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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 38742/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 marzo 2025, il GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione per i delitti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, commessi dal 29 aprile 2020 al novembre 2020.

La pena veniva determinata partendo da una pena base di anni due di reclusione, ridotta per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. in misura prevalente sulla contestata recidiva, aumentata per la continuazione e infine ridotta per la scelta del rito.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p.

Si sostiene che il Giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abrogazione del delitto di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019, disposta dall'art. 1, comma 318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con effetto dal 1° gennaio 2024.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 163 c.p., ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p.

Il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 c.p. in termini di prevalenza sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondati.

Va, in primo luogo sgombrato il campo dalla prospettata abrogazione della norma incriminatrice, essendo non più controverso, dopo l'intervento delle Sezioni unite, che le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 continuino ad applicarsi " per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023" (Sez.

U., n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01).

2. Deve, poi, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Dal momento che i restanti profili censurati, ovverosia la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena esulano dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. /N- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2025, il GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione per i delitti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, commessi dal 29 aprile 2020 al novembre 2020. La pena veniva determinata partendo da una pena base di anni due di reclusione, ridotta per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. in misura prevalente sulla contestata recidiva, aumentata per la continuazione e infine ridotta per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p. Si sostiene che il Giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abrogazione del delitto di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019, disposta dall'art. 1, comma 318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con effetto dal 1° gennaio 2024. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 163 c.p., ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p. Il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 c.p. in termini di prevalenza sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondati. Va, in primo luogo sgombrato il campo dalla prospettata abrogazione della norma incriminatrice, essendo non più controverso, dopo l'intervento delle Sezioni unite, che le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 continuino ad applicarsi " per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023" (Sez. U., n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01). 2. Deve, poi, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Dal momento che i restanti profili censurati, ovverosia la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena esulano dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. /N- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
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