CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2023
Cassazione n. 08471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 25064 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:operazioni oggettivamentee sog- gettivamenteinesi- stenti MEGA - LO - [OSCURATO:PERSONA], ditta individuale in perso na dell’omonimotitolare, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso la Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monten.1023/4/2016 depositata il 2 agosto 2016. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; riconvocatosi il collegio in data 15 feb- braio2023. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, previa riunione, venivano rigettati gli appelli proposto dall’Agenzia delleentrate avverso le sentenze nn.67/3/2013, 300/4/14 e 180/5/15 emessedalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, le quali aloro volta rigettav ano i ricorsi della ditta individuale Mega - Lo - Mania diCivera Luigi aventi ad oggetto sei avvisi di accertamento per IVA, oltreaccessori notificato dall’Agenzia delle Entrate a titolo di IVA inde- bitamente detratta per gli anni di imposta 2007, 2008, 2 009, 2010, 2011e 2012. 2.Il giudice d’appello riteneva in particolare non provata la consape- volezzada parte del contribuente dell’inesistenza delle operazioni con- testate e, a conferma di ciò, faceva riferimento all’archiviazione dell’azionepenale scaturi ta dai medesimi fatti alla base delle riprese. Inogni caso la CTR non riteneva provata la fittizietà delle operazioni contestate. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente concontroricorso, che illustra con memoria. In data 11.2.2023, suc- cessivamenteall’adunanza camerale e nelle more della pubblicazione delprovvedimento decisorio, la difesa di parte contribuente ha depo- sitatoistanza di sospensione del proces so ex art. 1, comma 197, della legge29 dicembre 2022, n. 197, provocando la riconvocazione del col- legioin data 15.2.2023 per provvedere sulla stessa. Consideratoche: 4.Con un unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17,19 e 21 comma 7 d.P.R. n.633/72, 6 d.lgs. 471/97, 2697 cod. civ., pererrata applicazione da parte della sentenza di appello del criterio correttodi riparto dell’onere della prova in materi a di operazioni sog- gettivamenteinesistenti, in particolare con riferimento alla consapevo- lezzadella partecipazione a frodi carosello. 5.In via preliminare alla disamina del mezzo di impugnazione va dato attoche la societ à ricorrente ha depositato, con modalit à telematiche, in data 11 febbraio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previ- sionedello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per iltriennio 2023 - 2025), in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogn i stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il proce sso è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del preside nte della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio2023). P.Q.M. La Corte, riconvocatasi nella medesima composizione in data 15.2.2023,s