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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 23142/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui agii artt. 624, 625„ comma 1, n. 7 e 7-bis cod. pen.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen.; omessa motivazione in ordine al motivo di appello riguardante la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 62, comma 1, n. 6, 63 e 69 cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la scelta sanzionatoria adottata è sostenuta da idonea motivazione, avendo la Corte di merito posto in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso. in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, che le statuizioni relative ai giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez.

U., n, 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01); ritenuto, quanto all'asserita mancanza di motivazione in ordine a; diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., che la cloglianza è destituita di fondamento, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato il rigetto dell'applicazione di tale attenuante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui agii artt. 624, 625„ comma 1, n. 7 e 7-bis cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen.; omessa motivazione in ordine al motivo di appello riguardante la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 62, comma 1, n. 6, 63 e 69 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la scelta sanzionatoria adottata è sostenuta da idonea motivazione, avendo la Corte di merito posto in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso. in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, che le statuizioni relative ai giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n, 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01); ritenuto, quanto all'asserita mancanza di motivazione in ordine a; diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., che la cloglianza è destituita di fondamento, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato il rigetto dell'applicazione di tale attenuante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 23142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris