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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35867/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31203/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 51 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - SEZ.DIST.FOGGIAn. 3193/2021 depositata i l 07/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. In data 27/1/2005, [OSCURATO:SOCIETA]acquistava da [OSCURATO:SOCIETA]. due immobili in Foggia, giusta atto di compravendita assoggettato ad IVA. [OSCURATO:SOCIETA] riceveva la fattura di acquisto e, in data 29/4/2005, richiedeva il rimborso trimestrale dell’IVA relativa (primo trimestre 2005) pari ad € 240.000,000.

L’Ufficio di Lucera dell’Agenzia delle entrate notificava, in data 31/5/2005, provvedimento di diniego, ritenendo che il trasferimento non fosse da assoggettare ad IVA ma ad imposta di registro.

2. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia - giusta sentenza n. 66/05/08, pronunciata il 26/3/2008 e depositata il 24/9/2008 - l’accoglieva.

La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia ed altresì, incidentalmente, da [OSCURATO:SOCIETA] (nella parte in cui compensava tra le parti le spese del giudizio).

Entrambi gli appelli venivano rigettati dalla CTR della Puglia, Sez.

Dist. di Foggia, giusta sentenza n. 287/25/11, pronunciata il 14/6/2011 e depositata il 4/7/2011.

L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione - giusta sentenza n. 5755/2016 depositata in Cancelleria il 23/3/2016 - dichiarava cessata la materia del contendere, vista l’istanza di rinuncia al ricorso depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia.

3. [OSCURATO:SOCIETA] metteva in mora l’Agenzia per l’esecuzione della sentenza della CTR ormai divenuta definitiva, ma l’Agenzia rispondeva che - al fine di procedere al rimborso - era necessario produrre presso gli Uffici della medesima Agenzia tutti i registri IVA relativi agli anni 2005 e seguenti.

Pertanto [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che perdurasse il rifiuto dell’Agenzia a dar corso al rimborso, instaurava il giudizio di ottemperanza.

La CTR della Puglia, Sez.

Dist. di Foggia -giusta sentenza n. 5/2018 depositata il 12/01/2018 - accoglieva il ricorso e “dispone[va] a carico dell'Agenzia delle entrate, D.P. di Foggia[,] il rimborso dell'IVA relativa al primo trimestre 2005, pari ad euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), oltre interessi di legge maturati e maturandi in favore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 51 s.r.l., entro e non oltre trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, si riserva[va] di delegare un proprio componente o di nominare un commissario ai sensi dell'art. 70, co. 7[,] del D.Lgs. n. 546/1992; condanna[va] l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio che determina in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge”.

Il 23/02/2018 l’Agenzia provvedeva al pagamento.

Il 12/03/2018 l’Agenzia ricorreva in cassazione avverso la sentenza n. 5/2018, da ultimo evocata, sulla base di un unico motivo, sostenendo che il credito IVA (risultante dalla sentenza n. 287/25/11) sarebbe stato utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione ed erroneamente il giudice dell’ottemperanza avrebbe escluso che tale verifica rientrasse tra i suoi compiti.

La Corte di cassazione - con sentenza n. 10570/2020 depositata il 04/06/2020 - accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice di merito verificasse se la somma di cui al credito IVA riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA] dalla sentenza n. 287/25/11 “fosse stata anche indicata in dichiarazione annuale come importo da riportare in detrazione o in compensazione, per essere poi utilizzata nei successivi periodi d’imposta”, “integrando” detta eventuale indicazione “una causa di improponibilità dell’azione di ottemperanza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 70 [D.Lgs. n. 546 del 1992]”, a termini del quale “[i]l ricorso è proponibile […] fino a quando l’obbligo non sia estinto”.

4. In data 06/11/2020 l’Agenzia notificava ricorso in riassunzione ex art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992 all’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], all’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed al Dott. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, i primi due, difensori (il secondo altresì domiciliatario) di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 10570 del 2020 e, il terzo, difensore di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio per ottemperanza conclusosi con la sentenza n. 5/2018.

4.1. [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la “… chiusura del procedimento ex art. 70, 8° comma, D.Lgs. 546 del 31.12.1992” per aver ricevuto il pagamento della somma dovuta; inoltre, come da sentenza in epigrafe (fg. 6), con note d’udienza depositate telematicamente il 21/10/2021, eccepiva “l'inammissibilità dell'atto di riassunzione del giudizio di ottemperanza presentato dall'Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Foggia a seguito della sopra indicata sentenza n. 10570/2020 della Suprema Corte di cassazione, ritenendo non autentica, senza indicare le specifiche difformità all'originale, la copia della stessa sentenza, allegata […] all'atto di riassunzione del giudizio di ottemperanza, di cui trattasi”.

4.2. La CTR, con la sentenza in epigrafe, “rigetta[va] il ricorso”, con compensazione delle spese, così testualmente motivando (fg. 6): […] Prioritariamente il Collegio, rilevata la totale infondatezza, rigetta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla società contribuente […].

Precisamente la riassumente, in ossequio all'articolo 63 […], comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e a tutta la normativa vigente che disciplina la presentazione nel fascicolo di causa di un documento informatico e telematico proveniente dai pubblici uffici, di cui non venga documentata, dalla parte che lo disconosce, la specifica difformità rispetto all'originale, legittimamente, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha contestualmente allegato all'atto di riassunzione la copia autentica della sentenza n. 10570/2020 della Suprema Corte di cassazione che ha cassato la sentenza n. 5/26/2018”.

Inoltre, con riferimento alla manifestata volontà della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA].- riassunta e ricorrente - di chiedere l'estinzione del giudizio di ottemperanza, ritenendosi soddisfatta, racchiusa nell'atto delle memorie depositate telematicamente presso questa Commissione il 20 novembre 2021, il Collegio, ai sensi dell'articolo 44 [D.Lgs. n. 546 del 1992], non avendo la parte riassumente e resistente - Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Foggia - mai manifestato espressa accettazione, rigetta la richiesta, di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA], addentratosi nell'esame dei fatti e della documentazione esibita in atti dall'Agenzia delle entrate […], rileva ed accerta […], così come inequivocabilmente si evince dalla specifica documentazione cartacea allegata in atti, precisamente dal documento emesso dall'Agenzia delle entrate il 28 giugno 2017 alle ore 9,54,56 […], avente ad oggetto i dati riepilogativi della ricevuta del contribuente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA] - [OSCURATO:SOCIETA]. - Modello IVA n. 21454623603 - 0000001 del 29/2/2012 presentato per l'anno d'imposta 2011 - Periodo d'imposta dal 01/01/2011 al 31/12/2011 [-] che l'importo dell'IVA dovut[o] alla contribuente dall'[OSCURATO:PERSONA] era pari a 0 (zero), essendo stato già totalmente soddisfatto, in compensazione, il relativo credito di € 240.000.,00, di cui trattasi, a favore della stessa società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. (vedere le apposite operazioni di compensazione con modello F24 effettuate dalla contribuente anteriormente all'anno 2011 nei confronti dell'Agenzia delle entrate).

Pertanto, già anteriormente all'anno 2011, il diritto del credito IVA relativo al primo trimestre 2005 pari ad € 240.000,00, riconosciuto con la sentenza n. 287/25/2011, emessa da questa Commissione, di cui è stata richiesta l'ottemperanza, è risultato essere stato, inequivocabilmente, soddisfatto per adempimento mediante le specifiche operazioni di compensazione esibite in atti dall'Agenzia delle entrate, effettuate, tempo per tempo, dalla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. […].

5. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] con otto motivi.

L’Agenzia resta intimata.

Rilevato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Inammissibilità dell’atto di riassunzione per omessa notificazione alla parte personalmente - Violazione art. 63, 1° comma, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 – In relazione all’art. 360 n. 4 cpc”.

“L’atto di riassunzione da parte dell’Agenzia delle entrate […] non è stato notificato ‘personalmente’ alla [OSCURATO:SOCIETA].”.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

1.1.1. In giurisprudenza ricorre il seguente tralaticio principio (da ultimo riaffermato da Sez. 6-1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022, Rv. 663539-01): La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte.

Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità.

Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.

1.1.2. Nella specie, la notifica dell’atto di riassunzione è stata fatta ai difensori (nei giudizi di cassazione e di ottemperanza) della contribuente.

In particolare, come visto, la notifica è avvenuta anche nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore domiciliatario della contribuente nel giudizio di cassazione.

1.1.3. A fronte di ciò, considerato, da un lato, che, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 546 del 1992 l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo e, dall’altro lato, che l’art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, nel prescrivere la notifica personale dell’atto di riassunzione, non sanziona d’inammissibilità il ricorso non così notificato, si versa bensì – in coerenza con la superiore giurisprudenza – in ipotesi di nullità della notifica, nullità tuttavia sanata dalla costituzione della contribuente, la quale, peraltro, stante la stessa narrativa in fatto di cui al ricorso, non costa aver eccepito già innanzi alla CTR detta nullità, al fine di ottenere, eventualmente, che la medesima disponesse la rinnovazione ex art.291 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 133 cpc e dell’art. 22 D.Lgs. 82 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cosiddetto c.a.d.) in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”.

“L’Agenzia delle entrate di Foggia produceva, insieme al ricorso in riassunzione, esclusivamente un file digitale contenente la scansione della copia ex art. 133 cpc della ordinanza [“recte”, sentenza] di questa Corte di cassazione n. 10570/2020 […].

Tale copia risultava portare la firma digitale dell’avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] e del funzionario dell’Agenzia delle entrate di Foggia dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”.

Già dinanzi alla CTR “la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. faceva rilevare (si veda la memoria del 20/11/2021 […]) che ciò che era stato autenticato (cioè dichiarato conforme all’atto in possesso dell’avv.to generale dello Stato) era – al limite - la semplice copia digitale della copia ex art. 133 cpc dell’ordinanza [“recte”: sentenza] della C[orte di c]assazione n. 10570/2020.

Infatti, poiché l’avv.to generale dello Stato ed il funzionario dell’Agenzia delle entrate non erano in possesso di una copia dichiarata autentica da parte della cancelleria della Corte di cassazione, gli stessi si erano limitati a depositare un file informatico risultante dalla scansione della semplice copia ex art.133 cpc dell’ordinanza [“recete”, sentenza] [n.] 10570/2020 e a dichiarare che tale file depositato era conforme alla copia ex art.133 cpc.

Null’altro […]”. 2.1 Con il terzo motivo si denuncia: “Inammissibilità dell’atto di riassunzione per omessa allegazione di copia autentica dell’ordinanza [“recte”: sentenza] della Corte di cassazione n. 10570/2020 - Violazione art. 63, 3° comma, secondo periodo, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 - In relazione all’art. 360 n. 4 cpc ”.

“L a sentenza del giudice dell’ottemperanza che ha rigettato la eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione andrà cassata senza rinvio ed andrà dichiarata l’estinzione del giudizio di ottemperanza”.

2.2. I due motivi di cui innanzi, suscettibili di trattazione congiunta per evidente comunanza di censure, sono infondati.

2.2.1. Sez. 6-3, n. 3386 del 13/10/2015, in motiv., par. 1, p. 3 ss., in un caso, contermine a quello per cui si procede, in cui “parte ricorrente [aveva] depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa - tramite posta elettronica certificata”, ha già condivisibilmente avuto modo di affermare quanto segue: Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto) «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale».

La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.

Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso «è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/14. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis (secondo cui: «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.») e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: «Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.»), se ne sarebbe dovuto rilevare l'irritualità: infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha [reso] l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa sì era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.

Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.

Il ricorso è, dunque, procedibile […].

2.2.2. Rispetto a tale precedente, in specifico riferimento al caso di specie, sovvengono due precisazioni.

2.2.2.1. Da un lato, sotto il profilo ordinamentale, le Cancellerie delle Sezioni civili della Corte di cassazione, pur prima del 31 marzo 2021, data di attivazione del PCT anche in grado di legittimità (giusta provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato, nel contesto della legislazione anti-Covid, ai sensi dell’art. 221, comma 5, del d.l. 19.5.2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 17.7.2020, n. 77), a partire dal 15 febbraio 2016, in relazione dunque a fascicoli cartacei od eventualmente misti (ossia in parte cartacei ed in parte telematici), erano abilitate e tenute alle notificazioni e comunicazioni telematiche.

Invero, l’art. 16 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221, prevedeva l’entrata in vigore progressiva in tribunali e corti d’appello dell’obbligo di effettuare solo telematicamente avvisi e notificazioni nei processi civili; prevedeva poi però anche la possibilità di estensione ad altri uffici: “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare […], il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo”.

