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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11123/2022

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rente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- Controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento sez. dist.Bolzano depositata il 3.2.2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022RITENUTO IN FATTOData pubblicazione 06/04/2022Nella lite in materia di servitù di passaggio tra MartinaChristanell Reiterer (proprietaria della p.f. 323/1 in ComuneCatastale Lagundo II) e il vicino [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dellacontigua p.ed. 41), la Corte d’Appello di Trento sez. dist.

Bolzanocon sentenza del 3.2.2017 ha respinto il gravame propostodall’Augsten contro la sentenza di primo grado (Tribunale diBolzano n. 410/2015) che, per quanto interessa in questa sede, inaccoglimento della domanda riconvenzionale subordinata delconvenuto Augsten, aveva costituito a favore del fondo diquest’ultimo una servitù coattiva di passaggio sul fondo dell’attrice,ma attraverso il tracciato individuato dal CTU con la lettera A.Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, sempreper quanto interessa in questa sede, ha osservato:- che, rispetto all’altra variante, il tracciato A è di minorepregiudizio per il fondo dell’appellata adibito a prato, e che gliimporti degli indennizzi sono assimilabili;- che la domanda riconvenzionale dell’Augsten di costituzionedi servitù di passaggio per intervenuta usucapione attraverso iltracciato presumibilmente esistente in natura è stata correttamenterigettata per mancanza del requisito dell’apparenza.2 Contro tale sentenza l’Augsten ha proposto ricorso percassazione con due motivi contrastati con controricorso dallaChristanell.Il ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Col primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpcl’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere negato la costituzionedella servitù coattiva di passaggio attraverso il tracciato B, lungo2 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021circa 100 metri e quindi meno oneroso rispetto al tracciato A, lungoNumero di raccolta generale 11123/2022circa 196 metri.

Data pubblicazione 06/04/2022Il motivo è infondato.La determinazione del luogo di esercizio di una servitù dipassaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criterienunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiorebrevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la liberaesplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità delfondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, davalutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente,mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento etenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto diproprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo ilpubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato diquanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimomezzo; il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice dimerito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente elogicamente motivato (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8779 del 12/05/2020Rv. 657698; Sez. 2, Sentenza n. 21255 del 05/10/2009 Rv.609690; Sez. 2, Sentenza n. 10327 del 19/10/1998 Rv. 519836).E’ stato altresì precisato in giurisprudenza chenell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. in tema di costituzionedi servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto allamaggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerositàin rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con laconseguenza che può risultare meno oneroso un percorso piùlungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solol'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio (cfr. Sez. 2- , Sentenza n. 25352 del 12/12/2016 Rv. 642154; Sez. 2,Sentenza n. 6928 del 15/12/1982 Rv. 424584).Nel caso in esame, la Corte d’Appello si è attenuta a taliprincipi di diritto perché, sulla scorta delle indagini peritali svolte in3 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022primo grado, ha accertato, con apprezzamento in fattoData pubblicazione 06/04/2022adeguatamente motivato e quindi, non sindacabile in questa sede,che “per tracciare la variante di sentiero A è necessario un tracciatolungo 57 metri mentre invece la variante B prevede un tracciato di93 metri e che il tracciato A è di minore pregiudizio rispetto all’altravariante per il fondo adibito a prato dell’odierna appellata, anche sela seconda comporterebbe costi minori”.

La Corte di merito hainoltre osservato che “perfino nella perizia dimessa dall’appellantenel procedimento di secondo grado non emerge che la costituzionedel tracciato A è impossibile dal punto di vista geologico, bensìpiuttosto che è notevolmente più onerosa in termini economici,come del resto già indicato dal CTU nel procedimento di primogrado”.

Ancora, ha riscontrato la assimilabilità degli importicalcolati a titolo di indennizzo per le due varianti (€. 2.133,00 per iltracciato A ed €. 2.026,44 per il tracciato B) ed ha concluso nelsenso che il dispendio economico per la variante A non pare essereeccessivamente alto rispetto al pregiudizio arrecato dalla variante Be che nonostante questa variante non provochi una rilevanteriduzione del valore dell’area residua della parte appellata, lariduzione riguarda un terreno agricolo adibito a prato e cheinteressa quindi una attività produttiva nonché una fonte di reddito(cfr. sentenza impugnata pagg. 9 e 10).Sulla scorta di quanto esposto, non assume rilievo decisivo ilfatto – evidenziato in ricorso – che il percorso A sia lungo metri196,44 a fronte dei metri 103,50 del percorso B, mentre tutte lealtre considerazioni sviluppate nel motivo (anche in merito allequestioni di natura geologica) attengono ad apprezzamenti di fattoeseguiti dal giudice di merito, come tali non censurabili in questasede.2 Col secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’artt. 1158 e 1061 cc per avere la Corte di merito,in relazione alla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù4 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021di passaggio sul sentiero esistente per intervenuta usucapione,Numero di raccolta generale 11123/2022escluso la sussistenza del requisito dell’apparenza.

RichDaiata mpubab licazlio ne 06/04/2022riguardo deposizioni di testi e materiale fotografico.Il motivo è inammissibile.Come da tempo affermato da questa Corte, l'accertamentodell'apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possaessere acquistata per usucapione o per destinazione del padre difamiglia, è una "quaestio facti" rimessa alla valutazione del giudicedel merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità sesorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici(cfr. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 2323 del 05/03/1987 Rv.451521; Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 31/07/1981 Rv. 415605;Sez. 2, Sentenza n. 1852 del 30/03/1979 Rv. 398235).Ancora, questa Corte ha chiarito, sempre in tema di servitù dipassaggio, che il requisito dell'apparenza della servitù, necessarioai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione delpadre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili diopere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio erivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sulfondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta distabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità diuna servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o diun percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essimostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accessoal fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente edoccorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specificadestinazione all'esercizio della servitù (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.7004 del 17/03/2017 Rv. 643386 ripresa più di recente da Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 Rv. 661174).Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente ha incentrato la suatesi difensiva sull’esistenza di un sentiero che veniva percorso a5 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022piedi o con mezzi agricoli o forniti di trazione integrale (ed alData pubblicazione 06/04/2022riguardo ha richiamato le deposizioni dei testi: cfr. pagg. 17 e ss.),ma non ha dimostrato l’esistenza di quel quid pluris che denotal’esistenza del sentiero alla specifica destinazione all’esercizio dellaservitù.E’ vero che nel motivo vi è un fugace accenno allapredisposizione sotto la casa Augsten di un cancello largo circa tremetri per consentire il passaggio dalla casa di abitazione al garagecon mezzi motorizzati (v. pag. 19), ma è altrettanto vero che non èsoddisfatto l’onere di specificità del motivo richiesto a pena diinammissibilità dall’art. 366 n. 6 cpc: il ricorrente, infatti, si limita arichiamare, a sostegno dell’affermazione, alcuni rilievi fotografici(“da F3 a F6 ricorrente”), senza neppure indicare dove e quandotali documenti sono stati depositati nel giudizio di merito,precludendo così l’esame e le opportune verifiche alla Corte dilegittimità, a cui non spetta la ricerca dei documenti all’internodell’incarto processuale.In definitiva il ricorso deve essere rigettato con inevitabileaddebito di spese a carico della parte soccombente.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, sedovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €.4.300,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e adaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo6 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normaData pubblicazione 06/04/2022del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Roma, 22.11.2021.Il PresidenteRosa [OSCURATO:PERSONA] Virgilio7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- Controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento sez. dist.Bolzano depositata il 3.2.2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022RITENUTO IN FATTOData pubblicazione 06/04/2022Nella lite in materia di servitù di passaggio tra MartinaChristanell Reiterer (proprietaria della p.f. 323/1 in ComuneCatastale Lagundo II) e il vicino [OSCURATO:PERSONA] (proprietario dellacontigua p.ed. 41), la Corte d’Appello di Trento sez. dist. Bolzanocon sentenza del 3.2.2017 ha respinto il gravame propostodall’Augsten contro la sentenza di primo grado (Tribunale diBolzano n. 410/2015) che, per quanto interessa in questa sede, inaccoglimento della domanda riconvenzionale subordinata delconvenuto Augsten, aveva costituito a favore del fondo diquest’ultimo una servitù coattiva di passaggio sul fondo dell’attrice,ma attraverso il tracciato individuato dal CTU con la lettera A.Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, sempreper quanto interessa in questa sede, ha osservato:- che, rispetto all’altra variante, il tracciato A è di minorepregiudizio per il fondo dell’appellata adibito a prato, e che gliimporti degli indennizzi sono assimilabili;- che la domanda riconvenzionale dell’Augsten di costituzionedi servitù di passaggio per intervenuta usucapione attraverso iltracciato presumibilmente esistente in natura è stata correttamenterigettata per mancanza del requisito dell’apparenza.2 Contro tale sentenza l’Augsten ha proposto ricorso percassazione con due motivi contrastati con controricorso dallaChristanell.Il ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Col primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpcl’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere negato la costituzionedella servitù coattiva di passaggio attraverso il tracciato B, lungo2 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021circa 100 metri e quindi meno oneroso rispetto al tracciato A, lungoNumero di raccolta generale 11123/2022circa 196 metri. Data pubblicazione 06/04/2022Il motivo è infondato.La determinazione del luogo di esercizio di una servitù dipassaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criterienunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiorebrevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la liberaesplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità delfondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, davalutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente,mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento etenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto diproprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo ilpubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato diquanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimomezzo; il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice dimerito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente elogicamente motivato (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8779 del 12/05/2020Rv. 657698; Sez. 2, Sentenza n. 21255 del 05/10/2009 Rv.609690; Sez. 2, Sentenza n. 10327 del 19/10/1998 Rv. 519836).E’ stato