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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 20103/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5992/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4673/2018depositata il 03/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] – esercente attività agricola di allevamento di bovini e bufalini –presentava, il 30 ottobre 2006, ai sensi dell'art.30, comma 3, lett. c), DPR 633 del 1972, istanza di rimborso di un credito iva per euro 38.264 maturato nel 2005 con riferimento a spese per la costruzione di un manufatto ad uso di stalla, strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa.

L'ufficio di Rieti dell'Agenzia delle entrate, verificato “in loco” che il fabbricato risultava realizzato con modalità costruttive incompatibili con quelle di un edificio adibito a stalla, giusta prot. n. 51178 del 30/11/2006, opponeva diniego.

La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Rieti, che l'accoglieva con sentenza n. 117/03/08 del 12/09/2008.

L’ufficio proponeva appello innanzi alla CTR di Roma, che l'accoglieva con sentenza n. 44/38/2010 del 04/03/2010, ancorché sulla base di valutazioni inconferenti rispetto al “thema decidendum”.

In effetti, la Corte di cassazione, adita dalla contribuente, con sentenza n. 19091 del 23/06/2016, cassava detta sentenza della CTR con rinvio per nuovo esame.

La contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla CTR, che lo definiva con la sentenza in epigrafe.

La CTR così decideva: a) [I]n riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado; b) condanna [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio […].

In motivazione, nella parte rilevante, così affermava: Osserva questa Commissione che il [OSCURATO:PERSONA], nel cassare la sentenza di questa Commissione medesima n. 44/38/2010, aveva accolto i primi due motivi del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era fondata su ragioni di fatto e di diritto estranee all'oggetto del contendere ed alle richieste delle parti […].

Atteso tale rilievo di nullità della precedente sentenza di secondo grado, questa Commissione deve ora esaminare i motivi dell'appello, a suo tempo proposto dall'Agenzia delle entrate […]. […] [C]on un unico articolato motivo si deduce che l'Amministrazione aveva respinto l'istanza di rimborso presentata da [OSCURATO:PERSONA] [… perché …] aveva […] rilevato, in relazione alla realizzazione di un fabbricato, che la specifica tipologia dello stesso escludeva che potesse [essere] considerato strumentale all'attività di coltivazione agricola e di allevamento. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva invece accolto il ricorso avverso detto rifiuto.

Tale decisione, fondata sul rilievo che la ricorrente svolgeva attività di coltivazione agricola e di allevamento, con la conseguenza che il fabbricato realizzato non poteva che essere considerato strumentale all'attività espletata da [OSCURATO:PERSONA], non è condivisibile.

Infatti dal verbale di constatazione era emerso che: a) il fabbricato aveva un piano terreno di metri quadri 140, con tramezzi per l'installazione di porte e con telai già ivi posizionati e conaperture per realizzarvi delle finestre nelle pareti esterne; b) al primo piano era stata realizzata una mansarda di circa metri quadri 90, con la presenza di un'apertura per acquisire aria e luce; c) il manto di copertura era stato realizzato usando tegole antichizzate.

Osserva la Commissione che la pretesa di rimborso si riferisce a quanto corrisposto a titolo di iva per l'acquisto del materiale, nonché per i necessari lavori, per edificare una stalla-fienile, pretesamente strumentale all'attività […].

Al contrario le caratteristiche di quanto realizzato, come evidenziato nel gravame e sopra riportate, escludono totalmente che il manufatto possa essere adibito a stalla-fienile.

Quanto all'eccezione della contribuente, già reiterata in sede di gravame, [circa] il non esser stato allegato al provvedimento impugnato, cioè il diniego di rimborso, l'atto su cui lo stesso si fonda, [ossia] il verbale di constatazione, detta eccezione è infondata, dal momento che l'Agenzia delle entrate aveva documentato la sottoscrizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di tale verbale con la conseguente cognizione da parte della stessa del verbale medesimo.

All'esito delle osservazioni svolte risultano pertanto fondate le censure mosse dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 117/03/2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma […].

Propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Sotto un’unica rubrica, ripartita nell’articolazione di quattro motivi di ricorso (pp. 5 e 6), si denuncia: 1) omessa valutazione delle prove documentali offerte, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; 2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; 3) violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; 4) violazione o falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), n. 3, cod. proc. civ. (“rectius”, verosimilmente: DPR 633 del 1972), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Ad avviso della contribuente, la CTR ha radicalmente omesso di valutare che, a dimostrazione dell'inerenza del bene immobile all'attività agricola, la medesima aveva prodotto copiosa documentazione: concessione edilizia; attestato di deposito del progetto architettonico presso la Regione Lazio; approvazione del progetto di cui sopra; verbale di accertamento finale “in loco” degli investimenti realizzati.

La CTR si è laconicamente limitata ad osservare che dal verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'ufficio erano emerse caratteristiche incompatibili con quelle di una stalla, “finendo per ritenere così sbrigativamente accertata la non inerenza”.

Del tutto ignorata è stata la documentazione versata in atti dalla contribuente.

Omesso è stato l’esame dei fatti storici da essa desumibili.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, “figurativa e apparente”, incorre in “patente anomalia” “stante la natura perplessa ed apparente delle argomentazioni offerte […] per giungere al ribaltamento totale di quanto delibato dal primo giudice”.

“[L]a sussistenza o meno del nesso di strumentalità non poteva, e non può […,] desumersi dalle generiche osservazioni riferite dai verbalizzanti ma avrebbe dovuto più correttamente desumersi: a priori, dalle emergenze documentali prodotte […]; a posteriori, dalla osservata e constatata insussistenza in concreto di una diversa destinazione o utilizzo come civile abitazione […]”.

Tutti i motivi, come sopra, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati per una pluralità di ragioni.

Anzitutto, da un punto di vista formale, essi sono enunciati cumulativamente, senza che il successivo sviluppo argomentativo consenta di identificare separatamente le censure e le ragioni addotte a fondamento delle stesse, in tal guisa supponendo un suppletivo onere di interpretazione, estraneo, invece, ai poteri e doveri di questa Suprema Corte.

Ulteriormente essi - tacciano di mera apparenza la motivazione della s entenza impugnata, laddove invece questa, stante la superiore riproduzione, esibisce una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico; - tengono in non cale la motivazione stessa, a misura che questa evidenzia come le – peraltro dalla contribuente in sé e per sé non contestate – caratteristiche del manufatto – siccome “de visu” constatate dai verificatori – evidenziassero una radicale incompatibilità con i canoni tipici di un edificio adibito a stalla- fienile, lasciando propendere per un uso diverso, estraneo all’esercizio dell’attività agricola; -denunciano l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ma non identificano i “fatti storici”, ossia gli accadimenti del mondo reale, pretesamente pretermessi dalla CTR, adducendo, in realtà, solo la mancata considerazione di produzioni difensive, di cui neppure è dimostrata la decisività; produzioni, nondimeno, implicitamente disattese dalla CTR, allorquando ha ritenuto – alla stregua di un logico accertamento in fatto, che si sottrae a censure di legittimità in quanto congruamente motivato – prevalente l’efficacia dimostrativa, in contrario, delle suddette verifiche, siccome condotte direttamente dall’ufficio sul posto; - pretendono da questa Suprema Corte una nuova e, per la contribuente, più favorevole rivisitazione del giudizio di merito espresso dalla CTR, vulnerando per l’effetto natura e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legittimità (ossia legalità) degli atti impugnati; -mancano finanche di finanche esporre in cosa sia consistita la dedotta inosservanza dell’art. 30, comma 3, lett. c), n. 3, cod. proc. civ. (anzi: DPR 633 del 1972).

Il rigetto del ricorso, che ne deriva, comporta le statuizioni consequenziali come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5992/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4673/2018depositata il 03/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] – esercente attività agricola di allevamento di bovini e bufalini –presentava, il 30 ottobre 2006, ai sensi dell'art.30, comma 3, lett. c), DPR 633 del 1972, istanza di rimborso di un credito iva per euro 38.264 maturato nel 2005 con riferimento a spese per la costruzione di un manufatto ad uso di stalla, strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa. L'ufficio di Rieti dell'Agenzia delle entrate, verificato “in loco” che il fabbricato risultava realizzato con modalità costruttive incompatibili con quelle di un edificio adibito a stalla, giusta prot. n. 51178 del 30/11/2006, opponeva diniego. La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Rieti, che l'accoglieva con sentenza n. 117/03/08 del 12/09/2008. L’ufficio proponeva appello innanzi alla CTR di Roma, che l'accoglieva con sentenza n. 44/38/2010 del 04/03/2010, ancorché sulla base di valutazioni inconferenti rispetto al “thema decidendum”. In effetti, la Corte di cassazione, adita dalla contribuente, con sentenza n. 19091 del 23/06/2016, cassava detta sentenza della CTR con rinvio per nuovo esame. La contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla CTR, che lo definiva con la sentenza in epigrafe. La CTR così decideva: a) [I]n riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado; b) condanna [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio […]. In motivazione, nella parte rilevante, così affermava: Osserva questa Commissione che il [OSCURATO:PERSONA], nel cassare la sentenza di questa Commissione medesima n. 44/38/2010, aveva accolto i primi due motivi del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era fondata su ragioni di fatto e di diritto estranee all'oggetto del contendere ed alle richieste delle parti […]. Atteso tale rilievo di nullità della precedente sentenza di secondo grado, questa Commissione deve ora esaminare i motivi dell'appello, a suo tempo proposto dall'Agenzia delle entrate […]. […] [C]on un unico articolato motivo si deduce che l'Amministrazione aveva respinto l'istanza di rimborso presentata da [OSCURATO:PERSONA] [… perché …] aveva […] rilevato, in relazione alla realizzazione di un fabbricato, che la specifica tipologia dello stesso escludeva che potesse [essere] considerato strumentale all'attività di coltivazione agricola e di allevamento. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva invece accolto il ricorso avverso detto rifiuto. Tale decisione, fondata sul rilievo che la ricorrente svolgeva attività di coltivazione agricola e di allevamento, con la conseguenza che il fabbricato realizzato non poteva che essere considerato strumentale all'attività espletata da [OSCURATO:PERSONA], non è condivisibile. Infatti dal verbale di constatazione era emerso che: a) il fabbricato aveva un piano terreno di metri quadri 140, con tramezzi per l'installazione di porte e con telai già ivi posizionati e conaperture per realizzarvi delle finestre nelle pareti esterne; b) al primo piano era stata realizzata una mansarda di circa metri quadri 90, con la presenza di un'apertura per acquisire aria e luce; c) il manto di copertura era stato realizzato usando tegole antichizzate. Osserva la Commissione che la pretesa di rimborso si riferisce a quanto corrisposto a titolo di iva per l'acquisto del materiale, nonché per i necessari lavori, per edificare una stalla-fienile, pretesamente strumentale all'attività […]. Al contrario le caratteristiche di quanto realizzato, come evidenziato nel gravame e sopra riportate, escludono totalmente che il manufatto possa essere adibito a stalla-fienile. Quanto all'eccezione della contribuente, già reiterata in sede di gravame, [circa] il non esser stato allegato al provvedimento impugnato, cioè il diniego di rimborso, l'atto su cui lo stesso si fonda, [ossia] il verbale di constatazione, detta eccezione è infondata, dal momento che l'Agenzia delle entrate aveva documentato la sottoscrizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di tale verbale con la conseguente cognizione da parte della stessa del verbale medesimo. All'esito delle osservazioni svolte risultano pertanto fondate le censure mosse dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 117/03/2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma […]. Propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Sotto un’unica rubrica, ripartita nell’articolazione di quattro motivi di ricorso (pp. 5 e 6), si denuncia: 1) omessa valutazione delle prove documentali offerte, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; 2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; 3) violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; 4) violazione o falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), n. 3, cod. proc. civ. (“rectius”, verosimilmente: DPR 633 del 1972), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Ad avviso della contribuente, la CTR ha radicalmente omesso di valutare che, a dimostrazione dell'inerenza del bene immobile all'attività agricola, la medesima aveva prodotto copiosa documentazione: concessione edilizia; attestato di deposito del progetto architettonico presso la Regione Lazio; approvazione del progetto di cui sopra; verbale di accertamento finale “in loco” degli investimenti realizzati. La CTR si è laconicamente limitata ad osservare che dal verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'ufficio erano emerse caratteristiche incompatibili con quelle di una stalla, “finendo per ritenere così sbrigativamente accertata la non inerenza”. Del tutto ignorata è stata la documentazione versata in atti dalla contribuente. Omesso è stato l’esame dei fatti storici da essa desumibili. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, “figurativa e apparente”, incorre in “patente anomalia” “stante la natura perplessa ed apparente delle argomentazioni offerte […] per giungere al ribaltamento totale di quanto delibato dal primo giudice”. “[L]a sussistenza o meno del nesso di strumentalità non poteva, e non può […,] desumersi dalle generiche osservazioni riferite dai verbalizzanti ma avrebbe dovuto più correttamente desumersi: a priori, dalle emergenze documentali prodotte […]; a posteriori, dalla osservata e constatata insussistenza in concreto di una diversa destinazione o utilizzo come civile abitazione […]”. Tutti i motivi, come sopra, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati per una pluralità di ragioni. Anzitutto, da un punto di vista formale, essi sono enunciati cumulativamente, senza che il successivo sviluppo argomentativo consenta di identificare separatamente le censure e le ragioni addotte a fondamento delle stesse, in tal guisa supponendo un suppletivo onere di interpretazione, estraneo, invece, ai poteri e doveri di questa Suprema Corte. Ulteriormente essi - tacciano di mera apparenza la motivazione della s entenza impugnata, laddove invece questa, stante la superiore riproduzione, esibisce una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico; - tengono in non cale la motivazione stessa, a misura che questa evidenzia come le – peraltro dalla contribuente in sé e per sé non contestate – caratteristiche del manufatto – siccome “de visu” constatate dai verificatori – evidenziassero una radicale incompatibilità con i canoni tipici di un edificio adibito a stalla- fienile, lasciando propendere per un uso diverso, estraneo all’esercizio dell’attività agricola; -denunciano l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ma non identificano i “fatti storici”, ossia gli accadimenti del mondo reale, pretesamente pretermessi dalla CTR, adducendo, in realtà, solo la mancata considerazione di produzioni difensive, di cui neppure è dimostrata la decisività; produzioni, nondimeno, implicitamente disattese dalla CTR, allorquando ha ritenuto – alla stregua di un logico accertamento in fatto, che si sottrae a censure di legittimità in quanto congruamente motivato – prevalente l’efficacia dimostrativa, in contrario, delle suddette verifiche, siccome condotte direttamente dall’ufficio sul posto; - pretendono da questa Suprema Corte una nuova e, per la contribuente, più favorevole rivisitazione del giudizio di merito espresso dalla CTR, vulnerando per l’effetto natura e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legittimità (ossia legalità) degli atti impugnati; -mancano finanche di finanche esporre in cosa sia consistita la dedotta inosservanza dell’art. 30, comma 3, lett. c), n. 3, cod. proc. civ. (anzi: DPR 633 del 1972). Il rigetto del ricorso, che ne deriva, comporta le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de
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