Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 41299/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta un giudizio di asserita tardività dell'appello mai reso dalla Corte territoriale (che aveva piuttosto stigmatizzato la non tempestività della richiesta di trattazione orale del gravame resa oltre il termine di cui al comma 6 del'art 23 del dl. n. 149 del 2020) e rivendica l'applicazione del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. senza confrontarsi criticamente con le valutazioni di segno contrario rese in sentenza (in primo luogo facendo leva sulla intensità del dolo riscontrato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t Benedetto a s addusa Anna C uolo 12 4%13 V 2021 ILCANC1'1,1111

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta un giudizio di asserita tardività dell'appello mai reso dalla Corte territoriale (che aveva piuttosto stigmatizzato la non tempestività della richiesta di trattazione orale del gravame resa oltre il termine di cui al comma 6 del'art 23 del dl. n. 149 del 2020) e rivendica l'applicazione del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. senza confrontarsi criticamente con le valutazioni di segno contrario rese in sentenza (in primo luogo facendo leva sulla intensità del dolo riscontrato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t Benedetto a s addusa Anna C uolo 12 4%13 V 2021 ILCANC1'1,1111
Sentenza Cassazione n. 41299/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris