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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19014/2026

Testo disponibile della fonte

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resentato e difeso dall’Avvocaturagenerale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso l’ordinanza n. 2485/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 24 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 6maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22083/2023Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 19014/2026Data pubblicazione 10/06/2026Rilevato cheGueye Madiop propose innanzi il Giudice di pace di MontecorvinoRovella opposizione avverso sette cartelle di pagamento, causalmenteascritte ad omesso versamento di tasse automobilistiche e diritto diiscrizione alla Camera di commercio, presupposte ad una intimazionedi pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;addusse, a suffragio dell’azione, l’omessa notifica delle cartelle evizi di motivazione delle stesse nonché l’estinzione dei relativi creditiper decorso dei rispettivi termini prescrizionali;nel costituirsi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccepì, tra l’altro,il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del giudice tributario;all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Giudice di pace dichiaròla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle opposte;avverso detta sentenza interpose appello Agenzia delle EntrateRiscossione, ribadendo, in primis, l’eccezione di difetto di giurisdizioneed assumendo l’infondatezza dell’avversa domanda;il giudizio di appello è stato definito con l’ordinanza in epigrafeindicata che ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione;per quanto ancora d’interesse, il Tribunale salernitano, premessoche il valore della causa andava ancorato al valore di ciascuna dellesette cartelle impugnate (singolarmente considerate inferiore al limitefissato dall’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), ha ritenuto lasentenza di primo grado pronunciata secondo equità e il dispiegatoappello formulato senza deduzione di alcuna violazione di norme sulprocedimento, costituzionali o comunitarie né di princìpi regolatori dellamateria, come prescritto dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.;ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla basedi due motivi;non svolgono difese in sede di legittimità le parti ritualmenteintimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;r.g. n. 22083/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22083/2023Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 19014/2026Data pubblicazione 10/06/2026il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chepreliminarmente, non è dubbia l’ammissibilità del ricorso percassazione: benché con inopinata ed errata veste formale di ordinanza(macroscopico vizio, peraltro, di cui nessuna delle parti si duole), ilprovvedimento qui impugnato ha natura di sentenza, avendo caratteredecisorio (sui diritti azionati) e definitivo (della controversia); inoltre,nonostante un complessivo difetto di specificità nell’illustrazione degliè proposta in ricorso in modo adeguatamente percepibile;infatti, il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.10, 113 e 339 cod. proc. civ., lamenta l’erronea applicazione dei criteridi determinazione del valore della lite, individuato dal giudiceterritoriale (peraltro ai soli fini dell’appellabilità della sentenza di primecure e non anche della quantificazione delle spese del giudizio diappello) nell’entità di ciascuna singola cartella opposta;il motivo è fondato;in punto di preliminare qualificazione, è doveroso premettere chela sentenza oggetto di appello ha pronunciato su un’opposizione allaesecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., statuendo sulla inesistenza deldiritto alla minacciata riscossione coattiva per estinzione dei crediti pertasse automobilistiche e diritti camerali;ciò posto, il valore della causa così decisa va determinato in virtùdel principio di ordine generale sancito dall’art. 10, secondo comma,del codice di rito («le domande proposte nello stesso processo controla medesima persona si sommano tra loro»), non derogato da alcunadisposizione di carattere speciale;manifestamente erroneo ed inconferente rispetto alla fattispecie è,in contrario, il riferimento operato dal giudice territoriale alla sentenzar.g. n. 22083/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22083/2023Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 19014/2026Data pubblicazione 10/06/2026della Corte cost. n. 307/2007, in quanto relativa ad una disposizione(l’art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689) da tempo abrogata(in specie, dall’art. 34, primo comma, lett. c), del d.lgs. 1° settembre2011, n. 150) ed avente ad oggetto sanzioni pecuniarie di naturaamministrativa, non costituenti materia del contendere nel caso;il valore della causa decisa con la sentenza appellata, dunque, varapportato all’importo globale delle sette cartelle opposte, ammontantead euro 3.077,14: e l’impugnazione ordinaria avverso detta sentenzanon incontra i limiti posti dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.;la declaratoria di improcedibilità (formula definitoria errata anchese considerata in abstracto, integrando il vizio rilevato dal giudiceterritoriale motivo di inammissibilità dell’appello) resa con l’ordinanzaimpugnata va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, inpersona di diverso magistrato, per nuovo esame della controversia;l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo;al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;p. q. m.accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa laordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona didiverso magistrato, al quale demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 22083/2023 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall’Avvocaturagenerale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso l’ordinanza n. 2485/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 24 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 6maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22083/2023Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 19014/2026Data pubblicazione 10/06/2026Rilevato cheGueye Madiop propose innanzi il Giudice di pace di MontecorvinoRovella opposizione avverso sette cartelle di pagamento, causalmenteascritte ad omesso versamento di tasse automobilistiche e diritto diiscrizione alla Camera di commercio, presupposte ad una intimazionedi pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;addusse, a suffragio dell’azione, l’omessa notifica delle cartelle evizi di motivazione delle stesse nonché l’estinzione dei relativi creditiper decorso dei rispettivi termini prescrizionali;nel costituirsi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccepì, tra l’altro,il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del giudice tributario;all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Giudice di pace dichiaròla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle opposte;avverso detta sentenza interpose appello Agenzia delle EntrateRiscossione, ribadendo, in primis, l’eccezione di difetto di giurisdizioneed assumendo l’infondatezza dell’avversa domanda;il giudizio di appello è stato definito con l’ordinanza in epigrafeindicata che ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione;per quanto ancora d’interesse, il Tribunale salernitano, premessoche il valore della causa andava ancorato al valore di ciascuna dellesette cartelle impugnate (singolarmente considerate inferiore al limitefissato dall’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), ha ritenuto lasentenza di primo grado pronunciata secondo equità e il dispiegatoappello formulato senza deduzione di alcuna violazione di norme sulprocedimento, costituzionali o comunitarie né di princìpi regolatori dellamateria, come prescritto dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.;ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla basedi due motivi;non svolgono difese in sede di legittimità le parti ritualmenteintimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;r.g. n. 22083/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22083/2023Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 19014/2026Data pubblicazione 10/06/2026il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chepreliminarmente, non è dubbia l’ammissibilità del ricorso percassazione: benché con inopinata ed errata veste formale di ordinanza(macroscopico vizio, peraltro, di cui nessuna delle parti si duole), ilprovvedimento qui impugnato ha natura di sentenza, avendo caratteredecisorio (sui diritti azionati) e definitivo (della controversia); inoltre,nonostante un complessivo difetto di specificità nell’illustrazione degliè proposta in ricorso in modo adeguatamente percepibile;infatti, il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.10, 113 e 339 cod. proc. civ., lamenta l’erronea applicazione dei criteridi determinazione del valore della lite, individuato dal giudiceterritoriale (peraltro ai soli fini dell’appellabilità della sentenza di primecure e non anche della quantificazione delle spese del giudizio diappello) nell’entità di ciascuna singola cartella opposta;il motivo è fondato;in punto di preliminare qualificazione, è doveroso premettere chela sentenza oggetto di appello ha pronunciato su un’opposizione allaesecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., statuendo sulla inesistenza deldiritto alla minacciata riscossione coattiva per estinzione dei crediti pertasse automobilistiche e diritti camerali;ciò posto, il valore della causa così decisa va determinato in virtùdel principio di ordine generale sancito dall’art. 10, secondo comma,del codice di rito («le domande proposte nello stesso processo controla medesima persona si sommano tra loro»), non derogato da alcunadisposizione di carattere speciale;manifestamente erroneo ed inconferente rispetto alla fattispecie è,in contrario, il riferimento operato dal giudice territoriale alla sentenzar.g. n. 22083/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22083/2023Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 19014/2026Data pubblicazione 10/06/2026della Corte cost. n. 307/2007, in quanto relativa ad una disposizione(l’art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689) da tempo abrogata(in specie, dall’art. 34, primo comma, lett. c), del d.lgs. 1° settembre2011, n. 150) ed avente ad oggetto sanzioni pecuniarie di naturaamministrativa, non costituenti materia del contendere nel caso;il valore della causa decisa con la sentenza appellata, dunque, varapportato all’importo globale delle sette cartelle opposte, ammontantead euro 3.077,14: e l’impugnazione ordinaria avverso detta sentenzanon incontra i limiti posti dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.;la declaratoria di improcedibilità (formula definitoria errata anchese considerata in abstracto, integrando il vizio rilevato dal giudiceterritoriale motivo di inammissibilità dell’appello) resa con l’ordinanzaimpugnata va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, inpersona di diverso magistrato, per nuovo esame della controversia;l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo;al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;p. q. m.accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa laordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona didiverso magistrato, al quale demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 22083/2023 4Cons. est. 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