CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 26 settembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA]° era stato condannato per il reato di cui agli artt.81, secondo comma, cod. pen., 8 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, commesso in [OSCURATO:PERSONA], alla data di emissione delle fatture, alla pena di anni due e un mese di reclusione, oltre pene accessorie, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno e un mese di reclusione e ha riconosciuto allo stesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in quattro motivi di impugnazione. t, 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. procY; violazione degli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. Deduce che: la Corte di appello ha escluso ogni profilo di inutilizzabilità dei verbali di constatazione sostenendo che le valutazioni criticate non deriverebbero dai verbali stessi, ma dalle deposizioni testimoniali degli operanti (in particolare [OSCURATO:PERSONA]); la conclusione del Tribunale rappresenta un'errata applicazione della legge penale, poiché confonde l'utilizzabilità dei documenti con l'analisi delle dichiarazioni testimoniali; le valutazioni oggetto di censura non riguardano fatti percepibili direttamente, bensì elaborazioni tecnico-contabili complesse, incroci di dati, giudizi sulla fittizietà delle operazioni e accertamenti inferenziali, che costituiscono attività valutativa e non semplice riscontro oggettivo; attribuire valore probatorio alla deposizione del verbalizzate come strumento per recuperare contenuti dei PVC inutilizzabili comporta un'evidente violazione della legge processuale, in quanto si elude il divieto di utilizzo della prova documentale e compromette i principi di tassatività dei mezzi di prova, di imparzialità del giudice e di tutela dell'imputato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Deduce che: il capo della sentenza che ha ritenuto utilizzabili i processi verbali di constatazione non soddisfa il requisito 514:,61h4.014motivazionale minimo richiesto dalla legge; la motivazione della Corteaón chiarisce in alcun modo come la testimonianza del verbalizzate possa legittimamente sostituire le valutazioni contenute nei PVC senza violare il divieto di utilizzo dei contenuto documentali; la Corte di appello non ha individuato e argomentato in concreto le differenze tra percezione diretta del fatto storico e ricostruzioni tecnico contabili, limitandosi a un'affermazione generica secondo cui le valutazioni sarebbero "riversate" nel dibattimento attraverso la deposizioni, senza spiegare in che misura e con quali limiti tale trasferimento possa considerarsi conforme alle norme processuali e ai principi del giusto processo. 22.3 Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in combinato disposto con gli artt. 192 cod. proc. pen., 24, 27, 111 Cost. e 6 CEDU. Deduce che: la Corte di appello ha ritenuto che la soggettiva inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture di vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. potesse logicamente derivare dalla mancanza di documentazione attestante l'effettiva disponibilità dei beni da parte della società emittente; tale conclusione, oltre a non corrispondere a quanto effettivamente riversato in atti, si fonda su un ragionamento puramente deduttivo, che trasforma una lacuna documentale in prova di reato; la responsabilità penale è così desunta da un fatto negativo e dalla ritenuta insufficienza della prova difensiva, anziché dalla prova rigorosa della colpevolezza fornita dall'accusa, con conseguente violazione del principio secondo cui ogni dubbio deve essere risolto in favore dell'imputato. 2.4 Con il quarto motivo di ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), It tue tunteR./ cod. proc. pen., vizio di motivazione. Deduce che: en produceva copiosa documentazione a confutazione della tesi accusatoria; i giudici di merito hanno completamente ignorato tale elemento probatorio; l'impostazione della Corte di appello evidenzia una palese illogicità motivazionale, in quanto non è stato analizzato in che misura le risultanze difensive, quali la documentazione relativa ai fornitori o l'autorizzazione ambientale della società, potessero incidere sulla valutazione della reale operatività dell'impresa; la mancanza di collegamento tra le risultanze probatorie acquisite e la conclusione di responsabilità rende la decisione non motivata nei termini di cui all'art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha sostenuto che la parziale operatività della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse compatibile con l'inesistenza soggettiva delle sole operazioni di vendita di rottami, senza fornire alcuna spiegazione coerente sul piano logico-giuridico su come l'esistenza di un capannone, di mezzi e di personale potesse essere conciliata con la presunta fittizietà delle vendite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante l'omogeneità delle questioni proposte, sono aspecifici. Il ricorrente reitera, senza elementi di novità, le doglianze relative all'utilizzabilità dei verbali di constatazione, già adeguatamente valutate dalla 3Corte territoriale che ha evidenziato come la parte valutativa dei predetti verbali non è stata ricavata dal contenuto dei verbali, ma dalla testimonianza degli operanti e, in particolare, del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dato ampiamente conto dell'attività investigativa svolta, citando, all'occorrenza, i processi verbali rilevanti ai fini della compiuta esposizione dello sviluppo dell'articolata attività di indagine. Pertanto, non ricorre alcuni dei vizi denunciati. 3. Il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente avendo a oggetto questione connesse, sono manifestamente infondati. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] non è stata desunta da un fatto negativo e dalla ritenuta insufficienza della prova difensiva. Come ben spiegato dalla Corte territoriale, la mancata effettuazione di effettivi acquisti di merce da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. è argomentazione di tipo logico-deduttivo espressa per ritenere che le fatture di vendita di merci emesse non documentassero operazioni effettivamente poste in essere dalla società emittente. Inoltre, la Corte di appello ha evidenziato come la parziale operatività della [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse inconciliabile con l'inesistenza soggettiva delle fatture di vendita di merci emesse e ha anche adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa rilevando come le ditte che compaiono come fornitrici erano imprese 'cartiere una delle quali rappresentata dallo stesso ricorrente. Ancora, il ricorrente non tiene conto che !a natura di icartiere"delle società fornitrici è stata desunta dalla Corte di appello dalla compiuta istruttoria ovvero dalle risultanze investigative ampiamente esposte nella sentenza di primo grado (vedansi, in particolare, pagg. 52-53), da intendersi richiamata per effetto dell'espresso riferimento alle prove acquisite nel dibattimento. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 4 P.Q.M/ t 14°li Depositata in Cancelleria - n AGO, Oggi, 2026 , 5