CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 22695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] floLo CNA avverso la sentenza del 7/5/2021 della Corte di appello di Uzl rzli int visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. ascritto all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e a fronte di pena determinata nel minimo edittale;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] rdano [OSCURATO:PERSONA] C 1 O' oggi, 01