altresì precisato in giurisprudenza chenell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. in tema di costituzionedi servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto allamaggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerositàin rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con laconseguenza che può risultare meno oneroso un percorso piùlungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solol'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio (cfr. Sez. 2- , Sentenza n. 25352 del 12/12/2016 Rv. 642154; Sez. 2,Sentenza n. 6928 del 15/12/1982 Rv. 424584).Nel caso in esame, la Corte d’Appello si è attenuta a taliprincipi di diritto perché, sulla scorta delle indagini peritali svolte in3 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022primo grado, ha accertato, con apprezzamento in fattoData pubblicazione 06/04/2022adeguatamente motivato e quindi, non sindacabile in questa sede,che “per tracciare la variante di sentiero A è necessario un tracciatolungo 57 metri mentre invece la variante B prevede un tracciato di93 metri e che il tracciato A è di minore pregiudizio rispetto all’altravariante per il fondo adibito a prato dell’odierna appellata, anche sela seconda comporterebbe costi minori”. La Corte di merito hainoltre osservato che “perfino nella perizia dimessa dall’appellantenel procedimento di secondo grado non emerge che la costituzionedel tracciato A è impossibile dal punto di vista geologico, bensìpiuttosto che è notevolmente più onerosa in termini economici,come del resto già indicato dal CTU nel procedimento di primogrado”. Ancora, ha riscontrato la assimilabilità degli importicalcolati a titolo di indennizzo per le due varianti (€. 2.133,00 per iltracciato A ed €. 2.026,44 per il tracciato B) ed ha concluso nelsenso che il dispendio economico per la variante A non pare essereeccessivamente alto rispetto al pregiudizio arrecato dalla variante Be che nonostante questa variante non provochi una rilevanteriduzione del valore dell’area residua della parte appellata, lariduzione riguarda un terreno agricolo adibito a prato e cheinteressa quindi una attività produttiva nonché una fonte di reddito(cfr. sentenza impugnata pagg. 9 e 10).Sulla scorta di quanto esposto, non assume rilievo decisivo ilfatto – evidenziato in ricorso – che il percorso A sia lungo metri196,44 a fronte dei metri 103,50 del percorso B, mentre tutte lealtre considerazioni sviluppate nel motivo (anche in merito allequestioni di natura geologica) attengono ad apprezzamenti di fattoeseguiti dal giudice di merito, come tali non censurabili in questasede.2 Col secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’artt. 1158 e 1061 cc per avere la Corte di merito,in relazione alla domanda riconvenzionale di costituzione di servitù4 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021di passaggio sul sentiero esistente per intervenuta usucapione,Numero di raccolta generale 11123/2022escluso la sussistenza del requisito dell’apparenza. RichDaiata mpubab licazlio ne 06/04/2022riguardo deposizioni di testi e materiale fotografico.Il motivo è inammissibile.Come da tempo affermato da questa Corte, l'accertamentodell'apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possaessere acquistata per usucapione o per destinazione del padre difamiglia, è una "quaestio facti" rimessa alla valutazione del giudicedel merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità sesorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici(cfr. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 2323 del 05/03/1987 Rv.451521; Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 31/07/1981 Rv. 415605;Sez. 2, Sentenza n. 1852 del 30/03/1979 Rv. 398235).Ancora, questa Corte ha chiarito, sempre in tema di servitù dipassaggio, che il requisito dell'apparenza della servitù, necessarioai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione delpadre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili diopere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio erivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sulfondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta distabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità diuna servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o diun percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essimostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accessoal fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente edoccorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specificadestinazione all'esercizio della servitù (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.7004 del 17/03/2017 Rv. 643386 ripresa più di recente da Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 Rv. 661174).Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente ha incentrato la suatesi difensiva sull’esistenza di un sentiero che veniva percorso a5 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022piedi o con mezzi agricoli o forniti di trazione integrale (ed alData pubblicazione 06/04/2022riguardo ha richiamato le deposizioni dei testi: cfr. pagg. 17 e ss.),ma non ha dimostrato l’esistenza di quel quid pluris che denotal’esistenza del sentiero alla specifica destinazione all’esercizio dellaservitù.E’ vero che nel motivo vi è un fugace accenno allapredisposizione sotto la casa Augsten di un cancello largo circa tremetri per consentire il passaggio dalla casa di abitazione al garagecon mezzi motorizzati (v. pag. 19), ma è altrettanto vero che non èsoddisfatto l’onere di specificità del motivo richiesto a pena diinammissibilità dall’art. 366 n. 6 cpc: il ricorrente, infatti, si limita arichiamare, a sostegno dell’affermazione, alcuni rilievi fotografici(“da F3 a F6 ricorrente”), senza neppure indicare dove e quandotali documenti sono stati depositati nel giudizio di merito,precludendo così l’esame e le opportune verifiche alla Corte dilegittimità, a cui non spetta la ricerca dei documenti all’internodell’incarto processuale.In definitiva il ricorso deve essere rigettato con inevitabileaddebito di spese a carico della parte soccombente.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, sedovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €.4.300,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e adaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo6 di 7Numero registro generale 7631/2017Numero sezionale 2456/2021Numero di raccolta generale 11123/2022di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normaData pubblicazione 06/04/2022del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Roma, 22.11.2021.Il PresidenteRosa [OSCURATO:PERSONA] Virgilio7 di 7
Sentenza Cassazione n. 11123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris