CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!3 5 3REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. (:),2•2/ [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21175/26 [OSCURATO:PERSONA] Giovine ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05237ZR) avverso la sentenza del 28/04/2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza con la quale, in accoglimento della sua richiesta, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, gli ha applicato la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.PR. n. 309/1990, commesso il 21 novembre 2025. 2. Con unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge per carenza della motivazione su circostanze che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. 4. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti che, per il quantitativo detenuto e le modalità concrete di detenzione - circa 15 chilogrammi di cocaina, conservati, in parte, nell'abitazione e, in parte, nel sottofondo di un'autovettura di sua proprietà - apparivano destinate alla cessione a terzi. 5. La trattazione "de plano" comporta la inammissibilità della richiesta di rinvio per legittimo impedimento proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in vista dell'odierna udienza. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. P.Q.M