Quanto alla S.C., il d.m. 19.1.2016, in attuazione di tale disciplina, ha stabilito l’estensione dell’utilizzo della PEC, nei modi previsti dal PCT, “limitatamente alle comunicazione e notificazioni delle Cancellerie delle Sezioni civili della Corte Suprema di cassazione”, giust’appunto, come detto, a decorrere dal 15 febbraio 2016.

2.2.2.2. Dall’altro lato, sotto il profilo procedimentale, l’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., siccome interpolato dall’art. 45 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 90, convertito dalla l. 11.8.2014, n. 114, statuisce che “il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza” –cui equivale l’ordinanza resa dalla S.C. ad esito di udienza camerale, ai sensi, attualmente, dell’art. 375, comma 2, n. 4-quater, cod. proc. civ. (cfr. Sez. 5, n. 3250 del 11/02/2020, Rv. 656965-01, che sottolinea l’esigenza di tener conto delle sopravvenute modifiche del giudizio di cassazione) “e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente” – notasi – “il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”; ciò identicamente all’art. 45, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., il quale, in tema, nondimeno, di “forma delle comunicazioni del cancelliere”, a seguito dell’interpolazione di cui (già) al d.l. n. 179 del 2012, prescrive che “il biglietto contiene in ogni caso […] il testo integrale del provvedimento comunicato”.

Pertanto, a partire dal d.l. n. 179 del 2012 (e viepiù dal d.l. n. 90 del 2014), quanto al provvedimento segnatamente definitorio, è andata perdendo di consistenza la tradizionale distinzione tra notificazione, siccome avente ad oggetto una copia conforme all'originale di detto provvedimento, e semplice comunicazione, che era in origine, e solo residualmente seguita ad essere (nel progressivo ammodernamento tecnologico del rito, la cui ultima tappa si registra con la l. 29.12.2022, n. 197), effettuata mediante il classico biglietto di cancelleria in “forma abbreviata” ex art. 136, comma 1, cod. proc. civ.

Donde –in perfetta coerenza con la citata Sez. 6-3, n. 3386 del 2015 – anche la comunicazione, a far data dal 2012, ove effettuata, come prescritto, mediante allegazione dell’intero testo del provvedimento, può dirsi avere ad oggetto, alla stessa stregua della notificazione, una copia conforme di esso.

2.2.3. Tenuto conto di quanto precede, deve conclusivamente enunciarsi il seguente principio di diritto: “La copia per immagine dell’intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. ad esito di udienza camerale), comunicata dalla Cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, cod. proc. civ. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell’equivalenza all’originale stabilita dall’art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto dall’art. 394, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. e, espressamente a pena d’inammissibilità, dall’art. 63, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992.

2.2.4. La CTR si è pedissequamente attenuta al superiore principio, ragion per cui le censure formulate nei motivi in disamina devono essere disattese.

3. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 D.Lgs. 546/1992 e art. 100 cpc in relazione all’art. 360 n. 4”.

“La [OSCURATO:SOCIETA]., sin dall’atto di costituzione in giudizio […], ha comunicato alla Commissione Tributaria di essere stata interamente soddisfatta e, pertanto, ha chiesto dichiararsi la chiusura del procedimento ex art. 70, 8° comma, D.Lgs. 546/1992”.

“Va in primo luogo evidenziato l’erroneo richiamo effettuato dal giudice dell’ottemperanza all’art. 44, 3° comma, D.Lgs. 546/1992”.

“L’art. 70, 2° comma, D.Lgs. 546/1992 recita: ‘Il ricorso è proponibile … fino a quando l’obbligo non sia estinto’.

Una volta che il contribuente dichiara che l’obbligo in suo favore è ‘estinto’, non residuano spazi per il giudice il quale, quindi, deve ‘fermarsi’ […]”.

3.1. Con il quinto motivo si denuncia: “Violazione art. 70, 2° comma, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 - In relazione all’art. 360 n. 4 cpc”.

“Supponendo, per assurdo, che il giudice dell’ottemperanza - nonostante l’esplicita e reiterata comunicazione della ricorrente di essere stata interamente soddisfatta –avesse potuto continuare ad affrontare il merito della causa (compresa l’eccezione dell’Agenzia di già avvenuto utilizzo del credito IVA chiesto a rimborso), comunque, non aveva il potere di ‘ordinare’ alla [OSCURATO:SOCIETA] di restituire all’Agenzia le somme ritenute indebitamente riscosse”.

3.2. Con il sesto motivo si denuncia: “Violazione articoli 2 e 70 D.Lgs. 546 del 31/12/1992 in relazione all’art. 360 n. 1 cpc”.

“[L]’Agenzia non ha mai messo in dubbio (ovviamente) che esisteva il diritto di credito della [OSCURATO:SOCIETA] a seguito della sentenza 287/25/11 della Commissione Tributaria, ma ha affermato che tale diritto di credito era già stato soddisfatto […]. [P]ertanto, la sentenza di ottemperanza va cassata perché il giudice dell’ottemperanza si è pronunciato su qualcosa che era estraneo ed eccentrico rispetto alle proprie attribuzioni, appropriandosi di un potere (quello di ‘ordinare’ al contribuente di restituire all’Agenzia delle somme) che egli […] non ha né potrà mai avere visti i limiti costituzionali della giurisdizione tributaria”.

3.3. Il quarto, quinto e sesto motivi, esaminabili congiuntamente per comunanza di censure, sono manifestamente infondati.

3.3.1. Costituiva preciso mandato affidato al giudice di rinvio da questa Suprema Corte di cassazione nella sentenza rescindente quello di verificare se la contribuente avesse, o meno, utilizzato il credito in compensazione.

3.3.2. Per l’effetto, quanto “funditus” al quarto motivo, nessun pregio avrebbe potuto mai avere la dichiarazione della contribuente, peraltro formulata, tardivamente, solo in esordio del giudizio di riassunzione, di aver già ottenuto il pagamento del dovuto, onde manifestare il suo sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.

Invero, la costruzione teorica fatta propria dalla sentenza rescindente è nel senso che il mancato utilizzo del credito, chiesto a rimborso ed azionato con l’azione di ottemperanza, in sede compensativa mediante le dichiarazioni periodiche costituisce condizione di ammissibilità in sé della domanda volta ad ottenere dall’Amministrazione l’ottemperanza: talché la CTR, né avrebbe potuto esimersi dall’espletare il compito demandatole da questa Suprema Corte, la cui decisione sul punto non è più ovviamente suscettibile di essere rimessa in discussione, né, in ogni caso, nella graduazione delle verifiche preliminari, avrebbe potuto pretermettere la priorità giust’appunto di quella attinente l’eventualmente già effettuato utilizzo in compensazione da parte della contribuente, atteso che detto utilizzo è di per sé idoneo, “ipso facto”, a viziare di originaria inammissibilità la domanda di ottemperanza.

3.3.3. Sotto ulteriore profilo, quanto “funditus” ai successivi due motivi, l’avere la CTR, esclusivamente nella motivazione e non nel dispositivo della sentenza impugnata, non solo “rigetta[to] il ricorso per ottemperanza rubricato al R.G.A. n. 13/2017”, ma altresì “ordina[to] alla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire all'Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Foggia gli importi, indebitamente riscossi, perché non dovuti, di € 240.000,00 […] per l'IVA […]”, non costituisce violazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 per aver essa pronunciato oltre i poteri tipici del giudice dell’ottemperanza.

Invero, siffatto “ordine” – sicuramente improprio dal punto di vista linguistico, con conseguente necessità di rettifica della motivazione “in parte qua” nei sensi che subito in appresso si passa ad esporre – non assurge ad un vero e proprio comando giuridico, in quanto, come detto, non è rassegnato in dispositivo, che si limita recitare: “[…] rigetta il ricorso”, senza formulare alcuna condanna della contribuente in favore dell’Agenzia, eccezion fatta che per le spese; l’“ordine” in questione, piuttosto, deve essere letto, in una corretta dimensione logico-giuridica, come prospettico accertamento del difetto di titolo, in capo alla contribuente, giusta il rigetto (“recte”, la declaranda inammissibilità) del ricorso in ottemperanza, di ritenere le somme corrispondenti al credito azionato.

4. Con il settimo motivo si denuncia: “Motivazione apparente - Violazione art. 36, 2° comma, n. 4, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc”.

“Il giudice dell’ottemperanza ritiene che il credito della [OSCURATO:SOCIETA] risultante dalla sentenza (definitiva) n. 287/25/11 sia già stato utilizzato dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione”.

“La motivazione [addotta dalla CTR] è incomprensibile.

Leggendo la sentenza, non si riesce a comprendere come, dove e quando il credito IVA (relativo al primo trimestre 2005), chiesto a rimborso e risultante dalla sentenza 287/25/2011, sarebbe stato utilizzato in compensazione.

Dalla motivazione della sentenza, nessuno è oggettivamente in grado di comprendere che attinenza abbia la dichiarazione IVA del periodo di imposta 2011 con il credito IVA del primo trimestre 2005.

Né quali sarebbero (e quando sarebbero stati presentati) i modelli F24 con i quali la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe compensato il credito IVA del primo trimestre 2005 chiesto a rimborso (e risultante da una sentenza passata in giudicato) […]”.

4.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente.

4.1.1. La motivazione della sentenza impugnata quanto a già avvenuto utilizzo del credito in compensazione, ben lungi dall’essere solo apparente, è invece reale ed effettiva, tant’è che la censura è sostanzialmente rivolta a denunciare un’affezione in sé della motivazione per ritenuta “incomprensibilità”.

4.1.2. Incomprensibilità che tuttavia non è apprezzabile, avendo la CTR accertato che, “già anteriormente all'anno 2011, il diritto del credito IVA relativo al primo trimestre 2005 pari ad € 240.000,00, riconosciuto con la sentenza n. 287/25/2011 […], è risultato essere stato, inequivocabilmente, soddisfatto per adempimento mediante le specifiche operazioni di compensazione esibite in atti dall'Agenzia delle entrate, effettuate, tempo per tempo, dalla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA].”.

Sono dunque le singole dichiarazioni, “tempo per tempo”, siccome prodotte dall’Agenzia, ad essere state valutate e richiamate dalla CTR.

4.1.2.1. Di ciò il motivo non tiene alcun conto, limitandosi a denunciare un asserito difetto di “attinenza” della “dichiarazione IVA del periodo di imposta 2011” rispetto al “credito IVA (relativo al primo trimestre 2005), chiesto a rimborso e risultante dalla sentenza 287/25/2011”.

In realtà, la CTR richiama, non già (solo e direttamente) la dichiarazione IVA 2012 per il 2011, bensì, “a monte” il “documento emesso dall'Agenzia delle entrate il 28 giugno 2017 alle ore 9,54,56 […], avente ad oggetto i dati riepilogativi della ricevuta del contribuente […]”, onde trarre conferma dell’assunto “che l'importo dell'IVA dovuta alla contribuente dall'[OSCURATO:PERSONA] era pari a 0 (zero), essendo stato già totalmente soddisfatto, in compensazione, il relativo credito di € 240.000.,00, di cui trattasi”.

Sicché la censura si dimostra del tutto decentrata rispetto all’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

Come lo è laddove aggredisce il cenno compiuto dalla CTR ai modelli F24: il richiamo di questi, nel discorso della CTR, è infatti volto ad evidenziare “le apposite operazioni di compensazione”, evidentemente a scalare sui maggiori importi da corrispondere.

5. Con l’ottavo motivo si denuncia: “Violazione art. 92 cpc e art. 15 D.Lgs. 546 del 31/12/1992 – Motivazione omessa - Violazione art. 36, 2° comma, n. 4 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4”.

“Il giudice dell’ottemperanza indica in € 12.000,00 le spese liquidate in favore dell’Agenzia per il giudizio di cassazione ed in € 10.000,00 quelle liquidate per il giudizio di riassunzione.

Manca qualsiasi indicazione e spiegazione sui criteri seguiti per arrivare a determinare tali importi secchi e ‘tondi’ e non vi è alcun riferimento alle tariffe forensi di cui al DM 55/14”.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Esso non contiene la denuncia del superamento dei massimi tariffari, solo in costanza del quale è richiesto un preciso onere di motivazione in capo al giudice di merito.

Vale, invero, il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685- 01).

6. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto.

6.1. Nulla è statuirsi sulle spese, stante la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31203/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 51 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - SEZ.DIST.FOGGIAn. 3193/2021 depositata i l 07/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. In data 27/1/2005, [OSCURATO:SOCIETA]acquistava da [OSCURATO:SOCIETA]. due immobili in Foggia, giusta atto di compravendita assoggettato ad IVA. [OSCURATO:SOCIETA] riceveva la fattura di acquisto e, in data 29/4/2005, richiedeva il rimborso trimestrale dell’IVA relativa (primo trimestre 2005) pari ad € 240.000,000. L’Ufficio di Lucera dell’Agenzia delle entrate notificava, in data 31/5/2005, provvedimento di diniego, ritenendo che il trasferimento non fosse da assoggettare ad IVA ma ad imposta di registro. 2. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia - giusta sentenza n. 66/05/08, pronunciata il 26/3/2008 e depositata il 24/9/2008 - l’accoglieva. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia ed altresì, incidentalmente, da [OSCURATO:SOCIETA] (nella parte in cui compensava tra le parti le spese del giudizio). Entrambi gli appelli venivano rigettati dalla CTR della Puglia, Sez. Dist. di Foggia, giusta sentenza n. 287/25/11, pronunciata il 14/6/2011 e depositata il 4/7/2011. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione. La Corte di cassazione - giusta sentenza n. 5755/2016 depositata in Cancelleria il 23/3/2016 - dichiarava cessata la materia del contendere, vista l’istanza di rinuncia al ricorso depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia. 3. [OSCURATO:SOCIETA] metteva in mora l’Agenzia per l’esecuzione della sentenza della CTR ormai divenuta definitiva, ma l’Agenzia rispondeva che - al fine di procedere al rimborso - era necessario produrre presso gli Uffici della medesima Agenzia tutti i registri IVA relativi agli anni 2005 e seguenti. Pertanto [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che perdurasse il rifiuto dell’Agenzia a dar corso al rimborso, instaurava il giudizio di ottemperanza. La CTR della Puglia, Sez. Dist. di Foggia -giusta sentenza n. 5/2018 depositata il 12/01/2018 - accoglieva il ricorso e “dispone[va] a carico dell'Agenzia delle entrate, D.P. di Foggia[,] il rimborso dell'IVA relativa al primo trimestre 2005, pari ad euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), oltre interessi di legge maturati e maturandi in favore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 51 s.r.l., entro e non oltre trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, si riserva[va] di delegare un proprio componente o di nominare un commissario ai sensi dell'art. 70, co. 7[,] del D.Lgs. n. 546/1992; condanna[va] l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio che determina in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge”. Il 23/02/2018 l’Agenzia provvedeva al pagamento. Il 12/03/2018 l’Agenzia ricorreva in cassazione avverso la sentenza n. 5/2018, da ultimo evocata, sulla base di un unico motivo, sostenendo che il credito IVA (risultante dalla sentenza n. 287/25/11) sarebbe stato utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione ed erroneamente il giudice dell’ottemperanza avrebbe escluso che tale verifica rientrasse tra i suoi compiti. La Corte di cassazione - con sentenza n. 10570/2020 depositata il 04/06/2020 - accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice di merito verificasse se la somma di cui al credito IVA riconosciuto a [OSCURATO:SOCIETA] dalla sentenza n. 287/25/11 “fosse stata anche indicata in dichiarazione annuale come importo da riportare in detrazione o in compensazione, per essere poi utilizzata nei successivi periodi d’imposta”, “integrando” detta eventuale indicazione “una causa di improponibilità dell’azione di ottemperanza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 70 [D.Lgs. n. 546 del 1992]”, a termini del quale “[i]l ricorso è proponibile […] fino a quando l’obbligo non sia estinto”. 4. In data 06/11/2020 l’Agenzia notificava ricorso in riassunzione ex art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992 all’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], all’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed al Dott. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, i primi due, difensori (il secondo altresì domiciliatario) di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 10570 del 2020 e, il terzo, difensore di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio per ottemperanza conclusosi con la sentenza n. 5/2018. 4.1. [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la “… chiusura del procedimento ex art. 70, 8° comma, D.Lgs. 546 del 31.12.1992” per aver ricevuto il pagamento della somma dovuta; inoltre, come da sentenza in epigrafe (fg. 6), con note d’udienza depositate telematicamente il 21/10/2021, eccepiva “l'inammissibilità dell'atto di riassunzione del giudizio di ottemperanza presentato dall'Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Foggia a seguito della sopra indicata sentenza n. 10570/2020 della Suprema Corte di cassazione, ritenendo non autentica, senza indicare le specifiche difformità all'originale, la copia della stessa sentenza, allegata […] all'atto di riassunzione del giudizio di ottemperanza, di cui trattasi”. 4.2. La CTR, con la sentenza in epigrafe, “rigetta[va] il ricorso”, con compensazione delle spese, così testualmente motivando (fg. 6): […] Prioritariamente il Collegio, rilevata la totale infondatezza, rigetta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla società contribuente […]. Precisamente la riassumente, in ossequio all'articolo 63 […], comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e a tutta la normativa vigente che disciplina la presentazione nel fascicolo di causa di un documento informatico e telematico proveniente dai pubblici uffici, di cui non venga documentata, dalla parte che lo disconosce, la specifica difformità rispetto all'originale, legittimamente, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha contestualmente allegato all'atto di riassunzione la copia autentica della sentenza n. 10570/2020 della Suprema Corte di cassazione che ha cassato la sentenza n. 5/26/2018”. Inoltre, con riferimento alla manifestata volontà della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA].- riassunta e ricorrente - di chiedere l'estinzione del giudizio di ottemperanza, ritenendosi soddisfatta, racchiusa nell'atto delle memorie depositate telematicamente presso questa Commissione il 20 novembre 2021, il Collegio, ai sensi dell'articolo 44 [D.Lgs. n. 546 del 1992], non avendo la parte riassumente e resistente - Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Foggia - mai manifestato espressa accettazione, rigetta la richiesta, di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA], addentratosi nell'esame dei fatti e della documentazione esibita in atti dall'Agenzia delle entrate […], rileva ed accerta […], così come inequivocabilmente si evince dalla specifica documentazione cartacea allegata in atti, precisamente dal documento emesso dall'Agenzia delle entrate il 28 giugno 2017 alle ore 9,54,56 […], avente ad oggetto i dati riepilogativi della ricevuta del contribuente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA] - [OSCURATO:SOCIETA]. - Modello IVA n. 21454623603 - 0000001 del 29/2/2012 presentato per l'anno d'imposta 2011 - Periodo d'imposta dal 01/01/2011 al 31/12/2011 [-] che l'importo dell'IVA dovut[o] alla contribuente dall'[OSCURATO:PERSONA] era pari a 0 (zero), essendo stato già totalmente soddisfatto, in compensazione, il relativo credito di € 240.000.,00, di cui trattasi, a favore della stessa società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. (vedere le apposite operazioni di compensazione con modello F24 effettuate dalla contribuente anteriormente all'anno 2011 nei confronti dell'Agenzia delle entrate). Pertanto, già anteriormente all'anno 2011, il diritto del credito IVA relativo al primo trimestre 2005 pari ad € 240.000,00, riconosciuto con la sentenza n. 287/25/2011, emessa da questa Commissione, di cui è stata richiesta l'ottemperanza, è risultato essere stato, inequivocabilmente, soddisfatto per adempimento mediante le specifiche operazioni di compensazione esibite in atti dall'Agenzia delle entrate, effettuate, tempo per tempo, dalla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. […]. 5. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] con otto motivi. L’Agenzia resta intimata. Rilevato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Inammissibilità dell’atto di riassunzione per omessa notificazione alla parte personalmente - Violazione art. 63, 1° comma, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 – In relazione all’art. 360 n. 4 cpc”. “L’atto di riassunzione da parte dell’Agenzia delle entrate […] non è stato notificato ‘personalmente’ alla [OSCURATO:SOCIETA].”. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.1. In giurisprudenza ricorre il seguente tralaticio principio (da ultimo riaffermato da Sez. 6-1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022, Rv. 663539-01): La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c. 1.1.2. Nella specie, la notifica dell’atto di riassunzione è stata fatta ai difensori (nei giudizi di cassazione e di ottemperanza) della contribuente. In particolare, come visto, la notifica è avvenuta anche nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore domiciliatario della contribuente nel giudizio di cassazione. 1.1.3. A fronte di ciò, considerato, da un lato, che, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 546 del 1992 l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo e, dall’altro lato, che l’art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, nel prescrivere la notifica personale dell’atto di riassunzione, non sanziona d’inammissibilità il ricorso non così notificato, si versa bensì – in coerenza con la superiore giurisprudenza – in ipotesi di nullità della notifica, nullità tuttavia sanata dalla costituzione della contribuente, la quale, peraltro, stante la stessa narrativa in fatto di cui al ricorso, non costa aver eccepito già innanzi alla CTR detta nullità, al fine di ottenere, eventualmente, che la medesima disponesse la rinnovazione ex art.291 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 133 cpc e dell’art. 22 D.Lgs. 82 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cosiddetto c.a.d.) in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”. “L’Agenzia delle entrate di Foggia produceva, insieme al ricorso in riassunzione, esclusivamente un file digitale contenente la scansione della copia ex art. 133 cpc della ordinanza [“recte”, sentenza] di questa Corte di cassazione n. 10570/2020 […]. Tale copia risultava portare la firma digitale dell’avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] e del funzionario dell’Agenzia delle entrate di Foggia dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”. Già dinanzi alla CTR “la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. faceva rilevare (si veda la memoria del 20/11/2021 […]) che ciò che era stato autenticato (cioè dichiarato conforme all’atto in possesso dell’avv.to generale dello Stato) era – al limite - la semplice copia digitale della copia ex art. 133 cpc dell’ordinanza [“recte”: sentenza] della C[orte di c]assazione n. 10570/2020. Infatti, poiché l’avv.to generale dello Stato ed il funzionario dell’Agenzia delle entrate non erano in possesso di una copia dichiarata autentica da parte della cancelleria della Corte di cassazione, gli stessi si erano limitati a depositare un file informatico risultante dalla scansione della semplice copia ex art.133 cpc dell’ordinanza [“recete”, sentenza] [n.] 10570/2020 e a dichiarare che tale file depositato era conforme alla copia ex art.133 cpc. Null’altro […]”. 2.1 Con il terzo motivo si denuncia: “Inammissibilità dell’atto di riassunzione per omessa allegazione di copia autentica dell’ordinanza [“recte”: sentenza] della Corte di cassazione n. 10570/2020 - Violazione art. 63, 3° comma, secondo periodo, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 - In relazione all’art. 360 n. 4 cpc ”. “L a sentenza del giudice dell’ottemperanza che ha rigettato la eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione andrà cassata senza rinvio ed andrà dichiarata l’estinzione del giudizio di ottemperanza”. 2.2. I due motivi di cui innanzi, suscettibili di trattazione congiunta per evidente comunanza di censure, sono infondati. 2.2.1. Sez. 6-3, n. 3386 del 13/10/2015, in motiv., par. 1, p. 3 ss., in un caso, contermine a quello per cui si procede, in cui “parte ricorrente [aveva] depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa - tramite posta elettronica certificata”, ha già condivisibilmente avuto modo di affermare quanto segue: Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto) «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale». La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione. Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso «è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/14. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis (secondo cui: «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.») e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: «Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.»), se ne sarebbe dovuto rilevare l'irritualità: infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha [reso] l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa sì era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere. Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica. Il ricorso è, dunque, procedibile […]. 2.2.2. Rispetto a tale precedente, in specifico riferimento al caso di specie, sovvengono due precisazioni. 