica motivazione sul punto. 3. L'atto di gravame - come interpretato ex post nel ricorso per cassazione - avrebbe censurato la asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado, che non ha concesso le circostanze attenuanti generiche pur in presenza di elementi idonei a giustificarne l'applicazione, già presi in considerazione per la sospensione condizionale della pena e la non menzione. La Corte di appello, a detta della difesa, avrebbe equivocato il suddetto motivo, supponendo invece che l'imputato muovesse dal falso presupposto che le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. gli fossero state invece concesse ed instasse poi per un'ulteriore riduzione di pena. Non sarebbe dunque revocabile in dubbio la carenza di motivazione rispetto allo specifico profilo di censura. Tuttavia, il primo motivo dell'atto di gravame afferma invece esplicitamente che «il Tribunale ha riconosciuto competere al Falconio sia le attenuanti generiche, che la diminuente per il rito ed anche i benefici di legge», concludendo poi «il Tribunale si è contraddetto allorché dopo aver espresso la propria valutazione con cui ha affermato come, in mancanza di precedenti, l'imputato si sarebbe probabilmente astenuto dal commettere in futuro ulteriori reati, non ha poi però applicato il minimo consentito della pena» (p. 2). Il provvedimento impugnato, al contrario delle prospettazioni difensive, risulta dunque aderente al dato processuale e alla chiara lettera dell'atto di appello. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione s
Sentenza Cassazione n. 30502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris