CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05723/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della difesa del ricorrente; letta la memoria della parte civile considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 3, 18 e 24 Cost., è manifestamente infondato in quanto, garantito il diritto di difesa mediani:e il contraddittorio cartolare correttamente instaurato ed effettivamente realizzatosi, nella corretta applicazione della disciplina ernergenziale pandemica, non si è realizzata alcuna compressione dei diritti del difensore, non essendo prevista nessuna attività difensiva relativa al periodo di astensione dalle udienze proclamata dai competenti organi di categoria; che, invero, i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione di legge, peraltro ampiamente argomentando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786; Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067; Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); osservato che le ulteriori doglianze difensive, in punto di prova dell'esposizione alla pubblica fede del bene oggetto di danneggiamento, non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta ch questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2); ritenuto che la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica e non consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrez)onalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); considerato che l'ultima doglianza, con la quale si contesta l'eccessività del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, non è consentita ed è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170), secondo cui la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa e la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato che, pertanto, il ricorso deve es:sere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Davì emiliano che liquida in complessivi euro 1500, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di