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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 1987

Cassazione n. 36322/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/05/1987 avverso la sentenza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 novembre 2020 il Tribunale di Sciacca ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 perché il fatto non sussiste, disponendo la confisca del coltello in sequestro.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 in relazione alla disposta confisca.

La pronuncia assolutoria, per insussistenza del fatto, è ostativa alla confisca dell'arma, che doveva essere restituita all'imputato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La confisca del corpo di reato - nella specie, un coltello - è consentita ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e obbligatoria ai sensi della norma speciale di cui all'art. 6 legge n. 152/1975 nel caso di accertamento di sussistenza del fatto, a parte il caso in cui il corpo di reato sia di proprietà di persona estranea al reato (Cass. Sez. 1, n. 33982 del 6/4/2016, Berlich, Rv. 267458).

Nel caso in esame è stata pronunciata assoluzione per insussistenza del fatto e quindi la confisca non poteva essere disposta.

Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che revoca, disponendo la restituzione del coltello all'avente diritto.

P.Q.M.

F--------1 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca < l'arma, che revoca, disponendone la restituzione all'avente diritto.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/05/1987 avverso la sentenza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 novembre 2020 il Tribunale di Sciacca ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 perché il fatto non sussiste, disponendo la confisca del coltello in sequestro. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 in relazione alla disposta confisca. La pronuncia assolutoria, per insussistenza del fatto, è ostativa alla confisca dell'arma, che doveva essere restituita all'imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La confisca del corpo di reato - nella specie, un coltello - è consentita ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e obbligatoria ai sensi della norma speciale di cui all'art. 6 legge n. 152/1975 nel caso di accertamento di sussistenza del fatto, a parte il caso in cui il corpo di reato sia di proprietà di persona estranea al reato (Cass. Sez. 1, n. 33982 del 6/4/2016, Berlich, Rv. 267458). Nel caso in esame è stata pronunciata assoluzione per insussistenza del fatto e quindi la confisca non poteva essere disposta. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che revoca, disponendo la restituzione del coltello all'avente diritto. P.Q.M. F--------1 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca < l'arma, che revoca, disponendone la restituzione all'avente diritto. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 36322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris