CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2025
Cassazione n. 26116/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1352/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4986/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione del 28/6/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 26.1.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Renato limitatamente al capo 3) dell’imputazione, dichiarando estinto per prescrizione il reato continuato ivi contestato, e ha rigettato nel resto il ricorso dell’imputato. La sentenza dà atto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato quattro motivi di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che, quale giudice del rinvio a seguito di tre precedenti annullamenti da parte della Corte di cassazione, aveva, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarato non doversi procedere per prescrizione in merito al reato di ricettazione di due targhe e di due nulla osta per l’acquisto di armi, confermando nel resto la sentenza. Con il primo motivo, deduceva violazione del vincolo di rinvio, in quanto nelle ultime due sentenze rescindenti era stato precisato che dovessero ritenersi assorbite nell'accoglimento di altri motivi di ricorso le doglianze relative al mancato accoglimento della richiesta difensiva di procedere alla catalogazione delle armi ricettate al fine di accertarne l'effettiva natura, con la conseguenza della illegittimità del rigetto, da parte della Corte territoriale, della richiesta di procedervi nel giudizio di rinvio. Con il secondo motivo, deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice del rinvio. Con il terzo motivo, deduceva i vizi della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione del momento di consumazione dei fatti di ricettazione per i quali era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed alla conseguente determinazione del termine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26116/2025 Roma, lì, 16/07/2025 prescrizionale. Con il quarto motivo, denunciava violazione di legge, evidenziando come il dispositivo della seconda sentenza rescindente aveva ad oggetto l'annullamento integrale della sentenza impugnata, non comportando dunque il rigetto dei primi tre motivi di ricorso ed impedendo la formazione del giudicato sui capi 1) e 2) dell'imputazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo e, di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo 3) dell’imputazione. Ha, quindi, ritenuto assorbite le censure proposte con i primi due motivi di ricorso, definendo priva di fondamento la pretesa del ricorrente di proiettare tali censure anche sui reati di cui ai capi 1) e 2) e, dunque, di rimettere in discussione l'intera determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la precedente sentenza rescindente della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 7766/2023 aveva chiaramente ritenuto essersi formato il giudicato progressivo già in forza della precedente sentenza rescindente n. 15642/2020. E nello stesso senso la sentenza ha giudicato infondato anche il quarto motivo di ricorso, giacché la pronunzia della Prima Sezione aveva altrettanto chiaramente interpretato il dispositivo della precedente sentenza rescindente alla luce della motivazione, escludendo che l'annullamento con rinvio avesse avuto ad oggetto anche gli altri capi della seconda sentenza d'appello e delimitando espressamente al solo capo 3) la cognizione del giudice del rinvio a seguito del nuovo annullamento, ribadendo come per i capi 1) e 2) la condanna dell'imputato dovesse ritenersi oramai definitiva. 2.Avvero la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione ha proposto ricorso straordinario il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura l’errato calcolo della prescrizione in relazione alla recidiva di cui all’art. 99 comma quarto, cod. pen. Rileva, in particolare, che è possibile tenere conto della recidiva reiterata ai fini del termine di prescrizione minimo oppure ai fini di quello massimo, ma non ad entrambi i fini. È tuttora presente, infatti, nella giurisprudenza di legittimità un orientamento contrario al doppio aumento dei termini in virtù del medesimo fatto, conformemente al divieto del ne bis in idem che è principio generale che permea l’intero ordinamento. 2.2 Con il secondo motivo, censura l’errato calcolo del termine di prescrizione per il reato di cui all’art. 10 L. 497 del 1974. La precedente sentenza rescindente n. 7766/23 aveva pronunciato annullamento limitatamente alla ricettazione di alcuni beni, ritenendo che la Corte territoriale non avesse fornito una idonea motivazione circa l’epoca della loro ricezione. La sentenza rescissoria della Corte d’Appello di Napoli riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile della ricettazione di una serie di armi da sparo, rideterminando la pena complessiva sulla pena base per il reato più grave di cui all’art. 10 L. 497 del 1974. A seguito di tale sentenza impugnata, la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto, in quanto ha accolto il ricorso limitatamente alla declaratoria di estinzione del reato di ricettazione e non estendendo il calcolo operato per la ricettazione anche al reato di detenzione di armi. Entrambi i reati sono puniti con pena massima di otto anni di reclusione, che possono aumentare ex art. 161 cod. pen., considerata la recidiva, fino a tredici anni e quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da questa data vanno fatti decorrere i termini di prescrizione, che, tenuto conto anche della sospensione di quarantadue giorni intervenuta nel processo di primo grado, sono spirati il 28.2.2021, a nulla rilevando pertanto le cause di sospensione intervenute in secondo grado successivamente. Si tratta – secondo il ricorrente – di un errore di fatto, in quanto errore aritmetico nel calcolo della prescrizione, che, pertanto, può essere fatto valere ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo, deduce errata percezione circa la decisività della catalogazione delle armi. Le sentenze rescindenti avevano evidenziato la necessità di una corretta catalogazione delle armi sequestrate, ma, da ultimo, la Corte d’Appello di Napoli ha omesso di pronunciarsi sul punto, nonostante si trattasse di aspetto essenziale per la corretta determinazione della pena e dei termini di prescrizione, ritenendo non ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata ai fini del conferimento di un incarico peritale che accertasse l’esatta natura delle armi in sequestro. 2.4. Con il quarto motivo, deduce l ’errata percezione circa la decisività dell ’accertamento tramite georadar. La Corte di cassazione ha omesso di esaminare nel 2020 i motivi di cui ai punti I, II e II del ricorso attinenti alla doglianza di mancato esame da parte del giudice di primo grado della prova costituita dall’accertamento georadar; in ogni caso, la sentenza rescindente del 2020 aveva proceduto all’annullamento totale della sentenza e, dunque, aveva chiamato il giudice d’appello a pronunciarsi nuovamente anche su questo tema. La sentenza della Corte d’Appello del 2021 non si è pronunciata e il vizio si è esteso anche ai successivi giudizi. 3.All’odierna udienza, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta trasmessa il 14.3.2025, nella quale ha rilevato, in primo luogo, che il primo ed il secondo motivo di ricorso fanno riferimento a ritenuti errori di diritto o, comunque, di interpretazione in cui sarebbe incorsa la Quinta sezione della Corte di Cassazione rispetto al calcolo della prescrizione: deve, dunque, escludersi la configurabilità di un errore di fatto, a cui rimangono estranei gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ha rilevato, in secondo luogo, anche la inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso, in quanto, sul tema della ritenuta non formazione del giudicato progressivo in relazione ai capi 1) e 2), deve escludersi che la Quinta Sezione della Corte di cassazione sia incorsa in una svista, dal momento che sulla accertata responsabilità del condannato rispetto a quei delitti si era chiaramente espressa la Prima sezione della Corte di cassazione nella precedente sentenza n. 7766/2023. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193 – 01), nonché gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione (Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953 – 01). Ne deriva, quindi, che, con riguardo a tali supposti errori, resta fermo il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione. Come affermato anche dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01). Questo vuol dire che le censure del ricorrente – per come analiticamente sopra riportate – si collocano al di fuori del perimetro segnato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., perché non lamentano una erronea interpretazione del contenuto o del significato degli atti, ma piuttosto una violazione della legge processuale penale (fondata o meno che sia nel merito). Peraltro, alcune delle doglianze erano già precluse dal giudicato progressivo formatosi in seguito alle precedenti sentenze rescindenti ed avevano oltretutto già costituito oggetto di ricorso che l’ultima sentenza rescindente ha rigettato espressamente. Altre, ancora, si spingono fino a riproporre censure di merito rispetto alle precedenti sentenze di appello, già vagliate dalla Corte di cassazione. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 3, cod. proc., pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]