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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08913/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si compendia nella sola contestazione dell'affermazione di responsabilità senza che vengano indicati i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di censura, nè enunciati gli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, incorrendo pertanto nella declaratoria di inammissibilità; rilevato che a tale carenza può non supplire il richiamo all'atto di appello, senza ulteriori indicazioni dovendo ritenersi preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, ove non siano individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte; rilevato invero che il requisito della specificità dei motivi cui è condizionata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che la difesa intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì quando si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure svolte con il relativo atto di gravame, di indicare quali siano le specifiche questioni pretermesse dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle questioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica, curandone l'integrale trascrizione o quanto meno riproducendone in modo sommario il contenuto (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si compendia nella sola contestazione dell'affermazione di responsabilità senza che vengano indicati i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di censura, nè enunciati gli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, incorrendo pertanto nella declaratoria di inammissibilità; rilevato che a tale carenza può non supplire il richiamo all'atto di appello, senza ulteriori indicazioni dovendo ritenersi preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, ove non siano individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte; rilevato invero che il requisito della specificità dei motivi cui è condizionata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che la difesa intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì quando si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure svolte con il relativo atto di gravame, di indicare quali siano le specifiche questioni pretermesse dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle questioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica, curandone l'integrale trascrizione o quanto meno riproducendone in modo sommario il contenuto (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 08913/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris