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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10873/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, .con sentenza in data .18/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 04/12/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento al ritenuto aumento anche per la seconda aggravante.

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Ed invero ad avviso di questa corte di cassazione l'uso delle armi e il travisamento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di aggravanti ad effetto speciale. (Sez. 4, Sentenza n. 27748 del 10/05/2007 Ud. (dep. 13/07/2007 ) Rv. 236834 - 01).

Correttamente pertanto nel caso in esame il giudice di appello ha ritenuto operare sia l'aggravante dell'uso di oggetto atto ad offendere sia l'aggravante delle più persone riunite.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, .con sentenza in data .18/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 04/12/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento al ritenuto aumento anche per la seconda aggravante. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero ad avviso di questa corte di cassazione l'uso delle armi e il travisamento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di aggravanti ad effetto speciale. (Sez. 4, Sentenza n. 27748 del 10/05/2007 Ud. (dep. 13/07/2007 ) Rv. 236834 - 01). Correttamente pertanto nel caso in esame il giudice di appello ha ritenuto operare sia l'aggravante dell'uso di oggetto atto ad offendere sia l'aggravante delle più persone riunite. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere
Sentenza Cassazione n. 10873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris