CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha disatteso l'appello presentato avverso la decisione di rigetto di istanza volta alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, proposto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto a carico del quale è in esecuzione l'ordinanza cautelare emessa il 15/11/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati: - di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, come rispettivamente modificati dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, 416-bis.1.cod. pen. perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, illegalmente detenevano e, a più riprese, portavano in luogo pubblico un'arma comune da sparo e, segnatamente, una pistola cal. 7,65, trasportandola dal posto in cui era custodita ad altro, nelle immediate loro disponibilità. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., nonché al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. [OSCURATO:PERSONA], dal 22 settembre 2022 con condotta in atto; - di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, come rispettivamente modificati dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, 416-bis.1 cod. pen. perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un'arma comune da sparo non meglio identificata, trasportandola dal posto in cui era custodita ad altro, nelle immediate loro disponibilità. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal 08 ottobre 2022 con condotta in atto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata non tiene conto del fattore tempo, considerandolo quale fattore intrinsecamente neutro e, in tal modo, elidendo il requisito dell'attualità; i fatti, però, risalgono al settembre 2022, mentre l'ordinanza cautelare è dell'ottobre 2023. L'ordinanza impugnata, inoltre, attribuisce un ruolo da protagonista a [OSCURATO:PERSONA], nella fase della progettazione della rapina, evocando una condotta che non 2risulta contestata, atteso che il ricorrente è chiamato a rispondere solo della detenzione delle armi. Improprio è, inoltre, il riferimento alla sussistenza del pericolo di reiterazione, dal momento che il procedimento si trova in una fase avanzata del dibattimento; parimenti incongrua è la motivazione mediante la quale viene liquidata la censura difensiva inerente alla rappresentata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, non essendo esplicitati i fattori in grado di individualizzare la scelta della misura e, dunque, ad indirizzare verso il mantenimento del provvedimento restrittivo di maggior valenza afflittiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. 2. Integrando la sintesi contenuta in parte narrativa, si può dire che, nel 2023, è stato adottato - a carico di [OSCURATO:PERSONA] - un provvedimento restrittivo della libertà personale per i reati di detenzione e porto di armi, commessi con aggravante mafiosa; tale ordinanza è stata confermata dal Tribunale del riesame, per esser poi annullata da questa Corte per motivi procedurali (la decisione è stata assunta dalla sentenza Sez. 1, n. 30269 del 24/04/2024, non mass.); è stata emessa, in seguito, una seconda ordinanza di custodia cautelare, risalente al settembre del 2024, sulla quale sono intervenuti un provvedimento confermativo da parte del riesame e, infine, una decisione di rigetto del ricorso in sede di legittimità (tale decisione è stata adottata dalla sentenza Sez. 1, n. 14410 del 11/04/2025, non mass.). A fronte del giudicato cautelare venutosi a formare, la difesa ha riproposto istanza di revoca o sostituzione della misura carceraria, che è stata nuovamente disattesa; è stato proposto appello, quindi, che è stato parimenti rigettato, a mezzo del provvedimento ora impugnato. 3. Così riassunta la vicenda sotto il profilo processuale, emerge come vengano poste - dinanzi a questa Corte - questioni già prospettate in precedenza e con le quali il Tribunale del riesame si è compiutamente confrontato, fornendo sempre adeguata risposta; tali tematiche possono essere riassunte nel modo che segue: - la difesa ha fatto riferimento, in primo luogo, al tempo trascorso dalla condotta contestata e il Tribunale del riesame, quanto allo specifico profilo, ha ritenuto 3trattarsi di un efemento intrinsecamente neutro, sotto il profilo probatorio (alcun argomento di maggior valenza, del resto, è stato addotto in sede di legittimità); - si è poi sottolineato il dato oggettivo, rappresentato dall'intervallo temporale sussistente fra il fatto e l'emissione della prima misura cautelare e, sul punto, l'ordinanza cautelare ha opposto la vigenza della cd. doppia presunzione ed ha escluso, correlativamente, l'emersione di qualsivoglia elemento di valenza favorevole (ed anche su tale profilo, la difesa ha mancato di addurre elementi atti a mutare il quadro delineato dal Tribunale del riesame); - quanto alla pretesa disparità di trattamento rispetto agli altri coindagati, la risposta fornita dai Giudici del riesame è nel senso che la censura si arresti allo stadio della mera enunciazione del dato, senza quindi riuscire a dedurre elementi atti a rendere le posizioni dei vari soggetti esattamente sovrapponibili tra loro; - per ciò che afferisce all'assenza di trasgressioni, l'ordinanza impugnata oppone trattarsi di un comportamento doveroso, che di per sé non è evocativo di alcuna forma di resipiscenza; - con riferimento alla dedotta assenza di un pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale del riesame osserva, correttamente, trattarsi di doglianza palesemente distonica, rispetto al contenuto specifico del provvedimento che viene attaccato, essendo quest'ultimo fondato, invece, sulla sussistenza del pericolo di reiterazione. 4. Il ricorso, in sostanza, si limita a reiterare le medesime doglianze proposte in sede di appello cautelare, senza tener conto dell'ampia e congrua motivazione resa dal Tribunale del riesame. La funzione tipica dell'impugnazione, al contrario, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che - sotto comminatoria di inammissibilità - debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, si richiama Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo esso contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, nel contempo, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da fornire difformi lumi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di 4correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non mass.). 5. La difesa deduce, inoltre, la sussistenza di un travisamento nel provvedimento impugnato, laddove viene attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un protagonismo nella ideazione della rapina; l'errore si anniderebbe, dunque, nel riferimento a una ipotesi di reato non contestata al ricorrente, essendo stata adottata la avversata misura cautelare esclusivamente per reati attinenti alle armi. La base logico-giuridica da cui muove l'ordinanza, però, non risulta decisivamente contrastata dall'errore denunciato dal ricorrente. Giova infatti osservare come - laddove venga dedotta l'invalidità, o anche il travisamento di un atto di rilevanza probatoria - non basti invocare l'espunzione delle relative risultanze, dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che l'elemento probatorio illegittimamente assunto o - come nel caso di specie - erroneamente percepito, non infirmi in maniera irreversibile la saldezza logica dell'impianto giustificativo, posto a sostegno del decisum, residuando comunque argomentazioni di inconfutabile spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un determinato elemento, dunque, non determina ipso facto l'automatica caducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso, sottoporre quest'ultima alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il raggiungimento del medesimo esito. Spetta allora al ricorrente argomentare adeguatamente, circa l'incidenza dell'errore percettivo sulla solidità dell'impianto decisorio. Nel caso in disamina, la doglianza inerente all'errata attribuzione di una condotta partecipativa in una fattispecie criminosa non oggetto di contestazione, in realtà, è restata praticamente fine a sé stessa, assumendo così - del tutto impropriamente - un tenore autoreferenziale ed immediatamente decisivo. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di 5inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prin3Q5'.-2-Zt2n5 FIDa19_ Depo:irtwa in i g i Romg, lì i 8 Giti. 2026 [OSCURATO:PERSONA] kt.Zf ,ù;[OSCURATO:PERSONA] 6