2.2.2.1. Da un lato, sotto il profilo ordinamentale, le Cancellerie delle Sezioni civili della Corte di cassazione, pur prima del 31 marzo 2021, data di attivazione del PCT anche in grado di legittimità (giusta provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato, nel contesto della legislazione anti-Covid, ai sensi dell’art. 221, comma 5, del d.l. 19.5.2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 17.7.2020, n. 77), a partire dal 15 febbraio 2016, in relazione dunque a fascicoli cartacei od eventualmente misti (ossia in parte cartacei ed in parte telematici), erano abilitate e tenute alle notificazioni e comunicazioni telematiche. Invero, l’art. 16 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221, prevedeva l’entrata in vigore progressiva in tribunali e corti d’appello dell’obbligo di effettuare solo telematicamente avvisi e notificazioni nei processi civili; prevedeva poi però anche la possibilità di estensione ad altri uffici: “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare […], il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo”. Quanto alla S.C., il d.m. 19.1.2016, in attuazione di tale disciplina, ha stabilito l’estensione dell’utilizzo della PEC, nei modi previsti dal PCT, “limitatamente alle comunicazione e notificazioni delle Cancellerie delle Sezioni civili della Corte Suprema di cassazione”, giust’appunto, come detto, a decorrere dal 15 febbraio 2016. 2.2.2.2. Dall’altro lato, sotto il profilo procedimentale, l’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., siccome interpolato dall’art. 45 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 90, convertito dalla l. 11.8.2014, n. 114, statuisce che “il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza” –cui equivale l’ordinanza resa dalla S.C. ad esito di udienza camerale, ai sensi, attualmente, dell’art. 375, comma 2, n. 4-quater, cod. proc. civ. (cfr. Sez. 5, n. 3250 del 11/02/2020, Rv. 656965-01, che sottolinea l’esigenza di tener conto delle sopravvenute modifiche del giudizio di cassazione) “e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente” – notasi – “il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”; ciò identicamente all’art. 45, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., il quale, in tema, nondimeno, di “forma delle comunicazioni del cancelliere”, a seguito dell’interpolazione di cui (già) al d.l. n. 179 del 2012, prescrive che “il biglietto contiene in ogni caso […] il testo integrale del provvedimento comunicato”. Pertanto, a partire dal d.l. n. 179 del 2012 (e viepiù dal d.l. n. 90 del 2014), quanto al provvedimento segnatamente definitorio, è andata perdendo di consistenza la tradizionale distinzione tra notificazione, siccome avente ad oggetto una copia conforme all'originale di detto provvedimento, e semplice comunicazione, che era in origine, e solo residualmente seguita ad essere (nel progressivo ammodernamento tecnologico del rito, la cui ultima tappa si registra con la l. 29.12.2022, n. 197), effettuata mediante il classico biglietto di cancelleria in “forma abbreviata” ex art. 136, comma 1, cod. proc. civ. Donde –in perfetta coerenza con la citata Sez. 6-3, n. 3386 del 2015 – anche la comunicazione, a far data dal 2012, ove effettuata, come prescritto, mediante allegazione dell’intero testo del provvedimento, può dirsi avere ad oggetto, alla stessa stregua della notificazione, una copia conforme di esso. 2.2.3. Tenuto conto di quanto precede, deve conclusivamente enunciarsi il seguente principio di diritto: “La copia per immagine dell’intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. ad esito di udienza camerale), comunicata dalla Cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, cod. proc. civ. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell’equivalenza all’originale stabilita dall’art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto dall’art. 394, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. e, espressamente a pena d’inammissibilità, dall’art. 63, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992. 2.2.4. La CTR si è pedissequamente attenuta al superiore principio, ragion per cui le censure formulate nei motivi in disamina devono essere disattese. 3. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 D.Lgs. 546/1992 e art. 100 cpc in relazione all’art. 360 n. 4”. “La [OSCURATO:SOCIETA]., sin dall’atto di costituzione in giudizio […], ha comunicato alla Commissione Tributaria di essere stata interamente soddisfatta e, pertanto, ha chiesto dichiararsi la chiusura del procedimento ex art. 70, 8° comma, D.Lgs. 546/1992”. “Va in primo luogo evidenziato l’erroneo richiamo effettuato dal giudice dell’ottemperanza all’art. 44, 3° comma, D.Lgs. 546/1992”. “L’art. 70, 2° comma, D.Lgs. 546/1992 recita: ‘Il ricorso è proponibile … fino a quando l’obbligo non sia estinto’. Una volta che il contribuente dichiara che l’obbligo in suo favore è ‘estinto’, non residuano spazi per il giudice il quale, quindi, deve ‘fermarsi’ […]”. 3.1. Con il quinto motivo si denuncia: “Violazione art. 70, 2° comma, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 - In relazione all’art. 360 n. 4 cpc”. “Supponendo, per assurdo, che il giudice dell’ottemperanza - nonostante l’esplicita e reiterata comunicazione della ricorrente di essere stata interamente soddisfatta –avesse potuto continuare ad affrontare il merito della causa (compresa l’eccezione dell’Agenzia di già avvenuto utilizzo del credito IVA chiesto a rimborso), comunque, non aveva il potere di ‘ordinare’ alla [OSCURATO:SOCIETA] di restituire all’Agenzia le somme ritenute indebitamente riscosse”. 3.2. Con il sesto motivo si denuncia: “Violazione articoli 2 e 70 D.Lgs. 546 del 31/12/1992 in relazione all’art. 360 n. 1 cpc”. “[L]’Agenzia non ha mai messo in dubbio (ovviamente) che esisteva il diritto di credito della [OSCURATO:SOCIETA] a seguito della sentenza 287/25/11 della Commissione Tributaria, ma ha affermato che tale diritto di credito era già stato soddisfatto […]. [P]ertanto, la sentenza di ottemperanza va cassata perché il giudice dell’ottemperanza si è pronunciato su qualcosa che era estraneo ed eccentrico rispetto alle proprie attribuzioni, appropriandosi di un potere (quello di ‘ordinare’ al contribuente di restituire all’Agenzia delle somme) che egli […] non ha né potrà mai avere visti i limiti costituzionali della giurisdizione tributaria”. 3.3. Il quarto, quinto e sesto motivi, esaminabili congiuntamente per comunanza di censure, sono manifestamente infondati. 3.3.1. Costituiva preciso mandato affidato al giudice di rinvio da questa Suprema Corte di cassazione nella sentenza rescindente quello di verificare se la contribuente avesse, o meno, utilizzato il credito in compensazione. 3.3.2. Per l’effetto, quanto “funditus” al quarto motivo, nessun pregio avrebbe potuto mai avere la dichiarazione della contribuente, peraltro formulata, tardivamente, solo in esordio del giudizio di riassunzione, di aver già ottenuto il pagamento del dovuto, onde manifestare il suo sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. Invero, la costruzione teorica fatta propria dalla sentenza rescindente è nel senso che il mancato utilizzo del credito, chiesto a rimborso ed azionato con l’azione di ottemperanza, in sede compensativa mediante le dichiarazioni periodiche costituisce condizione di ammissibilità in sé della domanda volta ad ottenere dall’Amministrazione l’ottemperanza: talché la CTR, né avrebbe potuto esimersi dall’espletare il compito demandatole da questa Suprema Corte, la cui decisione sul punto non è più ovviamente suscettibile di essere rimessa in discussione, né, in ogni caso, nella graduazione delle verifiche preliminari, avrebbe potuto pretermettere la priorità giust’appunto di quella attinente l’eventualmente già effettuato utilizzo in compensazione da parte della contribuente, atteso che detto utilizzo è di per sé idoneo, “ipso facto”, a viziare di originaria inammissibilità la domanda di ottemperanza. 3.3.3. Sotto ulteriore profilo, quanto “funditus” ai successivi due motivi, l’avere la CTR, esclusivamente nella motivazione e non nel dispositivo della sentenza impugnata, non solo “rigetta[to] il ricorso per ottemperanza rubricato al R.G.A. n. 13/2017”, ma altresì “ordina[to] alla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire all'Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Foggia gli importi, indebitamente riscossi, perché non dovuti, di € 240.000,00 […] per l'IVA […]”, non costituisce violazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 per aver essa pronunciato oltre i poteri tipici del giudice dell’ottemperanza. Invero, siffatto “ordine” – sicuramente improprio dal punto di vista linguistico, con conseguente necessità di rettifica della motivazione “in parte qua” nei sensi che subito in appresso si passa ad esporre – non assurge ad un vero e proprio comando giuridico, in quanto, come detto, non è rassegnato in dispositivo, che si limita recitare: “[…] rigetta il ricorso”, senza formulare alcuna condanna della contribuente in favore dell’Agenzia, eccezion fatta che per le spese; l’“ordine” in questione, piuttosto, deve essere letto, in una corretta dimensione logico-giuridica, come prospettico accertamento del difetto di titolo, in capo alla contribuente, giusta il rigetto (“recte”, la declaranda inammissibilità) del ricorso in ottemperanza, di ritenere le somme corrispondenti al credito azionato. 4. Con il settimo motivo si denuncia: “Motivazione apparente - Violazione art. 36, 2° comma, n. 4, D.Lgs. 546 del 31/12/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc”. “Il giudice dell’ottemperanza ritiene che il credito della [OSCURATO:SOCIETA] risultante dalla sentenza (definitiva) n. 287/25/11 sia già stato utilizzato dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione”. “La motivazione [addotta dalla CTR] è incomprensibile. Leggendo la sentenza, non si riesce a comprendere come, dove e quando il credito IVA (relativo al primo trimestre 2005), chiesto a rimborso e risultante dalla sentenza 287/25/2011, sarebbe stato utilizzato in compensazione. Dalla motivazione della sentenza, nessuno è oggettivamente in grado di comprendere che attinenza abbia la dichiarazione IVA del periodo di imposta 2011 con il credito IVA del primo trimestre 2005. Né quali sarebbero (e quando sarebbero stati presentati) i modelli F24 con i quali la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe compensato il credito IVA del primo trimestre 2005 chiesto a rimborso (e risultante da una sentenza passata in giudicato) […]”. 4.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente. 4.1.1. La motivazione della sentenza impugnata quanto a già avvenuto utilizzo del credito in compensazione, ben lungi dall’essere solo apparente, è invece reale ed effettiva, tant’è che la censura è sostanzialmente rivolta a denunciare un’affezione in sé della motivazione per ritenuta “incomprensibilità”. 4.1.2. Incomprensibilità che tuttavia non è apprezzabile, avendo la CTR accertato che, “già anteriormente all'anno 2011, il diritto del credito IVA relativo al primo trimestre 2005 pari ad € 240.000,00, riconosciuto con la sentenza n. 287/25/2011 […], è risultato essere stato, inequivocabilmente, soddisfatto per adempimento mediante le specifiche operazioni di compensazione esibite in atti dall'Agenzia delle entrate, effettuate, tempo per tempo, dalla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA].”. Sono dunque le singole dichiarazioni, “tempo per tempo”, siccome prodotte dall’Agenzia, ad essere state valutate e richiamate dalla CTR. 4.1.2.1. Di ciò il motivo non tiene alcun conto, limitandosi a denunciare un asserito difetto di “attinenza” della “dichiarazione IVA del periodo di imposta 2011” rispetto al “credito IVA (relativo al primo trimestre 2005), chiesto a rimborso e risultante dalla sentenza 287/25/2011”. In realtà, la CTR richiama, non già (solo e direttamente) la dichiarazione IVA 2012 per il 2011, bensì, “a monte” il “documento emesso dall'Agenzia delle entrate il 28 giugno 2017 alle ore 9,54,56 […], avente ad oggetto i dati riepilogativi della ricevuta del contribuente […]”, onde trarre conferma dell’assunto “che l'importo dell'IVA dovuta alla contribuente dall'[OSCURATO:PERSONA] era pari a 0 (zero), essendo stato già totalmente soddisfatto, in compensazione, il relativo credito di € 240.000.,00, di cui trattasi”. Sicché la censura si dimostra del tutto decentrata rispetto all’impianto motivazionale della sentenza impugnata. Come lo è laddove aggredisce il cenno compiuto dalla CTR ai modelli F24: il richiamo di questi, nel discorso della CTR, è infatti volto ad evidenziare “le apposite operazioni di compensazione”, evidentemente a scalare sui maggiori importi da corrispondere. 5. Con l’ottavo motivo si denuncia: “Violazione art. 92 cpc e art. 15 D.Lgs. 546 del 31/12/1992 – Motivazione omessa - Violazione art. 36, 2° comma, n. 4 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4”. “Il giudice dell’ottemperanza indica in € 12.000,00 le spese liquidate in favore dell’Agenzia per il giudizio di cassazione ed in € 10.000,00 quelle liquidate per il giudizio di riassunzione. Manca qualsiasi indicazione e spiegazione sui criteri seguiti per arrivare a determinare tali importi secchi e ‘tondi’ e non vi è alcun riferimento alle tariffe forensi di cui al DM 55/14”. 5.1. Il motivo è inammissibile. Esso non contiene la denuncia del superamento dei massimi tariffari, solo in costanza del quale è richiesto un preciso onere di motivazione in capo al giudice di merito. Vale, invero, il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685- 01). 6. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto. 6.1. Nulla è statuirsi sulle spese, stante la
Sentenza Cassazione n. 35867/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris