CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal P presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte del reo; nel contempo, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto al capo a) della imputazione e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, c:on il beneficio della sospensione; ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione; 2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione della legge penale: rileva, infatti, che, nell'applicare la disciplina della prescrizione relativamente al delitto di ricettazione contestato al capo b), il Tribunale non ha considerato che esso è punito con pena detentiva pari, nel massimo, ad anni 8 di reclusione; segnala che, nel caso di specie, il delitto non poteva essersi perfezionato in data successiva al ritiro degli assegni, poi sottratti, avvenuto nel marzo del 2015, con la conseguenza per cui, anche a non voler tener conto dell'atto interruttivo rappresentato dall'esercizio dell'azione penale, il reato non si sarebbe prescritto prima del marzo del 2023; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata e con la quale è stato erroneamente dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione; rileva, infatti, che la sottrazione dei titoli di credito non poteva essere avvenuta in data antecedente al 26.3.2015, per cui il termine prescrizionale (pari ad anno otto) non era ancora decorso all'epoca della pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha infatti dichiarato estinto il delitto di ricettazione che era stato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] perché "... al fine di procurarsi un ingiusto profitto acquistava o comunque riceveva gli assegni ... indicati al capo che precede, provenienti dal delitto di furto trattandosi di assegni destinati al macero e di cui era stata accertata l'avvenuta distruzione, come da denuncia presentata in data 13.5.2015 alla Procura della Repubblica di Avellino dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]". Tanto premesso, ha rilevato che "... non essendo ... emersi elementi per individuare quando sarebbe avvenuta la condotta di acquisto/ricezione degli assegni rubati o comunque trafugati, la stessa deve retroagire alla data del reato presupposto, ovvero al delitto di furto, denunciato il 13.5.2015" con la conseguenza per cui il delitto di ricettazione "... deve essere dichiarato non doversi procedere ... per estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione" (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata). Ebbene, è proprio considerando il "dies a quo" indicato nella sentenza impugnata che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 10 (alla luce del combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen.) non poteva ritenersi decorso al momento della sentenza ma, invero, a tutt'oggi. La sentenza va perciò annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio con riguardo al delitto di cui al capo b) della rubrica e, naturalmente, al solo [OSCURATO:PERSONA] atteso che la posizione dell'originario coimputato è stata definita con sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio alla Corte di appell