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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36579/2021

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9834/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Sassari via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. 108/08/15, depositata in data 16 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Sassari, aveva annullato l'atto di contestazione di sanzioni per l'indebito rimborso Iva per l'anno 2002 in relazione ai costi per la realizzazione di lavori per la costruzione di un albergo, capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali, per l'insussistenza del requisito dell'ammortizzabilità.

La contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018.

La procedura deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 settembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 5 NOV, 21 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9834/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Sassari via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. 108/08/15, depositata in data 16 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Sassari, aveva annullato l'atto di contestazione di sanzioni per l'indebito rimborso Iva per l'anno 2002 in relazione ai costi per la realizzazione di lavori per la costruzione di un albergo, capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali, per l'insussistenza del requisito dell'ammortizzabilità. La contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. La procedura deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 settembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 5 NOV, 21 IL
Sentenza Cassazione n. 36579/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris