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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:593
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Familiare di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Presa di posizione di un’autorità nazionale specializzata – Motivazione – Accesso al fascicolo – Informazioni classificate – Primato del diritto dell’Unione » Nella causa C‑26/25 [Bukla] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Seghedino, Ungheria), con decisione del 17 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2025, nel procedimento PQ contro [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per PQ, da T. Kovács, A. Németh e B. Pohárnok, ügyvédek; – per il governo ungherese, da Zs.

Biró-Tóth e M.Z.

Fehér, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da F. Blanc, A. Katsimerou, E. Montaguti, Zs.

Teleki e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, degli articoli 20 e 267 TFUE, degli articoli 1, 5, 7, 24, 41, 47, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 1, 5, e da 11 a 13 della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra PQ, da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (Direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri, direzione regionale della polizia per gli stranieri del Dél-Alföld, Ungheria) (in prosieguo: la «direzione regionale») e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per la protezione della Costituzione, Ungheria), dall’altro, in merito alla legittimità della decisione di rimpatrio e del divieto d’ingresso e di soggiorno adottati nei confronti di PQ.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Trattato FUE 3 L’articolo 20 TFUE prevede quanto segue: «1.

È istituita una cittadinanza dell’Unione [europea].

È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi».

Direttiva 2008/115 4 I considerando 6 e 24 della direttiva 2008/115 sono formulati come segue: «(6) È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente.

In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare.

Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva. (…) (24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella [Carta]». 5 L’articolo 1 della direttiva così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». 6 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva così dispone: «La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare». 7 Ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della medesima direttiva: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 2) “soggiorno irregolare”: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo [6] del [regolamento (UE) n. 2016/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 77, pag. 1)], o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro». 8 L’articolo 5 della direttiva 2008/115 così dispone: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione:

a) l’interesse superiore del bambino;

b) la vita familiare;

c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement». 9 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a

5. (…)». 10 L’articolo 11 della direttiva definisce il sistema delle decisioni di divieto d’ingresso. 11 L’articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

Le informazioni sui motivi in fatto possono essere ridotte laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l’accertamento e il perseguimento di reati». 12 L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede quanto segue: «Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza».

Diritto ungherese Legge n.

II del 2007 13 L’articolo 43 dell’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

II. törvény (legge n.

II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi), del 5 gennaio 2007 (

[OSCURATO:PERSONA]

2007/1.), così dispone: «1. L’autorità di polizia per gli stranieri dispone un divieto autonomo d’ingresso e di soggiorno nei confronti del cittadino di un paese terzo che soggiorna in un luogo sconosciuto o all’estero, (…)

c) il cui ingresso e soggiorno pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico; (…)

2. L’autorità di polizia per gli stranieri ordina, salvo eccezioni previste dalla presente legge, il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo ai sensi della normativa sull’immigrazione (…)

d) il cui ingresso e soggiorno pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico; (…)

3. L’iniziativa relativa al divieto autonomo d’ingresso e di soggiorno per il motivo di cui al paragrafo 1, lettera c), nonché di rimpatrio ai sensi della normativa sull’immigrazione per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera d), può provenire anche dalle forze dell’ordine designate nel decreto governativo, nell’ambito della loro propria sfera di competenza, al fine di svolgere i compiti connessi alla tutela degli interessi definiti dalla legge.

Qualora il divieto autonomo di ingresso e soggiorno sia disposto per il motivo indicato al paragrafo 1, lettera c), ovvero qualora il rimpatrio ai sensi della normativa sull’immigrazione sia ordinato per il motivo indicato al paragrafo 2, lettera d), gli organi di sicurezza pubblica individuati dal decreto governativo, nei casi che incidono sulle relative funzioni e competenze, formulano una proposta in merito alla durata del divieto di ingresso e soggiorno.

L’autorità di polizia per gli stranieri non può discostarsi dal contenuto della proposta». 14 L’articolo 45, paragrafo 1, di tale legge così dispone: «Prima di adottare un provvedimento di rimpatrio ai sensi della normativa sull’immigrazione nei confronti di un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, l’autorità di sicurezza pubblica tiene conto dei seguenti aspetti:

a) la durata del soggiorno;

b) l’età e la situazione familiare del cittadino di un paese terzo e le eventuali conseguenze del provvedimento di rimpatrio nei suoi confronti per i suoi familiari;

c) i legami del cittadino di un paese terzo con l’Ungheria nonché l’assenza di relazioni con il suo paese di origine». 15 Ai sensi dell’articolo 87/A, paragrafo 1 di detta legge: «Ai fini delle procedure disciplinate dalla presente legge, il governo designa, con apposito decreto governativo di attuazione della medesima, un organo statale specializzato incaricato di decidere su determinate questioni». (…) 16 Secondo l’articolo 87/B, paragrafo 4 della medesima legge: «Il parere dell’organo statale specializzato è vincolante per l’autorità di sicurezza pubblica adita, per quanto concerne la specifica questione».

Decreto governativo n. 114 del 2007 17 L’articolo 114, paragrafo 4, lettera a), dell’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007.

Korm. rendelet (decreto governativo n. 114 del 2007, recante attuazione della legge n.

II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi), del 24 maggio 2007, prevede che un divieto d’ingresso e di soggiorno possa essere disposto su proposta dell’autorità investigativa, dell’Ufficio per la protezione della Costituzione, della polizia o del [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio centrale per la prevenzione del terrorismo, Ungheria). 18 Ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4b, di tale decreto, un provvedimento di rimpatrio può essere disposto anche su proposta dell’autorità inquirente, dell’Ufficio per la protezione della Costituzione o dell’Ufficio centrale per la prevenzione del terrorismo.

Legge n.

CLV del 2009 19 L’articolo 11 dell’a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (legge n.

CLV del 2009 sulla protezione delle informazioni classificate), del 29 dicembre 2009 (

[OSCURATO:PERSONA]

2009/194.), così dispone: «1.

L’interessato ha il diritto di prendere conoscenza dei propri dati personali qualificati come informazioni classificate nazionali sulla base di un’autorizzazione alla consultazione rilasciata dall’autorità di classificazione e senza dover disporre di un nulla osta di sicurezza personale.

Prima di accedere alle informazioni classificate nazionali, l’interessato deve rendere una dichiarazione scritta di riservatezza ed impegnarsi al rispetto delle norme in materia di protezione delle informazioni classificate nazionali.

2. Su richiesta dell’interessato, l’autorità di classificazione decide, entro quindici giorni, l’eventuale concessione dell’autorizzazione alla consultazione.

L’autorità di classificazione nega l’autorizzazione alla consultazione se la conoscenza delle informazioni pregiudica l’interesse pubblico alla base della classificazione.

L’autorità di classificazione deve motivare il diniego dell’autorizzazione alla consultazione.

3. In caso di rifiuto di concedere l’autorizzazione alla consultazione, l’interessato può impugnare la decisione con un ricorso giurisdizionale amministrativo. (…)». 20 L’articolo 12, paragrafo 1, di tale legge così dispone: «L’autorità responsabile del trattamento delle informazioni classificate può negare all’interessato l’esercizio del suo diritto di accesso ai propri dati personali se l’esercizio di tale diritto compromette l’interesse pubblico alla base della classificazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 21 PQ, un cittadino di un paese terzo, è entrato legalmente in Ungheria nel giugno 2005 come giocatore di calcio professionista e da allora risiede in tale Stato membro.

Da ultimo, era titolare di un permesso di soggiorno permanente valido fino al 15 settembre 2020. 22 Dal 2011 PQ vive con la compagna di cittadinanza ungherese.

Da tale relazione nel 2012 e nel 2021 sono nati due figli di cittadinanza ungherese.

PQ esercita, congiuntamente alla sua compagna, la responsabilità genitoriale sui figli.

Vive stabilmente con loro e ne ha la custodia effettiva per la maggior parte del tempo.

I figli hanno uno stretto legame affettivo e un rapporto di dipendenza con PQ, che se ne occupa costantemente fin dalla loro nascita. 23 Il 6 agosto 2020 PQ ha presentato una domanda di permesso di stabilimento nazionale avvalendosi della sua situazione familiare. 24 Con un parere non motivato del 9 settembre 2020, l’Ufficio per la tutela della Costituzione ha ritenuto che il soggiorno di PQ in Ungheria arrecasse pregiudizio agli interessi di sicurezza nazionale di tale Stato membro.

Tale organo specializzato ha qualificato come informazioni classificate i dati sui quali si è basato per emettere tale parere. 25 Con decisione del 27 ottobre 2020, la direzione regionale, in quanto autorità di polizia per gli stranieri di primo grado, ha respinto la domanda di permesso di stabilimento nazionale presentata da PQ. 26 Il 3 dicembre 2020 l’Ufficio per la tutela della Costituzione ha proposto l’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di PQ con la motivazione che il suo soggiorno in Ungheria avrebbe leso gli interessi di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale.

Tale organo specializzato ha qualificato come informazioni classificate i dati sui quali si è basato per adottare tale proposta. 27 La decisione del 27 ottobre 2020 è stata confermata, il 25 marzo 2021, dall’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság (direzione generale nazionale della polizia degli stranieri, Ungheria), autorità di polizia per gli stranieri di secondo grado, con la motivazione che il Belügyminiszter (Ministro dell’Interno, Ungheria), in quanto organo specializzato di secondo grado, aveva emesso un parere il 12 febbraio 2021, secondo il quale il soggiorno di PQ nel territorio ungherese arrecava pregiudizio agli interessi dell’Ungheria in materia di sicurezza nazionale.

Nella decisione, la direzione generale della polizia per gli stranieri ha sottolineato che, in applicazione della normativa ungherese, essa non poteva discostarsi dal parere emesso dal Ministro dell’Interno ed era pertanto tenuta a rifiutare la domanda di PQ, senza tener conto della sua situazione personale. 28 Il 16 aprile 2021 l’Ufficio per la tutela della Costituzione ha proposto l’adozione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nei confronti di PQ. 29 Con decisione del 6 maggio 2021, la direzione regionale ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di PQ, ha disposto l’esecuzione forzata di tale misura e ha imposto a PQ un divieto d’ingresso e di soggiorno della durata di dieci anni.

Tale decisione si basava in particolare sulle proposte adottate il 3 dicembre 2020 e il 16 aprile 2021 dall’Ufficio per la tutela della Costituzione. 30 Con provvedimento cautelare del 6 maggio 2021, la direzione regionale ha sospeso l’esecuzione del rimpatrio di PQ nell’attesa del soddisfacimento delle condizioni per il rimpatrio e della conclusione di un procedimento penale avviato nei suoi confronti o, in caso, dell’esecuzione di un’eventuale pena che avrebbe potuto essere inflitta al termine di tale procedimento penale. 31 PQ ha proposto ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Szeged, Ungheria), giudice del rinvio, avverso la decisione della direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri del 25 marzo 2021 e avverso la decisione della direzione regionale del 6 maggio 2021. 32 In occasione dell’esame del primo di tali ricorsi, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

La Corte ha risposto a tale domanda con la sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344). 33 Con sentenza del 25 settembre 2024, il giudice del rinvio ha annullato la decisione della direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri del 25 marzo 2021 e ha ingiunto alla direzione regionale di avviare un nuovo procedimento tenendo conto della sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344), fornendo al contempo indicazioni quanto all’approccio da adottare a tal fine. 34 Il procedimento di cui trattasi nella causa principale si riferisce all’esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della direzione regionale del 6 maggio 2021. 35 Il giudice del rinvio rileva che PQ è stato soggetto a una decisione di rimpatrio, perché l’Ufficio per la tutela della Costituzione aveva ritenuto che il suo soggiorno in Ungheria violasse gli interessi di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale.

I motivi su cui si fonda tale valutazione non sono stati rivelati né a PQ né alla direzione regionale.

Quest’ultima, a norma del diritto ungherese, non deve esaminare alcuna ulteriore circostanza individuale ed è tenuta a fare affidamento sulla valutazione dell’Ufficio per la tutela della Costituzione. 36 Detto giudice sottolinea come risulti da una giurisprudenza della Kúria (Corte suprema, Ungheria) che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, i diritti procedurali della persona interessata sono garantiti dal potere di cui dispone il giudice competente, per valutare la legittimità della decisione sul soggiorno, di consultare le informazioni classificate sulle quali si basa il parere degli organi specializzati. 37 In ogni caso, anche supponendo che una domanda di accesso a informazioni classificate sia accolta, né la persona interessata né il suo rappresentante potrebbero utilizzare nell’ambito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali le informazioni classificate alle quali sarebbe stato loro concesso l’accesso, essendo loro di fatto negata l’autorizzazione a riprodurre per iscritto il contenuto essenziale di tali informazioni.

L’autorità giudiziaria investita di un ricorso relativo a una decisione sul soggiorno non dispone, ai sensi della normativa ungherese, di alcun potere al riguardo. 38 Il giudice del rinvio dubita della compatibilità della normativa ungherese con i requisiti del diritto dell’Unione.

Ritiene, in particolare, che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE non consentano di adottare una decisione di rimpatrio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, senza aver effettuato una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle relative alla vita familiare della persona interessata.

Inoltre, lo status riservato alle informazioni classificate nel corso dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali sarebbe in contrasto con i requisiti sanciti dalla giurisprudenza della Corte. 39 Date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Seghedino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva [2008/115], in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 41 e 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nell’adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i cui familiari (figli minorenni, partner non coniugato) siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione e vi abitino, senza prima esaminare i criteri di cui all’articolo 5 di [tale] direttiva (…) e agli articoli 7 e 24 della Carta. 2) Se gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva [2008/115], in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e con l’articolo 51, paragrafo 1, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro in virtù della quale si adotta una decisione in materia di stranieri con cui si decreta il rimpatrio in base a una proposta non motivata dell’autorità specializzata che stabilisce soltanto l’esistenza di un pericolo o di una violazione per quanto riguarda la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico, proposta che vincola l’autorità per gli stranieri, è imperativa ed è stata emessa senza effettuare un esame approfondito dell’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nel caso specifico e senza tenere conto delle circostanze personali, né dei requisiti di necessità e proporzionalità. 3) Se gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva [2008/115], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e, se del caso, con gli articoli 7 e 24 di quest’ultima, debbano essere interpretati nel senso che impongono all’autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione di rimpatrio per un motivo concernente ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, o impongono all’autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata di provvedere affinché sia garantito in ogni caso al soggetto interessato, cittadino di un paese terzo, e al suo rappresentante legale il diritto di conoscere almeno il contenuto essenziale delle informazioni e dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tale motivo e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione medesima, nel caso in cui l’autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria alle ragioni di sicurezza nazionale. 4) In caso di risposta affermativa, cosa debba intendersi esattamente per “il contenuto essenziale” dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta». 40 Con una decisione del 26 maggio 2025, pervenuta alla Corte lo stesso giorno, il giudice del rinvio ha integrato la domanda di pronuncia pregiudiziale. 41 Esso rileva che, successivamente a tale domanda, la Kúria (Corte suprema) ha emesso, il 24 febbraio 2025, una decisione nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto che è pertinente per tutti i procedimenti di polizia in materia di stranieri.

Qualsiasi giudice ungherese investito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio è tenuto ad applicare l’interpretazione così accolta dalla Kúria (Corte suprema), senza potersene discostare, anche motivando la propria decisione al riguardo. 42 Ebbene, il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell’Unione di diversi aspetti di tale decisione. 43 In particolare, tale giudice sottolinea, in primo luogo, che da detta decisione risulta che un giudice ungherese non può valutare l’esistenza di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE o di un rapporto di dipendenza se l’interessato li ha invocati, per la prima volta, nell’ambito del procedimento giurisdizionale o se nel corso di tale procedimento sono emersi fatti che dimostrino la necessità di una valutazione del genere.

Tale valutazione è esclusa anche quando la decisione di rimpatrio contestata è stata preceduta da un’altra decisione che ha escluso il diritto di soggiorno di tale persona in Ungheria. 44 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, secondo la Kúria (Corte suprema), allo stato attuale della normativa ungherese, non è possibile consentire alla persona interessata accedere al contenuto essenziale dei motivi di una decisione adottata nei suoi confronti, qualora tali motivi siano fondati su informazioni classificate.

Date tali circostanze, l’unico mezzo, compatibile con il diritto nazionale esistente, che consenta di garantire il rispetto dei diritti di tale persona sarebbe, per il giudice competente, constatare che, non potendo accedere alle informazioni classificate pertinenti, detta persona non è in grado di difendere i propri diritti e invitare, di conseguenza, il pubblico ministero ad agire nell’interesse della stessa persona.

Il pubblico ministero potrebbe quindi decidere di intervenire nel procedimento, avendo accesso a tali informazioni classificate, senza tuttavia poterle comunicare alla persona interessata.

Per contro, nel caso in cui il pubblico ministero decidesse di non intervenire nel procedimento, il giudice competente potrebbe non tener conto del punto di vista delle autorità amministrative circa l’esistenza di un rischio per la sicurezza nazionale. 45 Alla luce dei dubbi che esso nutre quindi quanto sulla conformità al diritto dell’Unione della decisione della Kúria (Corte suprema) del 24 febbraio 2025, il giudice del rinvio si interroga altresì sulla compatibilità con tale diritto degli effetti attribuiti dal diritto ungherese a una decisione del genere, in quanto tali effetti impedirebbero ad altre sezioni della Kúria (Corte suprema) o ai giudici ordinari ungheresi di conformarsi al diritto dell’Unione. 46 Sulla base di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Seghedino) ha aggiunto alle questioni già sottoposte alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «5) Se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 5, 7, 24, 41, 47 e 51, paragrafo 1, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un organo giurisdizionale superiore di tale Stato membro che – non consentono al giudice che esamina la decisione dell’autorità di polizia per gli stranieri che dispone il rimpatrio di prendere in considerazione un eventuale diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE o un rapporto di dipendenza - così come i fatti sottostanti - quando il cittadino interessato di un paese terzo li deduca per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale (anche nei casi in cui i legami familiari con il cittadino dell’Unione erano già noti all’autorità che ha agito nel procedimento amministrativo), o quando i fatti rilevanti siano emersi per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, – prevedono che l’esistenza di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE possa essere esaminata nell’ambito di un procedimento di rimpatrio solo qualora la decisione di rimpatrio non sia stata preceduta da un’altra decisione (che statuisce su una domanda di permesso di soggiorno o di stabilimento) – sulla quale si basa di fatto – che ha escluso il diritto di soggiorno nello Stato membro. 6) Se l’articolo 5, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva [2008/115], letti alla luce dei considerando 6 e 24 e dell’articolo 1 di tale direttiva, e in combinato disposto con gli articoli 5, 7, 24, 41, 47 e 51, paragrafo 1, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un giudice di grado superiore di tale Stato membro in virtù delle quali la proporzionalità di una decisione presa dall’autorità di polizia per gli stranieri in merito al rimpatrio e al divieto di ingresso e di soggiorno può essere rivista senza che il cittadino coinvolto di un paese terzo, o il suo rappresentante, abbia almeno potuto conoscere il contenuto dei motivi della proposta dell’organo specializzato che ha invocato il motivo di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza nazionale alla base di tale decisione e di esprimere il suo punto di vista e la sua difesa a tale riguardo. 7) Se l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva [2008/115], letti alla luce dei considerando 6 e 24 e dell’articolo 1 di tale direttiva, e in combinato disposto con gli articoli 41 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un giudice di grado superiore di tale Stato membro che prevedono che, nel caso delle eccezioni relative alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza elencate all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva “rimpatri”, né l’autorità dello Stato membro che adotta una decisione di rimpatrio fondata su un motivo di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico né l’autorità (di tutela dell’ordine pubblico) che stabilisce la riservatezza o la classificazione [delle informazioni] siano tenute – qualora la divulgazione dei motivi sia contraria alla sicurezza nazionale – a garantire che l’interessato o il suo rappresentante sia in ogni caso a conoscenza, quantomeno, del contenuto essenziale delle informazioni riservate o classificate sulle quali si basa una decisione fondata su un simile motivo, nonché il diritto di utilizzarle nel procedimento relativo a tale decisione, poiché, al contrario, nell’ambito del controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa basata su tali motivi riservati o classificati, il pubblico ministero – o qualsiasi altra persona diversa dal cittadino terzo interessato – può, su richiesta del giudice, agire per tutelare i diritti del cittadino interessato di un paese terzo, ma senza neppure poter comunicare al ricorrente interessato quanto meno la sostanza dei motivi. 8) Se l’articolo 267 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché l’articolo 47 della Carta, letti alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione, e in combinato disposto con l’articolo 41, l’articolo 51, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché con l’articolo 5, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva [2008/115], debbano essere interpretati – alla luce dei considerando 6 e 24 e dell’articolo 1 di tale direttiva – nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un organo giurisdizionale di grado superiore di tale Stato membro secondo le quali: – il giudice supremo di uno Stato membro può, anche se la Corte ha già interpretato in una sentenza il diritto dell’Unione rilevante per una determinata causa, emettere decisioni di interpretazione del diritto che si impongono a tutti i giudici di grado inferiore, questi ultimi non potendo discostarsene (…), e in cui fornisce un’interpretazione del diritto dell’Unione più estensiva rispetto a quella fornita nelle sentenze della Corte pertinenti al caso in questione, e impone un’interpretazione uniforme del diritto che obblighi, nell’applicazione del diritto dell’Unione, modalità di attuazione contrarie all’interpretazione di tale diritto fornita nella sentenza della Corte e che ne impediscano l’efficace applicazione, – il supremo organo giurisdizionale dello Stato membro, per poter applicare il diritto dell’Unione o le sentenze della Corte pertinenti per un determinato caso, deve avviare uno specifico procedimento previsto dal diritto nazionale (procedimento pregiudiziale nazionale, procedimento nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto), qualora intenda discostarsi, in virtù del diritto dell’Unione, da una o più decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale di grado superiore contrarie al diritto dell’Unione o alle sentenze della Corte di giustizia, in modo che l’applicazione diretta del diritto dell’Unione, comprese le sentenze della Corte di giustizia, sia possibile solo in virtù di un’autorizzazione in tal senso concessa dalla decisione emessa in un procedimento di tale tipo (decisione emessa nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto). 9) Se il punto 97 [della sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344)] debba essere interpretato nel senso che l’organo specializzato che si pronuncia sul rischio per la sicurezza nazionale può concludere che la divulgazione della sostanza dei motivi sui quali si fonda la sua posizione può compromettere in modo diretto e specifico la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato, in quanto può, in particolare, mettere in pericolo la vita, la salute o la libertà di persone o svelare i metodi di indagine specificamente utilizzati da organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, ostacolando così seriamente, se non addirittura impedire, il futuro svolgimento dei compiti di tali organi, motivi che non consentono che la parte o il suo rappresentante siano a conoscenza del contenuto sostanziale della motivazione su cui si basa tale posizione».

Sulle questioni pregiudiziali 47 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere [v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7, e sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 21]. 48 Nell’ambito di tale procedura di cooperazione, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione di cui è investita (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23; del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, e del 3 giugno 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 34).

In particolare, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44). 49 A tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che, sebbene solo la quinta questione riguardi espressamente l’articolo 20 TFUE, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale si evince tuttavia che il giudice del rinvio ritiene che PQ possa avere diritto al soggiorno ai sensi di tale articolo e che, di conseguenza, si interroghi, in generale, sulla compatibilità con detto articolo della procedura di rimpatrio applicata a PQ. 50 Ne consegue che tutte le questioni che si riferiscono direttamente a tale procedura di rimpatrio, vale a dire le questioni dalla prima alla settima, devono essere esaminate non solo alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/115 e della Carta cui esse si riferiscono, ma anche alla luce dell’articolo 20 TFUE. 51 In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 41 della Carta, menzionato dal giudice del rinvio nelle questioni prima e dalla quarta alla settima, occorre ricordare che risulta chiaramente dal tenore letterale di tale articolo che quest’ultimo è rivolto non agli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 34 e giurisprudenza citata). 52 Ciò premesso, l’articolo 41 della Carta riflette un principio generale del diritto dell’Unione, destinato ad applicarsi agli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché essi attuano tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság, C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 35 e giurisprudenza citata). 53 Occorre dunque prendere in considerazione tale principio generale al fine di precisare gli obblighi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione dell’articolo 20 TFUE e della direttiva 2008/115. 54 In terzo luogo, occorre rilevare che il governo ungherese propone una riformulazione sostanziale delle questioni dalla prima alla terza e dell’ottava questione basandosi su un’interpretazione della normativa ungherese diversa da quella adottata dal giudice del rinvio. 55 A questo proposito, occorre sottolineare che, a sostegno di tale proposta, detto governo si è ampiamente basato sulla decisione della Kúria (Corte suprema) del 24 febbraio 2025, decisione che non era ancora stata emessa alla data in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata trasmessa alla Corte. 56 Ebbene, il giudice del rinvio, nella sua decisione del 26 maggio 2025, ha preso in considerazione tale decisione della Kúria (Corte suprema) e ha ritenuto di dover, di conseguenza, formulare nuove questioni pregiudiziali relative ad alcuni degli elementi addotti dal governo ungherese, per cui la proposta di tale governo di riformulare le questioni dalla prima alla terza per prendere in considerazione detta decisione della Kúria (Corte suprema) è in gran parte priva di oggetto. 57 È vero che detto governo trae dalla medesima decisione della Kúria (Corte suprema) conclusioni in parte diverse da quelle accolte dal giudice del rinvio. 58 Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente, in particolare, a interpretare e applicare il diritto nazionale (v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, punto 4, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 76).

Dal canto suo, la Corte deve pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell’Unione in merito alle quali è stata adita, prendendo in considerazione il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni che le sono sottoposte, come definito dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C‑341/05, EU:C:2007:809, punto 47, e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑600/23, EU:C:2025:617, punto 66). 59 Ne consegue che, al fine di rispondere alle questioni dalla prima alla terza e ottava, la Corte deve basarsi non sulla descrizione della normativa ungherese richiamata dal governo ungherese, bensì su quella riportata dal giudice del rinvio.

Sulla prima questione 60 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE e gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta nonché con il principio generale di buona amministrazione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di uno Stato membro adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni. 61 In via preliminare, occorre rilevare che gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, l’articolo 47 della Carta e il principio generale di buona amministrazione impongono obblighi di natura procedurale che non sono rilevanti ai fini della risposta alla prima questione. 62 Fatta questa precisazione, occorre ricordare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti conferiti dal loro status di cittadini dell’Unione [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 58, e giurisprudenza citata]. 63 Per contro, le disposizioni del Trattato FUE relative alla cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi.

Infatti, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini non sono diritti propri di questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione.

La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica, in particolare, la libertà di circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione nel territorio di quest’ultima [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 59 e giurisprudenza citata]. 64 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il diritto derivato dell’Unione relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve nondimeno essere accordato al cittadino di un paese terzo, familiare di tale cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, in conseguenza del negato riconoscimento di un siffatto diritto, detto cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 60 e giurisprudenza citata]. 65 Tuttavia, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può mettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione di cui trattasi, suo familiare, sussiste un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto a seguire detto cittadino del paese terzo e a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 61 e giurisprudenza citata]. 66 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, è alla luce dell’intensità della relazione di dipendenza tra il cittadino interessato di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, che si deve giudicare in merito al riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE, giudizio, questo, che deve prendere in considerazione l’insieme delle circostanze del caso di specie [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 63 e giurisprudenza citata]. 67 In tale contesto, qualora siano soddisfatte le condizioni enunciate ai punti da 64 a 66 della presente sentenza, uno Stato membro non può adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino interessato di un paese terzo. 68 Infatti, da un lato, in una situazione del genere, l’articolo 20 TFUE osta a che a tale cittadino di un paese terzo venga negato il soggiorno, nonché a che sia imposto a suo carico un provvedimento di espulsione o, più in generale, un provvedimento che lo obblighi a fare ritorno in un paese terzo, qualora siffatti provvedimenti possano avere l’effetto di privare il cittadino dell’Unione interessato, a causa del rapporto di dipendenza esistente tra lui e detto cittadino di un paese terzo, del godimento effettivo dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 32, nonché del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 65]. 69 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il diritto di soggiorno previsto all’articolo 20 TFUE deriva direttamente dal diritto primario e sorge dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni che giustificano la concessione di tale diritto di soggiorno, anche prima della presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto di soggiorno (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑130/24, EU:C:2025:340, punti 32, 33 e 39). 70 Ne consegue che, sin dall’instaurazione di un rapporto di dipendenza come quello di cui al punto 65 della presente sentenza, il cittadino interessato di un paese terzo non può più essere considerato in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro in questione, ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 fintantoché perdura tale rapporto di dipendenza [v., in tal senso, sentenza dell’ 8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 89]. 71 Ebbene, dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva discende che uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio solo nei confronti di un cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente nel suo territorio (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punti 137 e 138). 72 Da quanto precede risulta che spetta alle autorità nazionali competenti prendere debitamente in considerazione l’articolo 20 TFUE quando intendono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino dell’Unione. 73 A tal fine, sebbene spetti, è vero, agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le modalità di attuazione dell’articolo 20 TFUE nell’ambito delle procedure di rimpatrio, resta il fatto che tali modalità non devono tuttavia compromettere l’effetto utile di tale articolo [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 68 e giurisprudenza citata]. 74 A tal riguardo, dato che l’attuazione di una procedura di rimpatrio nei confronti del genitore di un cittadino dell’Unione minorenne può, al pari dell’adozione di una decisione di diniego del soggiorno a tale genitore, privare tale cittadino dell’Unione del godimento effettivo dei diritti che gli derivano dallo status conferitogli dall’articolo 20 TFUE, i requisiti procedurali che si impongono alle autorità nazionali competenti per quanto riguarda l’istruzione delle domande di permesso di soggiorno sono applicabili, mutatis mutandis , alle procedure di rimpatrio. 75 Ne consegue che, nell’ambito di un simile procedimento, le autorità nazionali competenti non hanno l’obbligo di esaminare sistematicamente e di propria iniziativa l’esistenza di un rapporto di dipendenza, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, ma è la persona interessata che deve fornire gli elementi che consentano di valutare se sono soddisfatti i requisiti per l’applicazione di tale articolo [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 69 e giurisprudenza citata]. 76 Tuttavia, al fine di garantire l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE, spetta alle autorità nazionali che conducono una procedura di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino dell’Unione valutare, in particolare sulla base degli elementi che il cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione interessati devono poter liberamente fornirgli e procedendo, se ve ne è l’esigenza, alle ricerche necessarie, se esista, tra queste due persone, un rapporto di dipendenza come descritto al punto 65 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 70 e giurisprudenza citata]. 77 Di conseguenza, le autorità nazionali competenti, quando, in ottemperanza alla normativa nazionale, intendono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo di cui conoscono i legami familiari con un cittadino dell’Unione, devono sincerarsi, se del caso raccogliendo le informazioni necessarie a tal fine, che la decisione che adotteranno non abbia l’effetto che tale cittadino dell’Unione si veda obbligato, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme A tal fine, dette autorità devono, in particolare, verificare l’eventuale esistenza, tra gli interessati, di un rapporto di dipendenza quale descritto al punto 65 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punti 71 e 72]. 78 In secondo luogo, indipendentemente dai requisiti derivanti dall’articolo 20 TFUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando attuano la direttiva 2008/115, devono, in ottemperanza all’articolo 5 di tale direttiva, da un lato, tenere debitamente conto dell’interesse superiore del minore, della vita familiare e delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato e, dall’altro, rispettare il principio di non respingimento.

Tali interessi e tale principio devono essere debitamente presi in considerazione in tutte le fasi della procedura di rimpatrio e, in particolare, al momento dell’adozione di una decisione di rimpatrio [v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento)– Cannabis terapeutica), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 91, e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 79]. 79 Uno Stato membro non può, pertanto, adottare una decisione di rimpatrio senza prendere in considerazione gli elementi pertinenti della vita familiare del cittadino interessato di un paese terzo che detto cittadino ha fatto valere, sia pure a sostegno di una domanda di soggiorno [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 104]. 80 Inoltre, quando le autorità nazionali competenti prevedono di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un genitore di un minore, spetta a tali autorità effettuare una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore, tenendo debitamente conto dell’interesse superiore del minore [v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 60, e dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore), C‑112/20, EU:C:2021:197, punto 33]. 81 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 20 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che le autorità di uno Stato membro adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni, quando tali autorità dispongono di informazioni sull’esistenza di legami familiari tra detto cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell’Unione.

Sulla quinta questione 82 Con la quinta questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta nonché con il principio generale di buona amministrazione, debba essere interpretato nel senso di ostare a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, che esclude la possibilità di avvalersi di tale articolo 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora: – o il diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione fossero già noti alle autorità competenti; – o i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale; – o la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello Stato membro interessato. 83 Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, l’ipotesi di mancata invocazione di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE o di un rapporto di dipendenza nel corso del procedimento amministrativo, occorre sottolineare che incombe al cittadino di un paese terzo soggetto a una procedura di rimpatrio un dovere di leale cooperazione in forza del quale deve informare, quanto prima, le autorità nazionali competenti di qualsiasi evoluzione pertinente riguardante la sua vita familiare (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 83 e giurisprudenza citata). 84 Tuttavia, come si evince dai punti da 73 a 77 della presente sentenza, qualora le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni circa l’esistenza di legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione, tali autorità non possono adottare una decisione di rimpatrio senza aver verificato, procedendo, se ve ne è l’esigenza, alle ricerche necessarie, che l’articolo 20 TFUE non osti all’adozione di una tale decisione. 85 In una situazione del genere, il fatto che tale cittadino di un paese terzo non si sia specificamente avvalso dell’articolo 20 TFUE dinanzi a tali autorità non è tale da dispensare queste ultime dal procedere a una simile verifica o da consentire loro di adottare una decisione di rimpatrio laddove esse accertino, al termine della verifica, che ricorrono le condizioni enunciate ai punti da 64 a 66 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 73]. 86 Pertanto, tenuto conto della natura chiara e incondizionata degli obblighi che gravano così sulle autorità nazionali competenti, questi ultimi devono essere considerati di effetto diretto, cosicché cittadino interessato di un paese terzo deve poter far valere dinanzi a un giudice nazionale, nell’ambito di un ricorso effettivo come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 e dall’articolo 47 della Carta, un’eventuale violazione di tali obblighi, anche se, dinanzi a tali autorità, non ha invocato un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE o un rapporto di dipendenza. 87 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda eventuali elementi di fatto emersi per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, al fine di evitare che un cittadino minorenne dell’Unione sia privato del godimento effettivo dei diritti che gli derivano dallo status conferitogli dall’articolo 20 TFUE, spetta ai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su un diniego di soggiorno prendere in considerazione gli elementi di fatto sopravvenuti dopo la decisione amministrativa [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un figlio minorenne olandese), C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 52]. 88 Dato che anche l’attuazione di una procedura di rimpatrio può privare un cittadino minorenne dell’Unione del godimento effettivo dei diritti che gli derivano dallo status conferitogli dall’articolo 20 TFUE, tale soluzione deve applicarsi anche in sede di esame di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio. 89 Va d’altronde evidenziato che, nel caso di un provvedimento di espulsione disposto nei confronti di un cittadino di uno Stato membro per un motivo di ordine pubblico, la Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a una prassi nazionale secondo la quale i giudici nazionali non sono tenuti a prendere in considerazione elementi di fatto sopravvenuti dopo tale provvedimento (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01, EU:C:2004:262, punto 82). 90 Ne consegue che un giudice nazionale, investito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio, deve prendere in considerazione elementi di fatto pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE emersi per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale. 91 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la rilevanza dell’esistenza di una previa decisione sul soggiorno, occorre sottolineare che, poiché spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le modalità di attuazione dell’articolo 20 TFUE nell’ambito di una procedura di rimpatrio, essi possono definirle cercando di garantire che il diritto del cittadino interessato di un paese terzo a che la sua situazione familiare sia presa in considerazione prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio non possa essere strumentalizzato per riaprire o prorogare indefinitamente il procedimento amministrativo [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 105]. 92 In particolare, uno Stato membro può prevedere che le autorità nazionali competenti debbano tener conto delle risultanze relative alla situazione familiare dell’interessato emerse in sede di esame di una domanda di permesso di soggiorno, senza dover necessariamente riconsiderare tutta la situazione ex novo . 93 Tuttavia, da un lato, l’esistenza di una decisione di diniego del soggiorno non può assumere carattere determinante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE nel corso di un procedimento di rimpatrio, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui le autorità nazionali competenti hanno adottato tale decisione senza in alcun modo valutare se tale articolo fosse applicabile, sebbene disponessero di informazioni sull’esistenza di legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione. 94 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte in materia di soggiorno risulta che le autorità nazionali competenti devono tener conto della situazione quale si presenta al momento in cui sono chiamate a statuire sull’applicazione dell’articolo 20 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mera thailandese di un figlio minorenne olandese), C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 52].

Inoltre, come ricordato al punto 69 della presente sentenza, il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE sorge dal momento in cui ricorrono le condizioni che ne giustificano il riconoscimento, indipendentemente dalle procedure avviate per ottenere il riconoscimento di tale diritto. 95 Da quanto esposto al punto precedente della presente sentenza discende che, in una situazione in cui la decisione di diniego del soggiorno e la decisione di rimpatrio non sono adottate contemporaneamente, in particolare in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un lasso di tempo significativo separa l’adozione di tali decisioni, le autorità nazionali competenti devono, in ogni caso, tener conto, nel corso della procedura di rimpatrio, di eventuali nuove circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE e non potranno quindi fondarsi esclusivamente, per escludere tale applicazione, sul fatto che il diritto di soggiorno è stato precedentemente negato, anche se tale diniego è stato adottato tenendo debitamente conto di tale articolo. 96 Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, che esclude la possibilità di avvalersi di tale articolo 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora: – o il diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione fossero già noti alle autorità competenti; – o i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale; – o la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello Stato membro interessato.

Sulla seconda questione 97 Con la seconda questione, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE nonché gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debbano essere interpretati nel senso di ostare a una normativa di uno Stato membro che impone alle autorità di tale Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio, per motivi di sicurezza nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità. 98 In primo luogo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare, a determinate condizioni, al diritto di soggiorno derivato, risultante dall’articolo 20 TFUE, per un familiare di un cittadino dell’Unione come quello di cui al punto 64 della presente sentenza, al fine di garantire il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza pubblica.

Ciò può avvenire qualora tale cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o nazionale [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 76 e giurisprudenza citata]. 99 Tuttavia, un diniego del diritto di soggiorno fondato su tale motivo può derivare solamente da una valutazione in concreto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità, dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto e, se del caso, dall’interesse superiore del figlio del cittadino interessato di un paese terzo [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 77 e giurisprudenza citata]. 100 Dalle considerazioni di cui ai punti 72 e 73 della presente sentenza discende che tale requisito si impone anche nel corso di una procedura di rimpatrio condotta nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini dello Stato membro interessato e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione.

La Corte ha peraltro già statuito che detto requisito doveva essere rispettato in una procedura relativa all’applicazione dell’articolo 20 TFUE, in cui non si discute di una decisione di diniego di soggiorno, bensì di un provvedimento di espulsione (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punti 40 e 41). 101 Inoltre, quando intendono adottare una decisione di rimpatrio per un motivo di sicurezza nazionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano tenuti a rispettare l’articolo 5 della direttiva 2008/115 e gli articoli 7 e 24 della Carta. 102 Ebbene, come indicato dal considerando 6 di tale direttiva, le decisioni adottate ai sensi di quest’ultima dovrebbero essere adottate caso per caso e tenere conto di criteri obiettivi, sicché spetta alle autorità nazionali competenti prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti ai fini dell’applicazione di tali articoli, e in particolare la situazione familiare del cittadino interessato di un paese terzo, prima di poter adottare una siffatta decisione di rimpatrio.

Tali autorità nazionali devono, inoltre, garantire il rispetto del principio di proporzionalità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 49, nonché 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑636/23 e C‑637/23, EU:C:2025:603, punto 77). 103 Pertanto, sebbene il diritto dell’Unione non determini quale autorità debba portare a buon fine le valutazioni menzionate ai punti 99 e 101 della presente sentenza, resta il fatto che una decisione di rimpatrio, fondata su un motivo di sicurezza nazionale, può essere adottata solo al termine di tali valutazioni. 104 In secondo luogo, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede che le decisioni di rimpatrio siano adottate in forma scritta e siano motivate in fatto e in diritto.

Tale disposizione consente tuttavia di limitare le informazioni relative ai motivi in fatto, qualora il diritto nazionale consenta di porre restrizioni al diritto all’informazione, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale. 105 Poiché il diritto dell’Unione non contiene norme che definiscano con precisione le modalità concrete di una siffatta limitazione, queste ultime rientrano nell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 79 e giurisprudenza citata]. 106 Al riguardo, occorre altresì ricordare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando attuano il diritto dell’Unione, sono tenuti a garantire il rispetto sia delle prescrizioni scaturenti dal diritto a una buona amministrazione sia del diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 80, e giurisprudenza citata). 107 Ebbene, dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione di una decisione adottata nei suoi confronti o in base alla lettura della decisione stessa o a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, al fine di consentire all’interessato di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 81 e giurisprudenza citata). 108 Ciò posto, occorre ricordare che i diritti enunciati all’articolo 47 della Carta non costituiscono prerogative assolute e che l’obbligo di motivazione che ne è il corollario può dunque essere limitato, nell’ambito definito all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, sulla base di una ponderazione tra, da un lato, il diritto alla buona amministrazione e il diritto ad un ricorso effettivo della persona interessata e, dall’altro, gli interessi evocati per giustificare la mancata divulgazione a tale persona di informazioni relative ai motivi in fatto, in particolare quando questi interessi siano correlati alla sicurezza nazionale (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 50). 109 Tale ponderazione non può tuttavia portare, tenuto conto del necessario rispetto dell’articolo 47 della Carta, a privare di ogni efficacia i diritti della difesa della persona interessata e a svuotare di contenuto il diritto di ricorso previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, segnatamente non comunicando a detta persona almeno il contenuto essenziale della motivazione su cui si fonda la decisione adottata nei suoi confronti (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 51). 110 Dalle considerazioni che precedono, relative sia al requisito di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 sia all’obbligo di motivazione delle decisioni di rimpatrio, risulta che un’autorità nazionale competente in materia di rimpatrio non può validamente limitarsi ad attuare una decisione non motivata adottata da un’altra autorità nazionale, che non si è conformata a tale requisito, e adottare, su questa sola base e per un motivo di sicurezza nazionale, una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 82 e giurisprudenza citata]. 111 Tale constatazione non esclude affatto che una parte delle informazioni utilizzate dall’autorità competente per effettuare le valutazioni di cui ai punti 99 e 101 della presente sentenza possa essere fornita da organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, di propria iniziativa o su richiesta di tale autorità [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 83 e giurisprudenza citata]. 112 Del pari, detta constatazione non vieta a uno Stato membro di investire un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale del potere di emettere un parere che imponga, in modo vincolante, l’adozione di una decisione di rimpatrio, purché tale organo si conformi all’obbligo di motivazione e possa adottare un simile parere solo dopo aver debitamente preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti di cui ai punti 99 e 101 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 84 e giurisprudenza citata]. 113 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 20 TFUE nonché gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che impone alle autorità di tale Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio, per un motivo di sicurezza nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità.

Sulla terza, quarta, sesta e settima questione 114 Con le questioni terza, quarta, sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente e in quarto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con gli articoli 1, 5 e 11 della stessa, con l’articolo 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con gli articoli 5, 7, 24 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d’ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso Stato membro, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo. 115 In via preliminare, occorre rilevare che, poiché le questioni terza, quarta, sesta e settima si riferiscono esclusivamente al procedimento che deve essere svolto dinanzi alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli articoli 1 e 11 della direttiva 2008/115 nonché gli articoli 5, 7 e 24 della Carta non sono pertinenti ai fini della risposta a tali questioni. 116 Come rilevato al punto 104 della presente sentenza, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede che le decisioni di rimpatrio e le decisioni di divieto d’ingresso siano adottate in forma scritta e siano motivate in fatto e in diritto. 117 L’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che al cittadino di un paese terzo interessato siano concessi mezzi di ricorso effettivo avverso tali decisioni dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza. 118 Tali disposizioni non contengono, tuttavia, alcuna indicazione circa le modalità di accesso al fascicolo relativo a una procedura di rimpatrio.

Inoltre, come rilevato ai punti 104 e 105 della presente sentenza, sebbene l’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva consenta di ridurre le informazioni relative ai motivi in fatto che devono figurare nelle decisioni relative al rimpatrio, laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, il diritto dell’Unione non contiene una norma specifica che definisca le modalità concrete di una limitazione del genere. 119 Ne consegue che le modalità concrete delle procedure stabilite in materia di accesso del cittadino interessato di un paese terzo al fascicolo relativo a una procedura di rimpatrio nonché alla motivazione di una decisione di rimpatrio e di una decisione di divieto d’ingresso, laddove tali decisioni si basino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi, rientrano nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, nei limiti risultanti dai principi e dal diritto ricordati ai punti 105 e 106 della presente sentenza. 120 Ne risulta, in particolare, che il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata deve essere garantito sia nel corso del procedimento amministrativo sia nel corso di un eventuale procedimento giurisdizionale [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 88 e giurisprudenza citata]. 121 Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il procedimento amministrativo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il rispetto dei diritti della difesa implica che il destinatario di una decisione che pregiudica in maniera sensibile i suoi interessi deve essere messo in condizione, dalle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché adottano misure rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista riguardo agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 89 e giurisprudenza citata]. 122 Tale precetto mira segnatamente, nell’ambito di una procedura di rimpatrio come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a permettere all’autorità competente di conformarsi al suo obbligo di pronunciarsi sull’eventuale adozione di una decisione di rimpatrio e di una decisione di divieto d’ingresso procedendo con piena cognizione di causa alla valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, il che richiede che il destinatario di tali decisioni possa correggere un errore o far valere elementi relativi alla sua situazione personale che possono portare al risultato che dette decisioni siano adottate, non siano adottate o abbiano un contenuto piuttosto che un altro [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 90 e giurisprudenza citata]. 123 Detto precetto mira più in generale, al momento dell’avvio di una procedura di rimpatrio, a contribuire al rispetto degli obblighi imposti dall’articolo 5 della direttiva 2008/115, garantendo che il cittadino interessato di un paese terzo possa far conoscere il proprio punto di vista sugli effetti concreti di tali obblighi nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 103, nonché del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 59]. 124 Poiché lo stesso precetto presuppone necessariamente che a tale cittadino di un paese terzo sia offerta, eventualmente tramite un consulente, una concreta possibilità di avere conoscenza degli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione, il rispetto dei diritti della difesa ha come corollario il diritto di accesso a tutti gli elementi del fascicolo nel corso del procedimento amministrativo [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 91 e giurisprudenza citata]. 125 Per quanto concerne, in secondo luogo, il procedimento giurisdizionale, il rispetto dei diritti della difesa implica che il ricorrente possa accedere non soltanto ai motivi delle decisioni adottate nei suoi confronti, ma anche a tutti gli elementi del fascicolo sui quali l’amministrazione si è fondata, al fine di poter effettivamente prendere posizione in merito a tali elementi [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 92, e giurisprudenza citata]. 126 Inoltre, il principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa, contemplati dall’articolo 47 della Carta, implica che le parti di un processo devono avere il diritto di prendere conoscenza di tutti i documenti od osservazioni presentati al giudice al fine di influire sulla sua decisione e di discuterli, il che presuppone che la persona soggetta a una decisione di rimpatrio e a una decisione di divieto d’ingresso deve poter prendere conoscenza degli elementi del suo fascicolo che sono messi a disposizione del giudice chiamato a statuire sul ricorso proposto contro tali decisioni [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 93 e giurisprudenza citata]. 127 Ciò posto, si deve ricordare che i diritti della difesa non sono assoluti e che il diritto di accesso al fascicolo che ne costituisce il corollario può essere limitato, sulla base di una ponderazione tra, da un lato, il principio generale di buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo della persona interessata e, dall’altro, gli interessi invocati per giustificare la mancata divulgazione di un elemento del fascicolo a tale persona, in particolare qualora tali interessi si riferiscano alla sicurezza nazionale [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 94, e giurisprudenza citata]. 128 Tale ponderazione non può tuttavia portare, tenuto conto del necessario rispetto dell’articolo 47 della Carta, a privare di ogni efficacia i diritti della difesa della persona interessata e a svuotare di contenuto il suo diritto di ricorso risultante da detto articolo 47, in particolare non comunicandole almeno il contenuto essenziale della motivazione su cui si fonda la decisione presa nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 95 e giurisprudenza citata]. 129 Detta ponderazione può, invece, far sì che alcuni elementi del fascicolo non vengano comunicati alla persona interessata, allorché la divulgazione di tali elementi è in grado di compromettere in maniera diretta e particolare la sicurezza nazionale dello Stato membro in questione, in quanto può, in particolare, mettere in pericolo la vita, la salute o la libertà di persone o rivelare i metodi di indagine specificamente impiegati da organi incaricati di funzioni specializzate legate alla sicurezza nazionale e quindi ostacolare seriamente, se non addirittura impedire, lo svolgimento futuro dei compiti di tali organi [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 96 e giurisprudenza citata]. 130 Pertanto, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando lo esiga la sicurezza nazionale, possano non concedere alla persona interessata un accesso diretto all’intero fascicolo nell’ambito di una procedura di rimpatrio come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e in particolare limitare, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, le informazioni relative ai motivi in fatto delle decisioni adottate nei confronti di tale interessato, essi non possono, senza violare il principio di effettività, il principio generale di buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo, porre detta persona in una situazione nella quale essa non sia in grado di prendere utilmente conoscenza, eventualmente nell’ambito di una procedura specifica dedicata alla salvaguardia della sicurezza nazionale, del contenuto essenziale degli elementi determinanti inseriti in tale fascicolo [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 97 e giurisprudenza citata]. 131 In tale contesto, occorre rilevare, innanzitutto, che, qualora la divulgazione di informazioni inserite nel fascicolo sia stata limitata per un motivo di sicurezza nazionale, il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata non è sufficientemente garantito dalla possibilità per tale persona di ottenere, a determinate condizioni, un’autorizzazione ad accedere a tali informazioni accompagnata da un divieto assoluto di utilizzare le informazioni così ottenute ai fini del procedimento amministrativo o dell’eventuale procedimento giurisdizionale [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 98 e giurisprudenza citata]. 132 La facoltà del giudice competente di accedere all’intero fascicolo non può, poi, sostituirsi all’accesso da parte della persona interessata alle informazioni contenute in tale fascicolo, dal momento che il rispetto dei diritti della difesa implica che tale persona, eventualmente tramite un consulente, possa far valere i propri interessi esprimendo il proprio punto di vista su tali elementi. [v., in tal senso, sentenze del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 99, e del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 95 e giurisprudenza citata]. 133 Infine, un meccanismo come quello descritto dal giudice del rinvio, basato sull’intervento di un pubblico ministero nell’interesse del cittadino interessato di un paese terzo, senza che tale pubblico ministero possa esso stesso comunicare a tale cittadino di un paese terzo gli elementi ai quali avrà accesso, non è idoneo a soddisfare i precetti derivanti dall’articolo 47 della Carta. 134 Infatti, un meccanismo del genere non consente in alcun modo di garantire che il pubblico ministero esprima il punto di vista del cittadino interessato di un paese terzo sugli elementi pertinenti del fascicolo, poiché tale cittadino non è a conoscenza di tali elementi e il pubblico ministero non è tenuto a consultarlo o a seguire eventuali istruzioni formulate da quest’ultimo. 135 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la comunicazione del contenuto essenziale della motivazione su cui si fonda la decisione di cui al punto 130 della presente sentenza deve essere garantita al destinatario stesso di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU: EU:C:2013:363, punto 65, e del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 88). 136 La Corte ha inoltre ritenuto che una normativa nazionale in base alla quale un avvocato poteva avere accesso alle informazioni classificate su cui si fondava una decisione, ma non era autorizzato a divulgarne il contenuto al suo cliente, non fosse sufficiente a garantire il rispetto dell’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 95). 137 Ne consegue che occorre rispondere alle questioni terza, quarta, sesta e settima dichiarando che gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 5 della stessa, con l’articolo 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d’ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso Stato membro, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo.

Sulla nona questione 138 Con la nona questione, che occorre esaminare in quinto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso di ostare a una normativa di uno Stato membro che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischi di pregiudicare la sicurezza nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto a tale decisione. 139 Come risulta dal punto 130 della presente sentenza, il principio di effettività, il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta ostano a che un giudice nazionale investito di un ricorso contro una decisione di rimpatrio possa respingere tale ricorso basandosi, in misura determinante, su elementi del fascicolo il cui contenuto essenziale non sia stato comunicato all’interessato. 140 Vero è che le norme relative alla classificazione e alla declassificazione delle informazioni ai sensi di normative nazionali nonché alle modalità di divulgazione delle informazioni classificate non sono oggetto di armonizzazione da parte di un atto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 103 e giurisprudenza citata]. 141 Ciò non toglie che, quando una decisione di rimpatrio è fondata su informazioni classificate, tali norme devono essere attuate nel rispetto del principio generale di buona amministrazione e dell’articolo 47 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 105 e giurisprudenza citata]. 142 Ebbene, la Corte ha statuito che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, al fine di evitare, per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, in casi eccezionali, di comunicare all’interessato motivi precisi e completi che costituiscono il fondamento di una decisione relativa al soggiorno, prevedere tecniche e norme di diritto processuale che consentano di conciliare, da un lato, le legittime preoccupazioni di sicurezza dello Stato, quanto alla natura e alle fonti di informazione prese in considerazione nell’adottare una simile decisione e, dall’altro, la necessità di garantire adeguatamente al singolo il rispetto dei suoi diritti processuali, quali il diritto di essere ascoltato nonché il principio del contraddittorio [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 107 e giurisprudenza citata]. 143 La Corte ha considerato compatibile con l’articolo 47 della Carta un sistema nel quale il giudice competente può prendere conoscenza sia dell’insieme dei motivi sia degli elementi di prova pertinenti sulla cui base la decisione in questione è stata adottata, ma altresì verificare se le ragioni connesse alla sicurezza dello Stato invocate dall’autorità nazionale competente effettivamente ostino o meno alla comunicazione completa di tali motivi e di tali elementi di prova [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 108, nonché giurisprudenza citata]. 144 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale di tali ragioni, la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 47 della Carta, che il giudice competente potesse, nell’ipotesi in cui ritenga che dette ragioni non siano valide, offrire all’autorità nazionale competente la possibilità di rivelare all’interessato la motivazione e gli elementi probatori mancanti [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 109 e giurisprudenza citata]. 145 In un’ipotesi del genere, se l’autorità nazionale competente decide di non procedere alla comunicazione di tutti i motivi e ed elementi di prova pertinenti, il giudice competente, al fine di conformarsi all’articolo 47 della Carta, deve procedere all’esame della legittimità della decisione di cui trattasi sulla base dei soli motivi ed elementi di prova che sono stati comunicati [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 110 e giurisprudenza citata]. 146 Al contrario, nell’ipotesi in cui il giudice competente decida che le ragioni addotte dall’autorità nazionale competente ostano alla comunicazione completa di tali motivi e di tali elementi di prova, la Corte ha ritenuto che il giudice competente possa tener conto di tali motivi e di tali elementi di prova bilanciando adeguatamente le esigenze pertinenti e ha rilevato che, qualora detto giudice intenda procedere in tal senso, esso deve garantire che il contenuto essenziale dei motivi che costituiscono il fondamento della decisione di cui trattasi sia rivelato all’interessato in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 111 e giurisprudenza citata]. 147 Tuttavia, la Corte ha anche precisato che, qualora tale obbligo di comunicazione non venga rispettato, detto giudice è tenuto a trarne le conseguenze [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 112 e giurisprudenza citata]. 148 Ciò posto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono riservare all’autorità nazionale competente il potere di comunicare o meno motivi o elementi di prova classificati, purché il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rimpatrio abbia il potere di trarre le conseguenze dalla decisione infine adottata al riguardo da tale autorità (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 99 e giurisprudenza citata). 149 Di conseguenza, occorre rispondere alla nona questione dichiarando che il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischierebbe di pregiudicare la sicurezza nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto alla decisione.

Per contro, un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una simile decisione deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un’eventuale decisione delle autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte la motivazione di tale decisione e i relativi elementi di prova.

Sull ’ ottava questione Sulla ricevibilità 150 [OSCURATO:PERSONA] europea sostiene che l’ottava questione deve, in parte, essere respinta in quanto irricevibile, nella misura in cui riguarda gli effetti sulla Kúria (Corte suprema) stessa di una decisione nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto.

Infatti, poiché il giudice del rinvio è un giudice di grado inferiore, una risposta della Corte al riguardo non gli sarebbe di alcuna utilità per dirimere la controversia di cui al procedimento principale. 151 Ebbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 61). 152 Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza.

Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 62). 153 Nel caso di specie, dato che il giudice del rinvio non fa parte della Kúria (Corte suprema), bensì è un organo giurisdizionale di grado inferiore, si deve ritenere che le norme che definiscono le condizioni alle quali la Kúria (Corte suprema) può discostarsi dalla propria giurisprudenza non abbiano manifestamente alcuna relazione con l’oggetto del procedimento principale. 154 Ne consegue che l’ottava questione è ricevibile solo nella parte in cui si riferisce alle norme che definiscono i poteri dei giudici di grado inferiore.

Nel merito 155 Con la parte ricevibile dell’ottava questione, che occorre esaminare in sesto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 267 TFUE nonché l’articolo 47 della Carta, letti in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, con il principio generale di buona amministrazione nonché con gli articoli 1, 5, e da 11 a 13 della direttiva 2008/115, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, pur ritenendo, alla luce dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto. 156 In via preliminare, occorre rilevare che, poiché l’ottava questione riguarda le norme che disciplinano, in generale, i rapporti tra la Kúria (Corte suprema) e gli organi giurisdizionali ungheresi di grado inferiore, le disposizioni della direttiva 2008/115 non presentano rilevanza diretta ai fini della risposta a tale questione. 157 Secondo costante giurisprudenza, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri di dare piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali varie norme nel territorio di detti [OSCURATO:PERSONA].

Ne discende che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 23 e giurisprudenza citata). 158 In tale contesto, va rilevato che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267 TFUE è vincolato, nella definizione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte e deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di detto organo giurisdizionale di grado superiore (sentenze dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 24, e del 12 febbraio 2026, Petlichev, C‑56/25, EU:C:2026:87, punto 47 e giurisprudenza citata). 159 In tali circostanze, la necessità di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione comporta l’obbligo per tale giudice nazionale di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se essa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione (sentenze dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 25, e del 12 febbraio 2026, Petlichev, C‑56/25, EU:C:2026:87, punto 48, nonché giurisprudenza citata). 160 Inoltre, allorché la giurisprudenza della Corte ha fornito una risposta chiara ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, detto giudice nazionale deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 26 e giurisprudenza citata). 161 La Corte, sebbene abbia ritenuto, al punto 29 della sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑537/22, EU:C:2024:6), che una normativa di uno Stato membro che impone, in linea di principio, ai giudici di grado inferiore di attenersi alle valutazioni di un giudice di grado superiore potesse comunque essere compatibile con il principio del primato del diritto dell’Unione, è giunta a tale conclusione in quanto la normativa in questione nella causa che ha dato origine a tale sentenza consentiva ai giudici di grado inferiore di discostarsi da tali valutazioni, qualora ritenessero che queste fossero incompatibili con il diritto dell’Unione e motivassero la loro decisione al riguardo. 162 Nel caso di specie, invece, il giudice del rinvio ha esplicitamente precisato che la normativa ungherese applicabile non lo autorizzava in alcun modo a discostarsi da una decisione della Kúria (Corte suprema) emessa nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto.

Ebbene, dai punti da 157 a 160 della presente sentenza discende che una normativa del genere viola il principio del primato del diritto dell’Unione. 163 Sebbene il governo ungherese sostenga che la normativa ungherese consente al giudice del rinvio di discostarsi dalla decisione della Kúria (Corte suprema) di cui trattasi nel procedimento principale a condizione di motivare esplicitamente tale scelta, dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 58 della presente sentenza risulta che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte deve pronunciarsi tenendo conto del contesto normativo nel quale si inseriscono le questioni che le sono sottoposte, come definito dal giudice del rinvio. 164 Pertanto, spetta unicamente al giudice del rinvio accertare che la normativa ungherese applicabile nel procedimento principale rivesta effettivamente la portata da esso indicata nella decisione di rinvio. 165 Occorre inoltre rilevare che, sebbene l’ottava questione verta non solo sull’interpretazione del principio del primato del diritto dell’Unione e dell’articolo 267 TFUE, ma anche su quella di varie altre disposizioni del diritto primario e del principio generale di buona amministrazione, da quanto precede deriva che il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE ostano in ogni caso a una normativa come quella oggetto di tale questione, cosicché non è necessario pronunciarsi sulle varie altre disposizioni del diritto primario menzionate o sul principio generale di buona amministrazione. 166 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere all’ottava questione dichiarando che il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, anche qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto.

Sulle spese 167 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 20 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che le autorità di uno Stato membro adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione europea, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni, quando tali autorità dispongono di informazioni sull’esistenza di legami familiari tra detto cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell’Unione. 2) L’articolo 20 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, che esclude la possibilità di avvalersi di tale articolo 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora: – o un diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione fossero già noti alle autorità competenti; – o i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale; – o la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello Stato membro interessato. 3) L’articolo 20 TFUE nonché gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno Stato membro che impone alle autorità di tale Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio, per un motivo di sicurezza nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità. 4) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 5 della stessa, con l’articolo 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d’ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso Stato membro, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo. 5) Il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischierebbe di pregiudicare la sicurezza nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto alla decisione.

Per contro, un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una simile decisione deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un’eventuale decisione delle autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte la motivazione di tale decisione e i relativi elementi di prova. 6) Il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, anche qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto.

Firme * Lingua processuale: l’ungherese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Familiare di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Presa di posizione di un’autorità nazionale specializzata – Motivazione – Accesso al fascicolo – Informazioni classificate – Primato del diritto dell’Unione » Nella causa C‑26/25 [Bukla] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Seghedino, Ungheria), con decisione del 17 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2025, nel procedimento PQ contro [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per PQ, da T. Kovács, A. Németh e B. Pohárnok, ügyvédek; –        per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti; –        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; –        per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da F. Blanc, A. Katsimerou, E. Montaguti, Zs. Teleki e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, degli articoli 20 e 267 TFUE, degli articoli 1, 5, 7, 24, 41, 47, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 1, 5, e da 11 a 13 della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra PQ, da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (Direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri, direzione regionale della polizia per gli stranieri del Dél-Alföld, Ungheria) (in prosieguo: la «direzione regionale») e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per la protezione della Costituzione, Ungheria), dall’altro, in merito alla legittimità della decisione di rimpatrio e del divieto d’ingresso e di soggiorno adottati nei confronti di PQ. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Trattato FUE 3 L’articolo 20 TFUE prevede quanto segue: «1.      È istituita una cittadinanza dell’Unione [europea]. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 2.      I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro: a)      il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri; b)      il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c)      il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d)      il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi». Direttiva 2008/115 4 I considerando 6 e 24 della direttiva 2008/115 sono formulati come segue: «(6)      È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva. (…) (24)      La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella [Carta]». 5 L’articolo 1 della direttiva così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». 6 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva così dispone: «La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare». 7 Ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della medesima direttiva: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 2)      “soggiorno irregolare”: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo [6] del [regolamento (UE) n. 2016/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 77, pag. 1)], o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro». 8 L’articolo 5 della direttiva 2008/115 così dispone: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione: a)      l’interesse superiore del bambino; b)      la vita familiare; c)      le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement». 9 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5. (…)». 10 L’articolo 11 della direttiva definisce il sistema delle decisioni di divieto d’ingresso. 11 L’articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue: «Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. Le informazioni sui motivi in fatto possono essere ridotte laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l’accertamento e il perseguimento di reati». 12 L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede quanto segue: «Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza». Diritto ungherese Legge n. II del 2007 13 L’articolo 43 dell’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi), del 5 gennaio 2007 ( [OSCURATO:PERSONA] 2007/1.), così dispone: «1.      L’autorità di polizia per gli stranieri dispone un divieto autonomo d’ingresso e di soggiorno nei confronti del cittadino di un paese terzo che soggiorna in un luogo sconosciuto o all’estero, (…) c)      il cui ingresso e soggiorno pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico; (…) 2.      L’autorità di polizia per gli stranieri ordina, salvo eccezioni previste dalla presente legge, il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo ai sensi della normativa sull’immigrazione (…) d)      il cui ingresso e soggiorno pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico; (…) 3.      L’iniziativa relativa al divieto autonomo d’ingresso e di soggiorno per il motivo di cui al paragrafo 1, lettera c), nonché di rimpatrio ai sensi della normativa sull’immigrazione per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera d), può provenire anche dalle forze dell’ordine designate nel decreto governativo, nell’ambito della loro propria sfera di competenza, al fine di svolgere i compiti connessi alla tutela degli interessi definiti dalla legge. Qualora il divieto autonomo di ingresso e soggiorno sia disposto per il motivo indicato al paragrafo 1, lettera c), ovvero qualora il rimpatrio ai sensi della normativa sull’immigrazione sia ordinato per il motivo indicato al paragrafo 2, lettera d), gli organi di sicurezza pubblica individuati dal decreto governativo, nei casi che incidono sulle relative funzioni e competenze, formulano una proposta in merito alla durata del divieto di ingresso e soggiorno. L’autorità di polizia per gli stranieri non può discostarsi dal contenuto della proposta». 14 L’articolo 45, paragrafo 1, di tale legge così dispone: «Prima di adottare un provvedimento di rimpatrio ai sensi della normativa sull’immigrazione nei confronti di un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, l’autorità di sicurezza pubblica tiene conto dei seguenti aspetti: a)      la durata del soggiorno; b)      l’età e la situazione familiare del cittadino di un paese terzo e le eventuali conseguenze del provvedimento di rimpatrio nei suoi confronti per i suoi familiari; c)      i legami del cittadino di un paese terzo con l’Ungheria nonché l’assenza di relazioni con il suo paese di origine». 15 Ai sensi dell’articolo 87/A, paragrafo 1 di detta legge: «Ai fini delle procedure disciplinate dalla presente legge, il governo designa, con apposito decreto governativo di attuazione della medesima, un organo statale specializzato incaricato di decidere su determinate questioni». (…) 16 Secondo l’articolo 87/B, paragrafo 4 della medesima legge: «Il parere dell’organo statale specializzato è vincolante per l’autorità di sicurezza pubblica adita, per quanto concerne la specifica questione». Decreto governativo n. 114 del 2007 17 L’articolo 114, paragrafo 4, lettera a), dell’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. Korm. rendelet (decreto governativo n. 114 del 2007, recante attuazione della legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi), del 24 maggio 2007, prevede che un divieto d’ingresso e di soggiorno possa essere disposto su proposta dell’autorità investigativa, dell’Ufficio per la protezione della Costituzione, della polizia o del [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio centrale per la prevenzione del terrorismo, Ungheria). 18 Ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4b, di tale decreto, un provvedimento di rimpatrio può essere disposto anche su proposta dell’autorità inquirente, dell’Ufficio per la protezione della Costituzione o dell’Ufficio centrale per la prevenzione del terrorismo. Legge n. CLV del 2009 19 L’articolo 11 dell’a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (legge n. CLV del 2009 sulla protezione delle informazioni classificate), del 29 dicembre 2009 ( [OSCURATO:PERSONA] 2009/194.), così dispone: «1.      L’interessato ha il diritto di prendere conoscenza dei propri dati personali qualificati come informazioni classificate nazionali sulla base di un’autorizzazione alla consultazione rilasciata dall’autorità di classificazione e senza dover disporre di un nulla osta di sicurezza personale. Prima di accedere alle informazioni classificate nazionali, l’interessato deve rendere una dichiarazione scritta di riservatezza ed impegnarsi al rispetto delle norme in materia di protezione delle informazioni classificate nazionali. 2.      Su richiesta dell’interessato, l’autorità di classificazione decide, entro quindici giorni, l’eventuale concessione dell’autorizzazione alla consultazione. L’autorità di classificazione nega l’autorizzazione alla consultazione se la conoscenza delle informazioni pregiudica l’interesse pubblico alla base della classificazione. L’autorità di classificazione deve motivare il diniego dell’autorizzazione alla consultazione. 3.      In caso di rifiuto di concedere l’autorizzazione alla consultazione, l’interessato può impugnare la decisione con un ricorso giurisdizionale amministrativo. (…)». 20 L’articolo 12, paragrafo 1, di tale legge così dispone: «L’autorità responsabile del trattamento delle informazioni classificate può negare all’interessato l’esercizio del suo diritto di accesso ai propri dati personali se l’esercizio di tale diritto compromette l’interesse pubblico alla base della classificazione». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 21 PQ, un cittadino di un paese terzo, è entrato legalmente in Ungheria nel giugno 2005 come giocatore di calcio professionista e da allora risiede in tale Stato membro. Da ultimo, era titolare di un permesso di soggiorno permanente valido fino al 15 settembre 2020. 22 Dal 2011 PQ vive con la compagna di cittadinanza ungherese. Da tale relazione nel 2012 e nel 2021 sono nati due figli di cittadinanza ungherese. PQ esercita, congiuntamente alla sua compagna, la responsabilità genitoriale sui figli. Vive stabilmente con loro e ne ha la custodia effettiva per la maggior parte del tempo. I figli hanno uno stretto legame affettivo e un rapporto di dipendenza con PQ, che se ne occupa costantemente fin dalla loro nascita. 23 Il 6 agosto 2020 PQ ha presentato una domanda di permesso di stabilimento nazionale avvalendosi della sua situazione familiare. 24 Con un parere non motivato del 9 settembre 2020, l’Ufficio per la tutela della Costituzione ha ritenuto che il soggiorno di PQ in Ungheria arrecasse pregiudizio agli interessi di sicurezza nazionale di tale Stato membro. Tale organo specializzato ha qualificato come informazioni classificate i dati sui quali si è basato per emettere tale parere. 25 Con decisione del 27 ottobre 2020, la direzione regionale, in quanto autorità di polizia per gli stranieri di primo grado, ha respinto la domanda di permesso di stabilimento nazionale presentata da PQ. 26 Il 3 dicembre 2020 l’Ufficio per la tutela della Costituzione ha proposto l’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di PQ con la motivazione che il suo soggiorno in Ungheria avrebbe leso gli interessi di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale. Tale organo specializzato ha qualificato come informazioni classificate i dati sui quali si è basato per adottare tale proposta. 27 La decisione del 27 ottobre 2020 è stata confermata, il 25 marzo 2021, dall’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság (direzione generale nazionale della polizia degli stranieri, Ungheria), autorità di polizia per gli stranieri di secondo grado, con la motivazione che il Belügyminiszter (Ministro dell’Interno, Ungheria), in quanto organo specializzato di secondo grado, aveva emesso un parere il 12 febbraio 2021, secondo il quale il soggiorno di PQ nel territorio ungherese arrecava pregiudizio agli interessi dell’Ungheria in materia di sicurezza nazionale. Nella decisione, la direzione generale della polizia per gli stranieri ha sottolineato che, in applicazione della normativa ungherese, essa non poteva discostarsi dal parere emesso dal Ministro dell’Interno ed era pertanto tenuta a rifiutare la domanda di PQ, senza tener conto della sua situazione personale. 28 Il 16 aprile 2021 l’Ufficio per la tutela della Costituzione ha proposto l’adozione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nei confronti di PQ. 29 Con decisione del 6 maggio 2021, la direzione regionale ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di PQ, ha disposto l’esecuzione forzata di tale misura e ha imposto a PQ un divieto d’ingresso e di soggiorno della durata di dieci anni. Tale decisione si basava in particolare sulle proposte adottate il 3 dicembre 2020 e il 16 aprile 2021 dall’Ufficio per la tutela della Costituzione. 30 Con provvedimento cautelare del 6 maggio 2021, la direzione regionale ha sospeso l’esecuzione del rimpatrio di PQ nell’attesa del soddisfacimento delle condizioni per il rimpatrio e della conclusione di un procedimento penale avviato nei suoi confronti o, in caso, dell’esecuzione di un’eventuale pena che avrebbe potuto essere inflitta al termine di tale procedimento penale. 31 PQ ha proposto ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Szeged, Ungheria), giudice del rinvio, avverso la decisione della direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri del 25 marzo 2021 e avverso la decisione della direzione regionale del 6 maggio 2021. 32 In occasione dell’esame del primo di tali ricorsi, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte ha risposto a tale domanda con la sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344). 33 Con sentenza del 25 settembre 2024, il giudice del rinvio ha annullato la decisione della direzione generale nazionale della polizia per gli stranieri del 25 marzo 2021 e ha ingiunto alla direzione regionale di avviare un nuovo procedimento tenendo conto della sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344), fornendo al contempo indicazioni quanto all’approccio da adottare a tal fine. 34 Il procedimento di cui trattasi nella causa principale si riferisce all’esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della direzione regionale del 6 maggio 2021. 35 Il giudice del rinvio rileva che PQ è stato soggetto a una decisione di rimpatrio, perché l’Ufficio per la tutela della Costituzione aveva ritenuto che il suo soggiorno in Ungheria violasse gli interessi di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale. I motivi su cui si fonda tale valutazione non sono stati rivelati né a PQ né alla direzione regionale. Quest’ultima, a norma del diritto ungherese, non deve esaminare alcuna ulteriore circostanza individuale ed è tenuta a fare affidamento sulla valutazione dell’Ufficio per la tutela della Costituzione. 36 Detto giudice sottolinea come risulti da una giurisprudenza della Kúria (Corte suprema, Ungheria) che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, i diritti procedurali della persona interessata sono garantiti dal potere di cui dispone il giudice competente, per valutare la legittimità della decisione sul soggiorno, di consultare le informazioni classificate sulle quali si basa il parere degli organi specializzati. 37 In ogni caso, anche supponendo che una domanda di accesso a informazioni classificate sia accolta, né la persona interessata né il suo rappresentante potrebbero utilizzare nell’ambito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali le informazioni classificate alle quali sarebbe stato loro concesso l’accesso, essendo loro di fatto negata l’autorizzazione a riprodurre per iscritto il contenuto essenziale di tali informazioni. L’autorità giudiziaria investita di un ricorso relativo a una decisione sul soggiorno non dispone, ai sensi della normativa ungherese, di alcun potere al riguardo. 38 Il giudice del rinvio dubita della compatibilità della normativa ungherese con i requisiti del diritto dell’Unione. Ritiene, in particolare, che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 e l’articolo 20 TFUE non consentano di adottare una decisione di rimpatrio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, senza aver effettuato una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle relative alla vita familiare della persona interessata. Inoltre, lo status riservato alle informazioni classificate nel corso dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali sarebbe in contrasto con i requisiti sanciti dalla giurisprudenza della Corte. 39 Date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Seghedino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva [2008/115], in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 41 e 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nell’adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i cui familiari (figli minorenni, partner non coniugato) siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione e vi abitino, senza prima esaminare i criteri di cui all’articolo 5 di [tale] direttiva (…) e agli articoli 7 e 24 della Carta. 2)      Se gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva [2008/115], in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e con l’articolo 51, paragrafo 1, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro in virtù della quale si adotta una decisione in materia di stranieri con cui si decreta il rimpatrio in base a una proposta non motivata dell’autorità specializzata che stabilisce soltanto l’esistenza di un pericolo o di una violazione per quanto riguarda la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico, proposta che vincola l’autorità per gli stranieri, è imperativa ed è stata emessa senza effettuare un esame approfondito dell’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nel caso specifico e senza tenere conto delle circostanze personali, né dei requisiti di necessità e proporzionalità. 3)      Se gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva [2008/115], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e, se del caso, con gli articoli 7 e 24 di quest’ultima, debbano essere interpretati nel senso che impongono all’autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione di rimpatrio per un motivo concernente ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, o impongono all’autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata di provvedere affinché sia garantito in ogni caso al soggetto interessato, cittadino di un paese terzo, e al suo rappresentante legale il diritto di conoscere almeno il contenuto essenziale delle informazioni e dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tale motivo e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione medesima, nel caso in cui l’autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria alle ragioni di sicurezza nazionale. 4)      In caso di risposta affermativa, cosa debba intendersi esattamente per “il contenuto essenziale” dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta». 40 Con una decisione del 26 maggio 2025, pervenuta alla Corte lo stesso giorno, il giudice del rinvio ha integrato la domanda di pronuncia pregiudiziale. 41 Esso rileva che, successivamente a tale domanda, la Kúria (Corte suprema) ha emesso, il 24 febbraio 2025, una decisione nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto che è pertinente per tutti i procedimenti di polizia in materia di stranieri. Qualsiasi giudice ungherese investito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio è tenuto ad applicare l’interpretazione così accolta dalla Kúria (Corte suprema), senza potersene discostare, anche motivando la propria decisione al riguardo. 42 Ebbene, il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell’Unione di diversi aspetti di tale decisione. 43 In particolare, tale giudice sottolinea, in primo luogo, che da detta decisione risulta che un giudice ungherese non può valutare l’esistenza di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE o di un rapporto di dipendenza se l’interessato li ha invocati, per la prima volta, nell’ambito del procedimento giurisdizionale o se nel corso di tale procedimento sono emersi fatti che dimostrino la necessità di una valutazione del genere. Tale valutazione è esclusa anche quando la decisione di rimpatrio contestata è stata preceduta da un’altra decisione che ha escluso il diritto di soggiorno di tale persona in Ungheria. 44 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, secondo la Kúria (Corte suprema), allo stato attuale della normativa ungherese, non è possibile consentire alla persona interessata accedere al contenuto essenziale dei motivi di una decisione adottata nei suoi confronti, qualora tali motivi siano fondati su informazioni classificate. Date tali circostanze, l’unico mezzo, compatibile con il diritto nazionale esistente, che consenta di garantire il rispetto dei diritti di tale persona sarebbe, per il giudice competente, constatare che, non potendo accedere alle informazioni classificate pertinenti, detta persona non è in grado di difendere i propri diritti e invitare, di conseguenza, il pubblico ministero ad agire nell’interesse della stessa persona. Il pubblico ministero potrebbe quindi decidere di intervenire nel procedimento, avendo accesso a tali informazioni classificate, senza tuttavia poterle comunicare alla persona interessata. Per contro, nel caso in cui il pubblico ministero decidesse di non intervenire nel procedimento, il giudice competente potrebbe non tener conto del punto di vista delle autorità amministrative circa l’esistenza di un rischio per la sicurezza nazionale. 45 Alla luce dei dubbi che esso nutre quindi quanto sulla conformità al diritto dell’Unione della decisione della Kúria (Corte suprema) del 24 febbraio 2025, il giudice del rinvio si interroga altresì sulla compatibilità con tale diritto degli effetti attribuiti dal diritto ungherese a una decisione del genere, in quanto tali effetti impedirebbero ad altre sezioni della Kúria (Corte suprema) o ai giudici ordinari ungheresi di conformarsi al diritto dell’Unione. 46 Sulla base di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Seghedino) ha aggiunto alle questioni già sottoposte alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «5)      Se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 5, 7, 24, 41, 47 e 51, paragrafo 1, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un organo giurisdizionale superiore di tale Stato membro che –        non consentono al giudice che esamina la decisione dell’autorità di polizia per gli stranieri che dispone il rimpatrio di prendere in considerazione un eventuale diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE o un rapporto di dipendenza - così come i fatti sottostanti - quando il cittadino interessato di un paese terzo li deduca per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale (anche nei casi in cui i legami familiari con il cittadino dell’Unione erano già noti all’autorità che ha agito nel procedimento amministrativo), o quando i fatti rilevanti siano emersi per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, –        prevedono che l’esistenza di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE possa essere esaminata nell’ambito di un procedimento di rimpatrio solo qualora la decisione di rimpatrio non sia stata preceduta da un’altra decisione (che statuisce su una domanda di permesso di soggiorno o di stabilimento) – sulla quale si basa di fatto – che ha escluso il diritto di soggiorno nello Stato membro. 6)      Se l’articolo 5, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva [2008/115], letti alla luce dei considerando 6 e 24 e dell’articolo 1 di tale direttiva, e in combinato disposto con gli articoli 5, 7, 24, 41, 47 e 51, paragrafo 1, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un giudice di grado superiore di tale Stato membro in virtù delle quali la proporzionalità di una decisione presa dall’autorità di polizia per gli stranieri in merito al rimpatrio e al divieto di ingresso e di soggiorno può essere rivista senza che il cittadino coinvolto di un paese terzo, o il suo rappresentante, abbia almeno potuto conoscere il contenuto dei motivi della proposta dell’organo specializzato che ha invocato il motivo di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza nazionale alla base di tale decisione e di esprimere il suo punto di vista e la sua difesa a tale riguardo. 7)      Se l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva [2008/115], letti alla luce dei considerando 6 e 24 e dell’articolo 1 di tale direttiva, e in combinato disposto con gli articoli 41 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un giudice di grado superiore di tale Stato membro che prevedono che, nel caso delle eccezioni relative alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza elencate all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva “rimpatri”, né l’autorità dello Stato membro che adotta una decisione di rimpatrio fondata su un motivo di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico né l’autorità (di tutela dell’ordine pubblico) che stabilisce la riservatezza o la classificazione [delle informazioni] siano tenute – qualora la divulgazione dei motivi sia contraria alla sicurezza nazionale – a garantire che l’interessato o il suo rappresentante sia in ogni caso a conoscenza, quantomeno, del contenuto essenziale delle informazioni riservate o classificate sulle quali si basa una decisione fondata su un simile motivo, nonché il diritto di utilizzarle nel procedimento relativo a tale decisione, poiché, al contrario, nell’ambito del controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa basata su tali motivi riservati o classificati, il pubblico ministero – o qualsiasi altra persona diversa dal cittadino terzo interessato – può, su richiesta del giudice, agire per tutelare i diritti del cittadino interessato di un paese terzo, ma senza neppure poter comunicare al ricorrente interessato quanto meno la sostanza dei motivi. 8)      Se l’articolo 267 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché l’articolo 47 della Carta, letti alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione, e in combinato disposto con l’articolo 41, l’articolo 51, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché con l’articolo 5, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva [2008/115], debbano essere interpretati – alla luce dei considerando 6 e 24 e dell’articolo 1 di tale direttiva – nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro e alla prassi di un organo giurisdizionale di grado superiore di tale Stato membro secondo le quali: –        il giudice supremo di uno Stato membro può, anche se la Corte ha già interpretato in una sentenza il diritto dell’Unione rilevante per una determinata causa, emettere decisioni di interpretazione del diritto che si impongono a tutti i giudici di grado inferiore, questi ultimi non potendo discostarsene (…), e in cui fornisce un’interpretazione del diritto dell’Unione più estensiva rispetto a quella fornita nelle sentenze della Corte pertinenti al caso in questione, e impone un’interpretazione uniforme del diritto che obblighi, nell’applicazione del diritto dell’Unione, modalità di attuazione contrarie all’interpretazione di tale diritto fornita nella sentenza della Corte e che ne impediscano l’efficace applicazione, –        il supremo organo giurisdizionale dello Stato membro, per poter applicare il diritto dell’Unione o le sentenze della Corte pertinenti per un determinato caso, deve avviare uno specifico procedimento previsto dal diritto nazionale (procedimento pregiudiziale nazionale, procedimento nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto), qualora intenda discostarsi, in virtù del diritto dell’Unione, da una o più decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale di grado superiore contrarie al diritto dell’Unione o alle sentenze della Corte di giustizia, in modo che l’applicazione diretta del diritto dell’Unione, comprese le sentenze della Corte di giustizia, sia possibile solo in virtù di un’autorizzazione in tal senso concessa dalla decisione emessa in un procedimento di tale tipo (decisione emessa nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto). 9)      Se il punto 97 [della sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate) (C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344)] debba essere interpretato nel senso che l’organo specializzato che si pronuncia sul rischio per la sicurezza nazionale può concludere che la divulgazione della sostanza dei motivi sui quali si fonda la sua posizione può compromettere in modo diretto e specifico la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato, in quanto può, in particolare, mettere in pericolo la vita, la salute o la libertà di persone o svelare i metodi di indagine specificamente utilizzati da organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, ostacolando così seriamente, se non addirittura impedire, il futuro svolgimento dei compiti di tali organi, motivi che non consentono che la parte o il suo rappresentante siano a conoscenza del contenuto sostanziale della motivazione su cui si basa tale posizione». Sulle questioni pregiudiziali 47 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere [v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7, e sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 21]. 48 Nell’ambito di tale procedura di cooperazione, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione di cui è investita (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23; del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, e del 3 giugno 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 34). In particolare, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44). 49 A tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che, sebbene solo la quinta questione riguardi espressamente l’articolo 20 TFUE, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale si evince tuttavia che il giudice del rinvio ritiene che PQ possa avere diritto al soggiorno ai sensi di tale articolo e che, di conseguenza, si interroghi, in generale, sulla compatibilità con detto articolo della procedura di rimpatrio applicata a PQ. 50 Ne consegue che tutte le questioni che si riferiscono direttamente a tale procedura di rimpatrio, vale a dire le questioni dalla prima alla settima, devono essere esaminate non solo alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/115 e della Carta cui esse si riferiscono, ma anche alla luce dell’articolo 20 TFUE. 51 In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 41 della Carta, menzionato dal giudice del rinvio nelle questioni prima e dalla quarta alla settima, occorre ricordare che risulta chiaramente dal tenore letterale di tale articolo che quest’ultimo è rivolto non agli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione (sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 34 e giurisprudenza citata). 52 Ciò premesso, l’articolo 41 della Carta riflette un principio generale del diritto dell’Unione, destinato ad applicarsi agli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché essi attuano tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság, C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 35 e giurisprudenza citata). 53 Occorre dunque prendere in considerazione tale principio generale al fine di precisare gli obblighi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuazione dell’articolo 20 TFUE e della direttiva 2008/115. 54 In terzo luogo, occorre rilevare che il governo ungherese propone una riformulazione sostanziale delle questioni dalla prima alla terza e dell’ottava questione basandosi su un’interpretazione della normativa ungherese diversa da quella adottata dal giudice del rinvio. 55 A questo proposito, occorre sottolineare che, a sostegno di tale proposta, detto governo si è ampiamente basato sulla decisione della Kúria (Corte suprema) del 24 febbraio 2025, decisione che non era ancora stata emessa alla data in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata trasmessa alla Corte. 56 Ebbene, il giudice del rinvio, nella sua decisione del 26 maggio 2025, ha preso in considerazione tale decisione della Kúria (Corte suprema) e ha ritenuto di dover, di conseguenza, formulare nuove questioni pregiudiziali relative ad alcuni degli elementi addotti dal governo ungherese, per cui la proposta di tale governo di riformulare le questioni dalla prima alla terza per prendere in considerazione detta decisione della Kúria (Corte suprema) è in gran parte priva di oggetto. 57 È vero che detto governo trae dalla medesima decisione della Kúria (Corte suprema) conclusioni in parte diverse da quelle accolte dal giudice del rinvio. 58 Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente, in particolare, a interpretare e applicare il diritto nazionale (v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, punto 4, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 76). Dal canto suo, la Corte deve pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell’Unione in merito alle quali è stata adita, prendendo in considerazione il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni che le sono sottoposte, come definito dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C‑341/05, EU:C:2007:809, punto 47, e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑600/23, EU:C:2025:617, punto 66). 59 Ne consegue che, al fine di rispondere alle questioni dalla prima alla terza e ottava, la Corte deve basarsi non sulla descrizione della normativa ungherese richiamata dal governo ungherese, bensì su quella riportata dal giudice del rinvio. Sulla prima questione 60 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE e gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta nonché con il principio generale di buona amministrazione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di uno Stato membro adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni. 61 In via preliminare, occorre rilevare che gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, l’articolo 47 della Carta e il principio generale di buona amministrazione impongono obblighi di natura procedurale che non sono rilevanti ai fini della risposta alla prima questione. 62 Fatta questa precisazione, occorre ricordare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti conferiti dal loro status di cittadini dell’Unione [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 58, e giurisprudenza citata]. 63 Per contro, le disposizioni del Trattato FUE relative alla cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi. Infatti, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini non sono diritti propri di questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica, in particolare, la libertà di circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione nel territorio di quest’ultima [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 59 e giurisprudenza citata]. 64 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il diritto derivato dell’Unione relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve nondimeno essere accordato al cittadino di un paese terzo, familiare di tale cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, in conseguenza del negato riconoscimento di un siffatto diritto, detto cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 60 e giurisprudenza citata]. 65 Tuttavia, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può mettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione di cui trattasi, suo familiare, sussiste un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto a seguire detto cittadino del paese terzo e a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 61 e giurisprudenza citata]. 66 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, è alla luce dell’intensità della relazione di dipendenza tra il cittadino interessato di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, che si deve giudicare in merito al riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE, giudizio, questo, che deve prendere in considerazione l’insieme delle circostanze del caso di specie [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 63 e giurisprudenza citata]. 67 In tale contesto, qualora siano soddisfatte le condizioni enunciate ai punti da 64 a 66 della presente sentenza, uno Stato membro non può adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino interessato di un paese terzo. 68 Infatti, da un lato, in una situazione del genere, l’articolo 20 TFUE osta a che a tale cittadino di un paese terzo venga negato il soggiorno, nonché a che sia imposto a suo carico un provvedimento di espulsione o, più in generale, un provvedimento che lo obblighi a fare ritorno in un paese terzo, qualora siffatti provvedimenti possano avere l’effetto di privare il cittadino dell’Unione interessato, a causa del rapporto di dipendenza esistente tra lui e detto cittadino di un paese terzo, del godimento effettivo dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 32, nonché del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 65]. 69 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il diritto di soggiorno previsto all’articolo 20 TFUE deriva direttamente dal diritto primario e sorge dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni che giustificano la concessione di tale diritto di soggiorno, anche prima della presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto di soggiorno (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑130/24, EU:C:2025:340, punti 32, 33 e 39). 70 Ne consegue che, sin dall’instaurazione di un rapporto di dipendenza come quello di cui al punto 65 della presente sentenza, il cittadino interessato di un paese terzo non può più essere considerato in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro in questione, ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 fintantoché perdura tale rapporto di dipendenza [v., in tal senso, sentenza dell’ 8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 89]. 71 Ebbene, dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva discende che uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio solo nei confronti di un cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente nel suo territorio (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna, C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:1038, punti 137 e 138). 72 Da quanto precede risulta che spetta alle autorità nazionali competenti prendere debitamente in considerazione l’articolo 20 TFUE quando intendono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino dell’Unione. 73 A tal fine, sebbene spetti, è vero, agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le modalità di attuazione dell’articolo 20 TFUE nell’ambito delle procedure di rimpatrio, resta il fatto che tali modalità non devono tuttavia compromettere l’effetto utile di tale articolo [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 68 e giurisprudenza citata]. 74 A tal riguardo, dato che l’attuazione di una procedura di rimpatrio nei confronti del genitore di un cittadino dell’Unione minorenne può, al pari dell’adozione di una decisione di diniego del soggiorno a tale genitore, privare tale cittadino dell’Unione del godimento effettivo dei diritti che gli derivano dallo status conferitogli dall’articolo 20 TFUE, i requisiti procedurali che si impongono alle autorità nazionali competenti per quanto riguarda l’istruzione delle domande di permesso di soggiorno sono applicabili, mutatis mutandis , alle procedure di rimpatrio. 75 Ne consegue che, nell’ambito di un simile procedimento, le autorità nazionali competenti non hanno l’obbligo di esaminare sistematicamente e di propria iniziativa l’esistenza di un rapporto di dipendenza, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, ma è la persona interessata che deve fornire gli elementi che consentano di valutare se sono soddisfatti i requisiti per l’applicazione di tale articolo [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 69 e giurisprudenza citata]. 76 Tuttavia, al fine di garantire l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE, spetta alle autorità nazionali che conducono una procedura di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino dell’Unione valutare, in particolare sulla base degli elementi che il cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione interessati devono poter liberamente fornirgli e procedendo, se ve ne è l’esigenza, alle ricerche necessarie, se esista, tra queste due persone, un rapporto di dipendenza come descritto al punto 65 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 70 e giurisprudenza citata]. 77 Di conseguenza, le autorità nazionali competenti, quando, in ottemperanza alla normativa nazionale, intendono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo di cui conoscono i legami familiari con un cittadino dell’Unione, devono sincerarsi, se del caso raccogliendo le informazioni necessarie a tal fine, che la decisione che adotteranno non abbia l’effetto che tale cittadino dell’Unione si veda obbligato, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme A tal fine, dette autorità devono, in particolare, verificare l’eventuale esistenza, tra gli interessati, di un rapporto di dipendenza quale descritto al punto 65 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punti 71 e 72]. 78 In secondo luogo, indipendentemente dai requisiti derivanti dall’articolo 20 TFUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando attuano la direttiva 2008/115, devono, in ottemperanza all’articolo 5 di tale direttiva, da un lato, tenere debitamente conto dell’interesse superiore del minore, della vita familiare e delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato e, dall’altro, rispettare il principio di non respingimento. Tali interessi e tale principio devono essere debitamente presi in considerazione in tutte le fasi della procedura di rimpatrio e, in particolare, al momento dell’adozione di una decisione di rimpatrio [v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento)– Cannabis terapeutica), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 91, e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 79]. 79 Uno Stato membro non può, pertanto, adottare una decisione di rimpatrio senza prendere in considerazione gli elementi pertinenti della vita familiare del cittadino interessato di un paese terzo che detto cittadino ha fatto valere, sia pure a sostegno di una domanda di soggiorno [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 104]. 80 Inoltre, quando le autorità nazionali competenti prevedono di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un genitore di un minore, spetta a tali autorità effettuare una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore, tenendo debitamente conto dell’interesse superiore del minore [v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 60, e dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore), C‑112/20, EU:C:2021:197, punto 33]. 81 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 20 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che le autorità di uno Stato membro adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni, quando tali autorità dispongono di informazioni sull’esistenza di legami familiari tra detto cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell’Unione. Sulla quinta questione 82 Con la quinta questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta nonché con il principio generale di buona amministrazione, debba essere interpretato nel senso di ostare a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, che esclude la possibilità di avvalersi di tale articolo 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora: –        o il diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione fossero già noti alle autorità competenti; –        o i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale; –        o la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello Stato membro interessato. 83 Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, l’ipotesi di mancata invocazione di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE o di un rapporto di dipendenza nel corso del procedimento amministrativo, occorre sottolineare che incombe al cittadino di un paese terzo soggetto a una procedura di rimpatrio un dovere di leale cooperazione in forza del quale deve informare, quanto prima, le autorità nazionali competenti di qualsiasi evoluzione pertinente riguardante la sua vita familiare (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 83 e giurisprudenza citata). 84 Tuttavia, come si evince dai punti da 73 a 77 della presente sentenza, qualora le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni circa l’esistenza di legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione, tali autorità non possono adottare una decisione di rimpatrio senza aver verificato, procedendo, se ve ne è l’esigenza, alle ricerche necessarie, che l’articolo 20 TFUE non osti all’adozione di una tale decisione. 85 In una situazione del genere, il fatto che tale cittadino di un paese terzo non si sia specificamente avvalso dell’articolo 20 TFUE dinanzi a tali autorità non è tale da dispensare queste ultime dal procedere a una simile verifica o da consentire loro di adottare una decisione di rimpatrio laddove esse accertino, al termine della verifica, che ricorrono le condizioni enunciate ai punti da 64 a 66 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 73]. 86 Pertanto, tenuto conto della natura chiara e incondizionata degli obblighi che gravano così sulle autorità nazionali competenti, questi ultimi devono essere considerati di effetto diretto, cosicché cittadino interessato di un paese terzo deve poter far valere dinanzi a un giudice nazionale, nell’ambito di un ricorso effettivo come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 e dall’articolo 47 della Carta, un’eventuale violazione di tali obblighi, anche se, dinanzi a tali autorità, non ha invocato un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE o un rapporto di dipendenza. 87 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda eventuali elementi di fatto emersi per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, al fine di evitare che un cittadino minorenne dell’Unione sia privato del godimento effettivo dei diritti che gli derivano dallo status conferitogli dall’articolo 20 TFUE, spetta ai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su un diniego di soggiorno prendere in considerazione gli elementi di fatto sopravvenuti dopo la decisione amministrativa [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un figlio minorenne olandese), C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 52]. 88 Dato che anche l’attuazione di una procedura di rimpatrio può privare un cittadino minorenne dell’Unione del godimento effettivo dei diritti che gli derivano dallo status conferitogli dall’articolo 20 TFUE, tale soluzione deve applicarsi anche in sede di esame di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio. 89 Va d’altronde evidenziato che, nel caso di un provvedimento di espulsione disposto nei confronti di un cittadino di uno Stato membro per un motivo di ordine pubblico, la Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a una prassi nazionale secondo la quale i giudici nazionali non sono tenuti a prendere in considerazione elementi di fatto sopravvenuti dopo tale provvedimento (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01, EU:C:2004:262, punto 82). 90 Ne consegue che un giudice nazionale, investito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio, deve prendere in considerazione elementi di fatto pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE emersi per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale. 91 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la rilevanza dell’esistenza di una previa decisione sul soggiorno, occorre sottolineare che, poiché spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le modalità di attuazione dell’articolo 20 TFUE nell’ambito di una procedura di rimpatrio, essi possono definirle cercando di garantire che il diritto del cittadino interessato di un paese terzo a che la sua situazione familiare sia presa in considerazione prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio non possa essere strumentalizzato per riaprire o prorogare indefinitamente il procedimento amministrativo [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 105]. 92 In particolare, uno Stato membro può prevedere che le autorità nazionali competenti debbano tener conto delle risultanze relative alla situazione familiare dell’interessato emerse in sede di esame di una domanda di permesso di soggiorno, senza dover necessariamente riconsiderare tutta la situazione ex novo . 93 Tuttavia, da un lato, l’esistenza di una decisione di diniego del soggiorno non può assumere carattere determinante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE nel corso di un procedimento di rimpatrio, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui le autorità nazionali competenti hanno adottato tale decisione senza in alcun modo valutare se tale articolo fosse applicabile, sebbene disponessero di informazioni sull’esistenza di legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione. 94 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte in materia di soggiorno risulta che le autorità nazionali competenti devono tener conto della situazione quale si presenta al momento in cui sono chiamate a statuire sull’applicazione dell’articolo 20 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mera thailandese di un figlio minorenne olandese), C‑459/20, EU:C:2023:499, punto 52]. Inoltre, come ricordato al punto 69 della presente sentenza, il diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE sorge dal momento in cui ricorrono le condizioni che ne giustificano il riconoscimento, indipendentemente dalle procedure avviate per ottenere il riconoscimento di tale diritto. 95 Da quanto esposto al punto precedente della presente sentenza discende che, in una situazione in cui la decisione di diniego del soggiorno e la decisione di rimpatrio non sono adottate contemporaneamente, in particolare in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un lasso di tempo significativo separa l’adozione di tali decisioni, le autorità nazionali competenti devono, in ogni caso, tener conto, nel corso della procedura di rimpatrio, di eventuali nuove circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE e non potranno quindi fondarsi esclusivamente, per escludere tale applicazione, sul fatto che il diritto di soggiorno è stato precedentemente negato, anche se tale diniego è stato adottato tenendo debitamente conto di tale articolo. 96 Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, che esclude la possibilità di avvalersi di tale articolo 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora: –        o il diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione fossero già noti alle autorità competenti; –        o i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale; –        o la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello Stato membro interessato. Sulla seconda questione 97 Con la seconda questione, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE nonché gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debbano essere interpretati nel senso di ostare a una normativa di uno Stato membro che impone alle autorità di tale Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio, per motivi di sicurezza nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità. 98 In primo luogo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare, a determinate condizioni, al diritto di soggiorno derivato, risultante dall’articolo 20 TFUE, per un familiare di un cittadino dell’Unione come quello di cui al punto 64 della presente sentenza, al fine di garantire il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza pubblica. Ciò può avvenire qualora tale cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o nazionale [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 76 e giurisprudenza citata]. 99 Tuttavia, un diniego del diritto di soggiorno fondato su tale motivo può derivare solamente da una valutazione in concreto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità, dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto e, se del caso, dall’interesse superiore del figlio del cittadino interessato di un paese terzo [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 77 e giurisprudenza citata]. 100 Dalle considerazioni di cui ai punti 72 e 73 della presente sentenza discende che tale requisito si impone anche nel corso di una procedura di rimpatrio condotta nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini dello Stato membro interessato e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione. La Corte ha peraltro già statuito che detto requisito doveva essere rispettato in una procedura relativa all’applicazione dell’articolo 20 TFUE, in cui non si discute di una decisione di diniego di soggiorno, bensì di un provvedimento di espulsione (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punti 40 e 41). 101 Inoltre, quando intendono adottare una decisione di rimpatrio per un motivo di sicurezza nazionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano tenuti a rispettare l’articolo 5 della direttiva 2008/115 e gli articoli 7 e 24 della Carta. 102 Ebbene, come indicato dal considerando 6 di tale direttiva, le decisioni adottate ai sensi di quest’ultima dovrebbero essere adottate caso per caso e tenere conto di criteri obiettivi, sicché spetta alle autorità nazionali competenti prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti ai fini dell’applicazione di tali articoli, e in particolare la situazione familiare del cittadino interessato di un paese terzo, prima di poter adottare una siffatta decisione di rimpatrio. Tali autorità nazionali devono, inoltre, garantire il rispetto del principio di proporzionalità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 49, nonché 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑636/23 e C‑637/23, EU:C:2025:603, punto 77). 103 Pertanto, sebbene il diritto dell’Unione non determini quale autorità debba portare a buon fine le valutazioni menzionate ai punti 99 e 101 della presente sentenza, resta il fatto che una decisione di rimpatrio, fondata su un motivo di sicurezza nazionale, può essere adottata solo al termine di tali valutazioni. 104 In secondo luogo, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede che le decisioni di rimpatrio siano adottate in forma scritta e siano motivate in fatto e in diritto. Tale disposizione consente tuttavia di limitare le informazioni relative ai motivi in fatto, qualora il diritto nazionale consenta di porre restrizioni al diritto all’informazione, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale. 105 Poiché il diritto dell’Unione non contiene norme che definiscano con precisione le modalità concrete di una siffatta limitazione, queste ultime rientrano nell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 79 e giurisprudenza citata]. 106 Al riguardo, occorre altresì ricordare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando attuano il diritto dell’Unione, sono tenuti a garantire il rispetto sia delle prescrizioni scaturenti dal diritto a una buona amministrazione sia del diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 80, e giurisprudenza citata). 107 Ebbene, dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione di una decisione adottata nei suoi confronti o in base alla lettura della decisione stessa o a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, al fine di consentire all’interessato di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 81 e giurisprudenza citata). 108 Ciò posto, occorre ricordare che i diritti enunciati all’articolo 47 della Carta non costituiscono prerogative assolute e che l’obbligo di motivazione che ne è il corollario può dunque essere limitato, nell’ambito definito all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, sulla base di una ponderazione tra, da un lato, il diritto alla buona amministrazione e il diritto ad un ricorso effettivo della persona interessata e, dall’altro, gli interessi evocati per giustificare la mancata divulgazione a tale persona di informazioni relative ai motivi in fatto, in particolare quando questi interessi siano correlati alla sicurezza nazionale (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 50). 109 Tale ponderazione non può tuttavia portare, tenuto conto del necessario rispetto dell’articolo 47 della Carta, a privare di ogni efficacia i diritti della difesa della persona interessata e a svuotare di contenuto il diritto di ricorso previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, segnatamente non comunicando a detta persona almeno il contenuto essenziale della motivazione su cui si fonda la decisione adottata nei suoi confronti (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 51). 110 Dalle considerazioni che precedono, relative sia al requisito di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 sia all’obbligo di motivazione delle decisioni di rimpatrio, risulta che un’autorità nazionale competente in materia di rimpatrio non può validamente limitarsi ad attuare una decisione non motivata adottata da un’altra autorità nazionale, che non si è conformata a tale requisito, e adottare, su questa sola base e per un motivo di sicurezza nazionale, una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 82 e giurisprudenza citata]. 111 Tale constatazione non esclude affatto che una parte delle informazioni utilizzate dall’autorità competente per effettuare le valutazioni di cui ai punti 99 e 101 della presente sentenza possa essere fornita da organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, di propria iniziativa o su richiesta di tale autorità [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 83 e giurisprudenza citata]. 112 Del pari, detta constatazione non vieta a uno Stato membro di investire un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale del potere di emettere un parere che imponga, in modo vincolante, l’adozione di una decisione di rimpatrio, purché tale organo si conformi all’obbligo di motivazione e possa adottare un simile parere solo dopo aver debitamente preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti di cui ai punti 99 e 101 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 84 e giurisprudenza citata]. 113 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 20 TFUE nonché gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che impone alle autorità di tale Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio, per un motivo di sicurezza nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità. Sulla terza, quarta, sesta e settima questione 114 Con le questioni terza, quarta, sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente e in quarto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con gli articoli 1, 5 e 11 della stessa, con l’articolo 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con gli articoli 5, 7, 24 e 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d’ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso Stato membro, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo. 115 In via preliminare, occorre rilevare che, poiché le questioni terza, quarta, sesta e settima si riferiscono esclusivamente al procedimento che deve essere svolto dinanzi alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli articoli 1 e 11 della direttiva 2008/115 nonché gli articoli 5, 7 e 24 della Carta non sono pertinenti ai fini della risposta a tali questioni. 116 Come rilevato al punto 104 della presente sentenza, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede che le decisioni di rimpatrio e le decisioni di divieto d’ingresso siano adottate in forma scritta e siano motivate in fatto e in diritto. 117 L’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che al cittadino di un paese terzo interessato siano concessi mezzi di ricorso effettivo avverso tali decisioni dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza. 118 Tali disposizioni non contengono, tuttavia, alcuna indicazione circa le modalità di accesso al fascicolo relativo a una procedura di rimpatrio. Inoltre, come rilevato ai punti 104 e 105 della presente sentenza, sebbene l’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva consenta di ridurre le informazioni relative ai motivi in fatto che devono figurare nelle decisioni relative al rimpatrio, laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, il diritto dell’Unione non contiene una norma specifica che definisca le modalità concrete di una limitazione del genere. 119 Ne consegue che le modalità concrete delle procedure stabilite in materia di accesso del cittadino interessato di un paese terzo al fascicolo relativo a una procedura di rimpatrio nonché alla motivazione di una decisione di rimpatrio e di una decisione di divieto d’ingresso, laddove tali decisioni si basino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi, rientrano nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, nei limiti risultanti dai principi e dal diritto ricordati ai punti 105 e 106 della presente sentenza. 120 Ne risulta, in particolare, che il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata deve essere garantito sia nel corso del procedimento amministrativo sia nel corso di un eventuale procedimento giurisdizionale [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 88 e giurisprudenza citata]. 121 Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il procedimento amministrativo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il rispetto dei diritti della difesa implica che il destinatario di una decisione che pregiudica in maniera sensibile i suoi interessi deve essere messo in condizione, dalle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché adottano misure rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista riguardo agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 89 e giurisprudenza citata]. 122 Tale precetto mira segnatamente, nell’ambito di una procedura di rimpatrio come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a permettere all’autorità competente di conformarsi al suo obbligo di pronunciarsi sull’eventuale adozione di una decisione di rimpatrio e di una decisione di divieto d’ingresso procedendo con piena cognizione di causa alla valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, il che richiede che il destinatario di tali decisioni possa correggere un errore o far valere elementi relativi alla sua situazione personale che possono portare al risultato che dette decisioni siano adottate, non siano adottate o abbiano un contenuto piuttosto che un altro [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 90 e giurisprudenza citata]. 123 Detto precetto mira più in generale, al momento dell’avvio di una procedura di rimpatrio, a contribuire al rispetto degli obblighi imposti dall’articolo 5 della direttiva 2008/115, garantendo che il cittadino interessato di un paese terzo possa far conoscere il proprio punto di vista sugli effetti concreti di tali obblighi nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 103, nonché del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 59]. 124 Poiché lo stesso precetto presuppone necessariamente che a tale cittadino di un paese terzo sia offerta, eventualmente tramite un consulente, una concreta possibilità di avere conoscenza degli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione, il rispetto dei diritti della difesa ha come corollario il diritto di accesso a tutti gli elementi del fascicolo nel corso del procedimento amministrativo [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 91 e giurisprudenza citata]. 125 Per quanto concerne, in secondo luogo, il procedimento giurisdizionale, il rispetto dei diritti della difesa implica che il ricorrente possa accedere non soltanto ai motivi delle decisioni adottate nei suoi confronti, ma anche a tutti gli elementi del fascicolo sui quali l’amministrazione si è fondata, al fine di poter effettivamente prendere posizione in merito a tali elementi [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 92, e giurisprudenza citata]. 126 Inoltre, il principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa, contemplati dall’articolo 47 della Carta, implica che le parti di un processo devono avere il diritto di prendere conoscenza di tutti i documenti od osservazioni presentati al giudice al fine di influire sulla sua decisione e di discuterli, il che presuppone che la persona soggetta a una decisione di rimpatrio e a una decisione di divieto d’ingresso deve poter prendere conoscenza degli elementi del suo fascicolo che sono messi a disposizione del giudice chiamato a statuire sul ricorso proposto contro tali decisioni [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 93 e giurisprudenza citata]. 127 Ciò posto, si deve ricordare che i diritti della difesa non sono assoluti e che il diritto di accesso al fascicolo che ne costituisce il corollario può essere limitato, sulla base di una ponderazione tra, da un lato, il principio generale di buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo della persona interessata e, dall’altro, gli interessi invocati per giustificare la mancata divulgazione di un elemento del fascicolo a tale persona, in particolare qualora tali interessi si riferiscano alla sicurezza nazionale [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 94, e giurisprudenza citata]. 128 Tale ponderazione non può tuttavia portare, tenuto conto del necessario rispetto dell’articolo 47 della Carta, a privare di ogni efficacia i diritti della difesa della persona interessata e a svuotare di contenuto il suo diritto di ricorso risultante da detto articolo 47, in particolare non comunicandole almeno il contenuto essenziale della motivazione su cui si fonda la decisione presa nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 95 e giurisprudenza citata]. 129 Detta ponderazione può, invece, far sì che alcuni elementi del fascicolo non vengano comunicati alla persona interessata, allorché la divulgazione di tali elementi è in grado di compromettere in maniera diretta e particolare la sicurezza nazionale dello Stato membro in questione, in quanto può, in particolare, mettere in pericolo la vita, la salute o la libertà di persone o rivelare i metodi di indagine specificamente impiegati da organi incaricati di funzioni specializzate legate alla sicurezza nazionale e quindi ostacolare seriamente, se non addirittura impedire, lo svolgimento futuro dei compiti di tali organi [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 96 e giurisprudenza citata]. 130 Pertanto, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando lo esiga la sicurezza nazionale, possano non concedere alla persona interessata un accesso diretto all’intero fascicolo nell’ambito di una procedura di rimpatrio come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e in particolare limitare, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, le informazioni relative ai motivi in fatto delle decisioni adottate nei confronti di tale interessato, essi non possono, senza violare il principio di effettività, il principio generale di buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo, porre detta persona in una situazione nella quale essa non sia in grado di prendere utilmente conoscenza, eventualmente nell’ambito di una procedura specifica dedicata alla salvaguardia della sicurezza nazionale, del contenuto essenziale degli elementi determinanti inseriti in tale fascicolo [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 97 e giurisprudenza citata]. 131 In tale contesto, occorre rilevare, innanzitutto, che, qualora la divulgazione di informazioni inserite nel fascicolo sia stata limitata per un motivo di sicurezza nazionale, il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata non è sufficientemente garantito dalla possibilità per tale persona di ottenere, a determinate condizioni, un’autorizzazione ad accedere a tali informazioni accompagnata da un divieto assoluto di utilizzare le informazioni così ottenute ai fini del procedimento amministrativo o dell’eventuale procedimento giurisdizionale [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 98 e giurisprudenza citata]. 132 La facoltà del giudice competente di accedere all’intero fascicolo non può, poi, sostituirsi all’accesso da parte della persona interessata alle informazioni contenute in tale fascicolo, dal momento che il rispetto dei diritti della difesa implica che tale persona, eventualmente tramite un consulente, possa far valere i propri interessi esprimendo il proprio punto di vista su tali elementi. [v., in tal senso, sentenze del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 99, e del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 95 e giurisprudenza citata]. 133 Infine, un meccanismo come quello descritto dal giudice del rinvio, basato sull’intervento di un pubblico ministero nell’interesse del cittadino interessato di un paese terzo, senza che tale pubblico ministero possa esso stesso comunicare a tale cittadino di un paese terzo gli elementi ai quali avrà accesso, non è idoneo a soddisfare i precetti derivanti dall’articolo 47 della Carta. 134 Infatti, un meccanismo del genere non consente in alcun modo di garantire che il pubblico ministero esprima il punto di vista del cittadino interessato di un paese terzo sugli elementi pertinenti del fascicolo, poiché tale cittadino non è a conoscenza di tali elementi e il pubblico ministero non è tenuto a consultarlo o a seguire eventuali istruzioni formulate da quest’ultimo. 135 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la comunicazione del contenuto essenziale della motivazione su cui si fonda la decisione di cui al punto 130 della presente sentenza deve essere garantita al destinatario stesso di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU: EU:C:2013:363, punto 65, e del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 88). 136 La Corte ha inoltre ritenuto che una normativa nazionale in base alla quale un avvocato poteva avere accesso alle informazioni classificate su cui si fondava una decisione, ma non era autorizzato a divulgarne il contenuto al suo cliente, non fosse sufficiente a garantire il rispetto dell’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 95). 137 Ne consegue che occorre rispondere alle questioni terza, quarta, sesta e settima dichiarando che gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 5 della stessa, con l’articolo 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d’ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso Stato membro, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo. Sulla nona questione 138 Con la nona questione, che occorre esaminare in quinto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso di ostare a una normativa di uno Stato membro che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischi di pregiudicare la sicurezza nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto a tale decisione. 139 Come risulta dal punto 130 della presente sentenza, il principio di effettività, il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta ostano a che un giudice nazionale investito di un ricorso contro una decisione di rimpatrio possa respingere tale ricorso basandosi, in misura determinante, su elementi del fascicolo il cui contenuto essenziale non sia stato comunicato all’interessato. 140 Vero è che le norme relative alla classificazione e alla declassificazione delle informazioni ai sensi di normative nazionali nonché alle modalità di divulgazione delle informazioni classificate non sono oggetto di armonizzazione da parte di un atto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 103 e giurisprudenza citata]. 141 Ciò non toglie che, quando una decisione di rimpatrio è fondata su informazioni classificate, tali norme devono essere attuate nel rispetto del principio generale di buona amministrazione e dell’articolo 47 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 105 e giurisprudenza citata]. 142 Ebbene, la Corte ha statuito che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, al fine di evitare, per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, in casi eccezionali, di comunicare all’interessato motivi precisi e completi che costituiscono il fondamento di una decisione relativa al soggiorno, prevedere tecniche e norme di diritto processuale che consentano di conciliare, da un lato, le legittime preoccupazioni di sicurezza dello Stato, quanto alla natura e alle fonti di informazione prese in considerazione nell’adottare una simile decisione e, dall’altro, la necessità di garantire adeguatamente al singolo il rispetto dei suoi diritti processuali, quali il diritto di essere ascoltato nonché il principio del contraddittorio [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 107 e giurisprudenza citata]. 143 La Corte ha considerato compatibile con l’articolo 47 della Carta un sistema nel quale il giudice competente può prendere conoscenza sia dell’insieme dei motivi sia degli elementi di prova pertinenti sulla cui base la decisione in questione è stata adottata, ma altresì verificare se le ragioni connesse alla sicurezza dello Stato invocate dall’autorità nazionale competente effettivamente ostino o meno alla comunicazione completa di tali motivi e di tali elementi di prova [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 108, nonché giurisprudenza citata]. 144 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale di tali ragioni, la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 47 della Carta, che il giudice competente potesse, nell’ipotesi in cui ritenga che dette ragioni non siano valide, offrire all’autorità nazionale competente la possibilità di rivelare all’interessato la motivazione e gli elementi probatori mancanti [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 109 e giurisprudenza citata]. 145 In un’ipotesi del genere, se l’autorità nazionale competente decide di non procedere alla comunicazione di tutti i motivi e ed elementi di prova pertinenti, il giudice competente, al fine di conformarsi all’articolo 47 della Carta, deve procedere all’esame della legittimità della decisione di cui trattasi sulla base dei soli motivi ed elementi di prova che sono stati comunicati [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 110 e giurisprudenza citata]. 146 Al contrario, nell’ipotesi in cui il giudice competente decida che le ragioni addotte dall’autorità nazionale competente ostano alla comunicazione completa di tali motivi e di tali elementi di prova, la Corte ha ritenuto che il giudice competente possa tener conto di tali motivi e di tali elementi di prova bilanciando adeguatamente le esigenze pertinenti e ha rilevato che, qualora detto giudice intenda procedere in tal senso, esso deve garantire che il contenuto essenziale dei motivi che costituiscono il fondamento della decisione di cui trattasi sia rivelato all’interessato in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 111 e giurisprudenza citata]. 147 Tuttavia, la Corte ha anche precisato che, qualora tale obbligo di comunicazione non venga rispettato, detto giudice è tenuto a trarne le conseguenze [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 112 e giurisprudenza citata]. 148 Ciò posto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono riservare all’autorità nazionale competente il potere di comunicare o meno motivi o elementi di prova classificati, purché il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rimpatrio abbia il potere di trarre le conseguenze dalla decisione infine adottata al riguardo da tale autorità (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 99 e giurisprudenza citata). 149 Di conseguenza, occorre rispondere alla nona questione dichiarando che il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischierebbe di pregiudicare la sicurezza nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto alla decisione. Per contro, un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una simile decisione deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un’eventuale decisione delle autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte la motivazione di tale decisione e i relativi elementi di prova. Sull ’ ottava questione Sulla ricevibilità 150 [OSCURATO:PERSONA] europea sostiene che l’ottava questione deve, in parte, essere respinta in quanto irricevibile, nella misura in cui riguarda gli effetti sulla Kúria (Corte suprema) stessa di una decisione nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto. Infatti, poiché il giudice del rinvio è un giudice di grado inferiore, una risposta della Corte al riguardo non gli sarebbe di alcuna utilità per dirimere la controversia di cui al procedimento principale. 151 Ebbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 61). 152 Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 62). 153 Nel caso di specie, dato che il giudice del rinvio non fa parte della Kúria (Corte suprema), bensì è un organo giurisdizionale di grado inferiore, si deve ritenere che le norme che definiscono le condizioni alle quali la Kúria (Corte suprema) può discostarsi dalla propria giurisprudenza non abbiano manifestamente alcuna relazione con l’oggetto del procedimento principale. 154 Ne consegue che l’ottava questione è ricevibile solo nella parte in cui si riferisce alle norme che definiscono i poteri dei giudici di grado inferiore. Nel merito 155 Con la parte ricevibile dell’ottava questione, che occorre esaminare in sesto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 267 TFUE nonché l’articolo 47 della Carta, letti in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, con il principio generale di buona amministrazione nonché con gli articoli 1, 5, e da 11 a 13 della direttiva 2008/115, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, pur ritenendo, alla luce dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto. 156 In via preliminare, occorre rilevare che, poiché l’ottava questione riguarda le norme che disciplinano, in generale, i rapporti tra la Kúria (Corte suprema) e gli organi giurisdizionali ungheresi di grado inferiore, le disposizioni della direttiva 2008/115 non presentano rilevanza diretta ai fini della risposta a tale questione. 157 Secondo costante giurisprudenza, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri di dare piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali varie norme nel territorio di detti [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 23 e giurisprudenza citata). 158 In tale contesto, va rilevato che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267 TFUE è vincolato, nella definizione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte e deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di detto organo giurisdizionale di grado superiore (sentenze dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 24, e del 12 febbraio 2026, Petlichev, C‑56/25, EU:C:2026:87, punto 47 e giurisprudenza citata). 159 In tali circostanze, la necessità di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione comporta l’obbligo per tale giudice nazionale di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se essa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione (sentenze dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 25, e del 12 febbraio 2026, Petlichev, C‑56/25, EU:C:2026:87, punto 48, nonché giurisprudenza citata). 160 Inoltre, allorché la giurisprudenza della Corte ha fornito una risposta chiara ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, detto giudice nazionale deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 26 e giurisprudenza citata). 161 La Corte, sebbene abbia ritenuto, al punto 29 della sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑537/22, EU:C:2024:6), che una normativa di uno Stato membro che impone, in linea di principio, ai giudici di grado inferiore di attenersi alle valutazioni di un giudice di grado superiore potesse comunque essere compatibile con il principio del primato del diritto dell’Unione, è giunta a tale conclusione in quanto la normativa in questione nella causa che ha dato origine a tale sentenza consentiva ai giudici di grado inferiore di discostarsi da tali valutazioni, qualora ritenessero che queste fossero incompatibili con il diritto dell’Unione e motivassero la loro decisione al riguardo. 162 Nel caso di specie, invece, il giudice del rinvio ha esplicitamente precisato che la normativa ungherese applicabile non lo autorizzava in alcun modo a discostarsi da una decisione della Kúria (Corte suprema) emessa nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto. Ebbene, dai punti da 157 a 160 della presente sentenza discende che una normativa del genere viola il principio del primato del diritto dell’Unione. 163 Sebbene il governo ungherese sostenga che la normativa ungherese consente al giudice del rinvio di discostarsi dalla decisione della Kúria (Corte suprema) di cui trattasi nel procedimento principale a condizione di motivare esplicitamente tale scelta, dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 58 della presente sentenza risulta che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte deve pronunciarsi tenendo conto del contesto normativo nel quale si inseriscono le questioni che le sono sottoposte, come definito dal giudice del rinvio. 164 Pertanto, spetta unicamente al giudice del rinvio accertare che la normativa ungherese applicabile nel procedimento principale rivesta effettivamente la portata da esso indicata nella decisione di rinvio. 165 Occorre inoltre rilevare che, sebbene l’ottava questione verta non solo sull’interpretazione del principio del primato del diritto dell’Unione e dell’articolo 267 TFUE, ma anche su quella di varie altre disposizioni del diritto primario e del principio generale di buona amministrazione, da quanto precede deriva che il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE ostano in ogni caso a una normativa come quella oggetto di tale questione, cosicché non è necessario pronunciarsi sulle varie altre disposizioni del diritto primario menzionate o sul principio generale di buona amministrazione. 166 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere all’ottava questione dichiarando che il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, anche qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto. Sulle spese 167 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 20 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che le autorità di uno Stato membro adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione europea, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni, quando tali autorità dispongono di informazioni sull’esistenza di legami familiari tra detto cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell’Unione. 2) L’articolo 20 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, che esclude la possibilità di avvalersi di tale articolo 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora: – o un diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell’Unione fossero già noti alle autorità competenti; – o i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale; – o la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello Stato membro interessato. 3) L’articolo 20 TFUE nonché gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno Stato membro che impone alle autorità di tale Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio, per un motivo di sicurezza nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità. 4) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 5 della stessa, con l’articolo 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dall’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d’ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso Stato membro, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo. 5) Il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischierebbe di pregiudicare la sicurezza nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto alla decisione. Per contro, un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una simile decisione deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un’eventuale decisione delle autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte la motivazione di tale decisione e i relativi elementi di prova. 6) Il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, anche qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto. Firme * Lingua processuale: l’ungherese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.