CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1995
Cassazione n. 21027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/07/1995 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 12 aprile 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona il 22 luglio 2022, ha dato atto della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa irrogata dal primo giudice a [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla condotta illecita accertata in Senigallia il 17 marzo 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato i plurimi indici rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, ossia le modalità di confezionamento della sostanza, custodita in un involucro termosaldato di forma ovulare, il tentativo dell'imputato di disfarsi dello stupefacente in suo possesso al cospetto degli operanti, il rinvenimento della somma di 385 euro, non adeguatamente giustificata, e lo stesso quantitativo della droga sequestrata (8 grammi di eroina), in sé modesto, ma comunque sproporzionato rispetto alle esigenze di un consumatore meramente saltuario, quale il ricorrente ha dichiarato (ma non dimostrato) di essere. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2